Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 1
La prova scritta del candidato di un pubblico concorso costituisce atto pubblico e non già scrittura privata, ove sia redatta su fogli appositamente timbrati, firmati e progressivamente numerati dai componenti della commissione. Tali incombenti rappresentano, infatti, il risultato di un'attività di controllo posta in essere dal pubblico funzionario, nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, al fine di attestare la genuinità e la provenienza delle scritturazioni che il candidato è abilitato ad apporre sui fogli appositamente vistati e numerati. Sicché, non essendo concepibile che nello stesso atto possano coesistere due distinte nature (una, pubblica per la parte contenente le dette attestazioni, e l'altra privata, per la parte grafica redatta dallo stesso candidato) deve ritenersi che il carattere pubblico informi l'intero documento, dato il contesto unitario ed inscindibile, e dunque anche nella parte relativa alla componente grafica proveniente dal privato cittadino).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2003, n. 25516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25516 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli illustrissimi signori:
- dott. Bruno Foscarini Presidente
- dott. Francesco Providenti Consigliere
- dott. Luciano Penzani Consigliere
- dott. Giuseppe Sica Consigliere
- dott. Maurizio Fumo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
TI GI nato [...];
BI AL nato [...];
LL IP nato [...];
avverso la sentenza del 9 ottobre 2001 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Maurizio Fumo;
udito il PG nella persona del sost. proc. gen. dr. Loris D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. M. Steccanella per AN, avv. L. Isolabella ed F. Coppi per PE, avv.ti R. Dolce e L. Troyer per AL, i quali hanno illustrato i motivi dei relativi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento, osserva quanto segue. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE GI, AL AL e AN IP sono stati giudicati col rito abbreviato dal Tribunale di Milano, che, con sentenza dei 31.1.2001, li ha assolti perché il fatto non sussiste dai reati loro rispettivamente ascritti. A seguito di impugnazione del competente PG, la Corte di appello di Milano, con sentenza 9.10.2001, radicalmente riformando la precedente pronunzia, ha dichiarato i tre predetti colpevoli del reato di cui agli artt. 110-323-476-61 n. 2 cp ed i soli PE ed AL del reato ex artt 110-6.11 cp (così modificata la originaria imputazione dI cui alali artt, 110-56-611 cp), condannandoli alle pene ritenute di giustizia.
Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per rispondere:
PE, AL e AN, capo A, del reato di cui agli artt.81 cpc;
110, 323,476, 61 n. 2 cp, perché, in concorso fra loro,
PE e AL nella loro qualità di commissari di esame per l'ammissione alla scuola di specializzazione in ortopedia, anno accademico 1996/97, e pertanto PPUU, AN, nella sua qualità di candidato all'ammissione alla suddetta scuola, con più azioni esecutive di medesimo disegno, criminoso, in tempi diversi, formavano, in tutto o in parte, l'elaborato relativo alla prova scritta dei candidato AN, dopo averne distrutto l'originale, utilizzando fogli in bianco riportanti il timbro dell'università e la sigla del prof. AR (dapprima sostituendo l'originale con altro tema privo dell'errore di ortografia "scogliosi", poi, dopo che avevano appreso che era stata denunziata alla AG la sparizione del compito originale contenente il suddetto errore, inserendo la lettera "g"; laddove ricorreva la parola corretta) o comunque alteravano l'elaborato originale, così abusando del loro ufficio in violazione della legge penale sopra richiamata, intenzionalmente procurando al AN un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dalla valutazione di un tema con un punteggio 44/50, dall'inserimento del candidato al nono posto di graduatoria di idoneità e dal correlativo conseguimento di una borsa di studio come specializzando, nonché provocando un danno ingiusto al candidato primo nella graduatoria dei non idonei. Con l'aggravante di aver commesso il reato di falso, dapprima al fine di eseguire il reato di abuso di ufficio e quindi al fine di garantirsi l'impunità dalla stesso.
PE ed AL inoltre, capo B, del reato di cui agli artt.110-56- 611 cp, perché, in concorso tra loro, dopo aver sottoposto al prof. AR una dichiarazione diretta al rettore dell'università di Milano, contenente la falsa attestazione (integrativa del verbale di esame e costituente atto pubblico interno del procedimento amministrativo di esperimento del concorso) che il concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in ortopedia si era svolto regolarmente e che i membri della commissione avevano potuto constatare ed appurare, sulla base dei documenti concorsuali, la conservazione del tema con la scritta "scogliosi" assieme a tutti gli altri elaborati scritti e l'assenza sullo stesa di integrazioni e correzioni, dopo aver insistito perché il AR la sottoscrivesse nella sua qualità di presidente della commissione del concorso, mediante minaccia (consistita nel prospettare a AR che, se non stava bene attento a quello che faceva, si sarebbero difesi bene, facendo eloquentemente riferimento alla carriera di suo figlio, che avrebbe potuto essere compromessa), compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringerlo a commettere il reato di falso ideologico e comunque ad aiutare se stessi ed il AN ad eludere le investigazioni della autorità in relazione al reato di cui al capo che precede.
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati.
Ricorso AL a) avv. Dolce:
Deduce erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione in relazione agli artt. 546 comma I lett. e) ed art 125 cpp e 611 cp. Argomenta come segue.
A) Il compito di un candidato in un pubblico concorso è scrittura privata: solo il visto apposto dal "commissario" è atto pubblico. Nel caso in esame, non è mai stato ipotizzata la non autenticità del timbro e/o della firma del AR. A tutto voler concedere dunque il reato che poteva essere contestato è quello ex art. 485 cp. Trattandosi inoltre di due falsi in sequenza, il secondo (la falsificazione dell'atto falso) non è punibile.
E) Gli assunti sui quali si fonda la decisione della Corte di merito non sono stati dimostrati. I giudici ricorrono ad espressioni ("visibile compartecipazione, emersione degli intenti" ecc.) apodittiche ed autoreferenziali;
senza fondamento essi assumono che:
1) AL e PE, in sede di correzione, non vollero rilevare l'errore ortografico commesso da AN, 2) AR segnalò al rettore il comportamento dei predetti, 3) successivamente nel compito di AN (precedentemente sostituito) fu reintrodotto l'errore con l'apposizione della lettera "g" dove necessario. Trattasi di semplici supposizioni interamente mutuate dalla impugnazione proposta dal PG. La Corte sostiene che altre interpretazioni non sono possibili, in quanto deve esser necessariamente dedotta la sostituzione del temo originario. Così operando, i giudici danno per dimostrato ciò che dovrebbero provare (il fatto in contestazione), dal momento che tutto si fonda unicamente sulle parole di AR, mentre la Corte semplicemente ignora la tesi difensiva di AN (il quale ha sostenuto di aver aggiunto egli stesso la "g" al suo compito). Si è dunque verificata violazione del disposto dell'art. 546 comma I cpp in relazione all'art. 125 stesso codice, dal momento che il giudice di secondo grado non ha reso espliciti i canoni argomentativi utilizzati. Certamente non può attribuirsi significato ai fatto che il numero identificativo del compito di AN (il 33) risulti difforme rispetto alla restante numerazione. Trattasi invero di circostanza dubbia ed inidonea per fondare qualsiasi ragionamento o deduzione. Quanto al reato ex art. 611 cp (contestato dal PM quale tentativo), il Tribunale non ha ravvisato nel comportamento degli imputati gli estremi della minaccia;
ed a ben vedere, né AL, né PE erano in grado di minacciare alcunché (atteso che "l'impegno" a non aiutare una persona e far carriera non può definirsi una minaccia). In realtà, per aversi minaccia, è necessario che il male prospettato possa essere realizzato dall'agente o da persona o lui legata, In sintesi, la violenza morale esercitata deve avere le caratteristiche previste dall'art. 1435 cc. La condotta degli imputati, a tutto voler concedere, potrebbe integrare gli estremi di una istigazione e commettere favoreggiamento, istigazione che, tuttavia, non essendo stata accolta, risulta non punibile. Non si é dunque realizzato l'elemento oggettivo del reato (in quanto i due non dissero che avrebbero cagionato un danno, ma che non avrebbero aiutato a realizzare un vantaggio).
b) avv Troyer:
Deduce violazione degli artt. 63 comma II, 197 cpp, mancanza ovvero manifesta illogicità di motivazione, travisamento del fatto, con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati di cui al capo A) e con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del AR, erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B).
Argomenta come segue. Le dichiarazioni di AR, in quanto provenienti da soggetto che, sin dal primo momento, avrebbe dovuto essere sentito come coindagato nel procedimento in esame sono inutilizzabili. Invero il presidente della commissione di esame, avendo notato il tema con l'errore ed avendo appreso, a seguito di colloquio con il padre di AN, che proprio costui era il candidato che quell'errore aveva commesso, avrebbe dovuto immediatamente prendere provvedimenti per l'annullamento dell'elaborato (essendo venuta meno la condizione di anonimato del suo autore). Non avendo agito in tal modo, deve ritenersi che il AR abbia inteso assicurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a AN (figlio), costituito dalla favorevole valutazione del tema, in realtà non valutabile nel merito, in quanto contenente un segno di riconoscimento (l'errore più volte menzionato). Inoltre: le giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di merito ha l'obbligo di evidenziare, con completezza ed in modo dettagliato, il fatto, allo scopo di consentire alla Corte di cassazione di valutare congruità e logicità della motivazione. Vanno dunque indicati tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la sua decisione. Ebbene la Corte di appello, pronunziando in senso contrario del Tribunale, non ha compiuto una valutazione critica delle emergenze processuali e non ha reso quindi comprensibili le ragioni che sono alla base di una ricostruzione del fatto, alternativa rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado. Consegue la mera apparenza della motivazione esibita, materiata anche di veri e propri travisamenti del fatto. Poichè, nel caso in esame, non esiste un otto di appello proposto dagli imputati, elemento di riscontro comparativo può essere costituito solo dalla sentenza di primo grado, alla cui trama argomentativa appare necessario fare ricorso, allo scopo di verificare adeguatezza e congruenza di quella posta a sostegno della sentenza di secondo grado. Ebbene, la Corte territoriale assume che esistono prove documentali certe sulle quali crede di fondare il proprio convincimento e, tra queste, ricorda il fatto che il n. 33 apposto sul tema di AN risulterebbe non attribuibile alla mano di AR, come accertato dalla consulenza grafologica. La Corte tuttavia non chiarisce donde abbia trotto il convincimento che la predetta numerazione era affidata al solo presidente della commissione. Al proposito, il Tribunale aveva negato rilevanza a tale circostanza, assumendo che AR non era l'unica persona addetta alla numerazione preliminare dei fogli da adoperare per gli elaborati. Dunque una mera congettura è stata elevata a dato certo comprovante la ipotesi di accusa. Anche a proposito della aggiunta della "g" alla parola "scoliosi", la Corte boccia immotivatamente la spiegazione fornita dal candidato AN e fa, propria la tesi proposta dall'appellante PG. Ma altre ancora sono le incongruenze logiche o le affermazioni destituite di prova contenute nella impugnata sentenza. Così per i giudici di secondo grado, AL e PE avrebbero volutamente ridotto al minimo i tempi per la correzione del tema di AN, ma la Corte non chiarisce su cosa fondi tale convincimento, atteso che esso certamente non trova conferma nelle dichiarazioni degli altri commissari, i quali per altro, almeno in una delle dichiarazioni rilasciate al PM, affermarono che PE ed AL, nel corso di una seduta di correzione, accennarono all'errore di ortografia contenuto in un tema (mentre la sentenza afferma che AR, TZ e ER ebbero ad asserire di non aver visto il tema con l'errore in sede di correzione degli elaborati). Proseguendo nel suo illogico ragionamento, la Corte territoriale sostiene che, nel tema sostituito, l'errore sarebbe stato lasciato nella parte più visibile (il titolo) perché in tal modo il AR non si sarebbe insospettito, omettendo di rilevare: che il predetto aveva notato l'errore tanto nel titolo quanto nel testo del tema. La Corte poi non spiega perché gli imputati, avendo deciso di "reintrodurre" gli errori di ortografia, avrebbero deciso di correggere grossolanamente il tema, invece di riscriverlo per intero. Ciò avrebbe senso se la Corte affermasse che ormai PE ed AL non potevano procurarsi altri fogli timbrati e firmati da AR, ma, a ben vedere, i giudici neanche spiegano come i due se li sarebbero procurati la prima volta, atteso che il AR li conservava nello sua segreteria.
Le dichiarazioni di quest'ultimo poi, in quanto provenienti dalla PO, avrebbero dovuto, come esige la giurisprudenza, essere vagliate in maniera particolarmente rigorosa per quanto atteneva alla Sua attendibilità intrinseca. Ciò non è stato fatto. Ora, a parte il fatto che, come premesso, AR non avrebbe potuto essere ascoltato come persona informata sui fatti, va evidenziato che l'unico apparente controllo sulla sua attendibilità la Corte lo svolge attraverso la formulazione di una domanda retorica ("...come potrebbe accreditarsi che il AR, presidente della commissione, si adoperasse per far risultare illeciti favoreggiamenti in sede di valutazione dei compiti, di fatto non sussistenti? Quale era la finalità?"). Così operando la Corte, omette di interpretare adeguatamente il contenuto della segnalazione scritta che AR fece al rettore. Da essa emergono apertamente i sentimenti di astio e rancore nutriti nei confronti del PE, che egli non desiderava come suo successore nell'incarico presso l'ospedale Pinni, sentimenti alimentati da una "odiosa logica baronale e spartitoria, propria di certi ambienti universitari". Erano dunque percepibili i sintomi di un intento calunniatorio. Altro elemento di sfavorevole valutazione della personalità di AR e dunque della suo credibilità, la Corte avrebbe dovuto trarre da un altro passo della sentenza di primo grado, dal quale si evince che il predetto, nonostante si vantasse di essere soggetto cui non potevano essere rivolte raccomandazioni, aveva sostanzialmente accettato l'invito dei padre del AN a non considerare troppo severamente l'errore di ortografia commesso dal figlio di costui (ed in effetti risulta che AR non notiziò gli altri componenti dei fatto che aveva appreso il nome di colui che avevo scritte "scogliosi" AR poi esaminò AN e gli attribuì il punteggio di 19/20, AR infine firmò la graduatoria con la quale si promuoveva AN). Tanto premesso, è del tutto illogico ipotizzare che AR possa aver dimenticato l'errore rilevato nel tema di questo candidato per poi "ricordarsene" tempo dopo. Anche con riferimento alla numerazione del tema, la Corte non avrebbe dovuto trascurare quanto scritto dal Tribunale, vale a dire che AR, inizialmente aveva riconosciuto per sua la grafia con la quale era stato tracciato il 33, mentre solo dopo un anno aveva dichiarato il contrario. Infine, con riferimento al delitto ex art. 611 cp., la Corte milanese accede ed una poco credibile ricostruzione dei fatti operata da AR, il quale ebbe a sostenere che, in un primo tempo, essendo ignari i commissari del fatto che la segnalazione era partita proprio da lui, si recarono nel suo studio per sottoporgli la sottoscrizione di una dichiarazione attestante che il concorso si era regolarmente svolto e che solo successivamente, una volta, diffusasi la notizia che autore della segnalazione era stato lui, PE ed AL si recarono da lui tenendo il comportamento descritto al capo B). In ogni caso, anche a voler ammettere che i fatti si siano svolti come da contestazione, non è condivisibile l'assunto dell'appellante PG (evidentemente, invece, condiviso dal giudice di secondo grado), in base al quale l'espressione del proposito di non aiutare una persona a fare carriera universitaria, rappresenta una minaccia concreta, atto a coartare la volontà del minacciato. Se così fosse, si dovrebbe sostenere che non ottenere favoritismi per far carriera integri un male ingiusto, il che è inaccettabile dal punto di vista giuridico (oltre che da quello morale).
In data 28.3.2003, sono stati depositati motivi nuovi (sempre dall'avv. Troyer), con i quali si fa rilevare che la Corte territoriale non ha dato conto del motivo per il quale è giunto ad una soluzione antitetica rispetto a quella cui era giunto il primo giudice. in realtà, si osserva, poiché la mancanza o illogicità della motivazione può essere anche desunta dal raffronto tra i motivi di appello e la sentenza di secondo grado, nell'ipotesi in cui l'imputato non sia appellante (perché, come nel caso di specie, vittorioso in primo grado) per "testo del provvedimento" (ex art 606 lett e cpp) deve intendersi anche la sentenza di primo grado e tutti gli atti processuali da essa richiamati. Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale (per contrasto con gli artt. 3 e 24 delle Carta fondamentale).
Ricorso PE:
deduce violazione degli artt. 521 comma 2 e 522 comma 1 cpv. In sentenza la Corte di appello sostiene che l'originale non è stato sostituito con altro compito privo di errori, me con un altro elaborato recante errore solo nel titolo. La contestazione dunque è difforme dall'assunto fatto proprio dal giudice di secondo grado. PE, pertanto, è stato condannato per un fatto non corrispondente e quello recato dal capo di imputazione, per un fatto, vale a dire, sottratto ad ogni apprezzamento defensionale. La Corte di appello ha sostenuto che il titolo non ero Stato "interpolato" e dunque ha accertato che il tema originario non è stato sostituito con altro privo di errori, affermando anzi che nel "nuovo" tema l'errore è stato riprodotto a bella posta nel titolo. La difesa non poteva supporre che tale sarebbe stato l'addebito. Deduce ancora illogicità di motivazione in relazione al capo A. L'accertamento della falsificazione per soppressione avrebbe dovuto essere il punto focale della motivazione. La Corte territoriale, viceversa, l'ha assunto come presupposto certo, senza dare conto degli elementi dai quali lo ha desunto;
essa non individua i punti delle dichiarazioni di AR che comproverebbero tale tesi, ma opera richiami generici a tali dichiarazioni. In tal modo, la sentenza risulta priva di motivazione. In particolare, la Corte afferma che in sede di correzione non sarebbe emerso il grave errore ortografico, senza chiarire donde abbia desunto tale convinzione, aggiunge poi che, in un non meglio definito "prosieguo di tempo", AR si sarebbe ricordato di avere in precedenza notato l'errore "scogliosi"; sempre senza solido fondamento, sostiene che, in sede di valutazione, PE ed AL avrebbero ridotto al minimo i tempi di valutazioni del compito di AN (per non consentire ripensamenti a AR). Da ciò essa desume che l'originale dell'elaborato sarebbe stato sostituito, ammettendo per altro, in tal modo e sia pure implicitamente, che nessuno ha visto un tema "diverso" da quello consegnato dal candidato e che nessuno ne ha lamentato la mancanza. Insomma un tema (o un documento) attribuibile a AN e non recante l'infamante errore non è mai emerso ed è mera congettura che esso sia esistito. In realtà i fogli risultano regolarmente timbrati e firmati (da AR), mentre la difformità della numerazione (33) non è significativa, atteso che è la stessa Corte ad affermare che è emerso che anche altri fogli non sembrano numerati dal presidente della commissione esaminatrice. Nella motivazione dunque esistono lacune intollerabili, dal momento che la Corte non chiarisce: 1) come avrebbero fatto gli imputati a sostituire il compito adoperando fogli firmati (da AR) e timbrati, 2) come mai AR avrebbe "dimenticato" il tema recante l'errore. Invece di sciogliere tali nodi, i giudici di secondo grado credono di sopperire formulando, nel corpo della motivazione, alcune domande retoriche (come si può credere che AR volesse far risultare irregolarità nel concorso?); dalla risposta che la stessa Corte si dà, essa fa arbitrariamente discendere una serie di conseguenze;
si tratta tuttavia di deduzioni che non procedono da alcuna solida premessa. In realtà in sentenza non si dà (come si dovrebbe) peso al fatto che AR, per sua stessa dichiarazione, ha subito notato l'errore e lo ha segnalato, e che, sempre AR, ha presieduto la prova orale, senza nulla osservare circa il voto attribuito a AN. Tale comportamento non viene interpretato: la Corte non spiega come mai il AR si sarebbe "dimenticato" del compito per poi "ricordarsene" successivamente. La Corte avrebbe dovuto in realtà esaminare il contenuto della nota che AR ha indirizzato al rettore, interrogarsi sulle reali finalità perseguite, sul tempo trascorso tra la correzione del tema e l'invio della nota, avrebbe poi dovuto attentamente vagliare il contenuto ed il senso delle dichiarazioni che costui rese al PM. A ben vedere, solo il AR aveva disponibilità dei fogli da distribuire ai candidati. Delle due, dunque, l'uno: o il compito recante l'errore (gli errori) esisteva, e dunque è stato valutato a prescindere da tale mancanza, ovvero, non c'ero, nel qual caso, il fatto (compito con la scritta "scogliosi") sarebbe emerso solo in sede di correzione dei verbali. La Corte non si pone affatto il problema se AR si fosse chiesto dove fosse finito il compito di AN, pur essendo certo che solo lui sapeva, da tempo, che il compito in questione, era proprio di AN (dal momento che il padre del candidato volle incontrarlo per pregarlo di non "infierire" sul figlio).
Dunque, secondo la Corte milanese, il primo falso (per sostituzione) è stato consumato per correggere l'errore, il secondo per reintrodurlo. Ma se così stanno le cose, perché ripeterlo ab initio nel titolo del "nuovo" elaborato? Il giudice di secondo grado non precisa se AR ha visto l'errore nel titolo del tema o (anche) nel testo. Ma, se fosse vera la prima ipotesi, non avrebbe avuto senso sostituire il compito errato con un altro che riproduceva lo stesso errore;
se invece l'errore fosse stato anche nel testo, é da credere che AR si sarebbe reso conto che, appunto, nel testo, l'errore era "scomparso". Infine la Corte milanese trae conferma alla propria tesi dal fatto che PE e AL si sarebbero recati da AR e lo avrebbero minacciato. La Corte non prende neanche in esame l'ipotesi che tale condotta poteva rappresentare semplicemente una reazione ad un ingiustificato comportamento proprio di AR. Con ciò non si intende proporre una ipotesi alternativa, ma ci si duole del fatto che la Corte, con artifizi retorici, abbia eluso l'obbligo di motivazione. Così operando, i giudici di secondo grado evidenziano, ancora una volta, che essi danno aprioristicamente per provato il reato di cui al capo A;
in realtà se la prova del reato sub B (art. 611 cp) dipende dalla sussistenza del reato di cui al capo A, è evidente che la prova della sussistenza di tale ultimo reato non può dipendere dalla prova (non fornita) del reato di cui al capo B.
A ben vedere, AR è fonte acriticamente accettata dalla Corte di appello che non tiene conto alcuno dello stato emotivo di AL e PE, i quali vennero informati dal rettore del fatto che AR aveva inoltrato una nota che certamente li chiamava in causa.
In data 24.3.2003 sono stati presentati motivi aggiunti con i quali si osserva che si deve contestare in nuce la ricostruzione dei fatti relativa la reato di cui al capo B, atteso che vi è assoluta incompatibilità tra premesse e conclusioni, dal momento che la Corte territoriale sostiene che la minaccia portata al AR era finalizzata a fargli commettere un falso ideologico (in tesi i due avrebbero voluto ottenere una falsa attestazione dal PU); ciò tuttavia, implica che i due imputati avessero commesso un atto penalmente rilevante;
e tuttavia, non essendo rimasto provato il reato presupposto, i due potrebbero essere chiamati a rispondere semplicemente del delitto ex art 612 cp. La Corte di appello dunque ha invertito l'ordine logico, il quale in realtà esigeva il preliminare accertamento del reato sub A. In mancanza di tale accertamento, la condotta minacciosa verso AR è pienamente spiegabile con la esasperazione e la preoccupazione di due professionisti che sanno di essere stati ingiustamente denunziati. In data 29.3.2003, sono stati presentati motivi nuovi con i quali si fa rilevare come la sentenza rinvii recettiziamente, ed in maniera non selettiva, alle acquisizioni processuali. Tanto premesso, fermo restando che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cpp, la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando il vizio emerga dal testo del provvedimento, non può negarsi che, alla luce del nuovo testo dell'art.111 della Costituzione, che ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, la Corte di cassazione non può esimersi dal verificare se gli elementi di prova non siano stati acquisiti in maniera incompleta e se siano stati rispettati, nella loro valutazione, i canoni della logica. Diversa interpretazione del testo dell'art 606 lett e) del codice di rito, invero, contrasterebbe con i principi di cui al "nuovo" art.111 Cost. Il giudice dunque deve controllare le modalità secondo le quali è stato applicato il contraddittorio nella raccolta della prova: non si tratta dunque di una terza valutazione di merito, ma di una valutazione sulla metodologia di acquisizione del dato probatorio. Quando, dunque, la Corte rimanda genericamente alle dichiarazioni di AR, essa opera un vero e proprio rinvio recettizio, come reso evidente dalle compiute valutazioni di sintesi circa il materiale probatorio (cfr. le espressioni dei tipo "prove documentali e testimonianze concrete, certe, univoche... ricostruzione logica sulla base di un compendio di persuasivi elementi ecc...). Viene dunque effettuato un rinvio all'intero corpus delle acquisizioni operate che rende inevitabile un controllo del rapporto tra sentenza e materiale probatorio.
Muovendo da tale premessa, il ricorrente riporta: 1) il testo della nota indirizzata da AR al rettore (osservando che, con essa, il predetto intendeva protestare contro la presunta insidia, sul piano professionale, che, secondo la sua opinione, PE rappresentava per lui ed osservando che, viceversa, la Corte di merito non si chiede quale sia la reale motivazione che, ha spinto AR a scrivere al rettore), 2) il testo delle dichiarazioni rese in data 26.3.1997 da AR al PM (nel corso delle quali afferma che, il giorno successivo a quello in cui egli segnalò la presenza di un compito con un così squalificante errore, gli si presentò il padre di AN, scongiurandolo di non rovinare il figlio e che vi fu quindi una riunione, definita "interlocutoria" con i componenti della commissione giudicatrice).
Tanto premesso, il ricorrente richiede ancora come mai la Corte milanese non si sia chiesta perchè il compito sia "scomparso" e perchè il AR abbia consapevolmente partecipato alla promozione del AN, valutando, evidentemente, in maniera positiva il compito con l'imperdonabile errore ortografico (da ciò deduce che detto compito non poteva essere nè occultato, né alterato, né sostituito). AR in sintesi conosceva il nome dell'autore del tema prima ancora che costui sostenesse l'esame orale;
dunque non si spiega perché PE ed AL avrebbero aiutato AN, tentando di nascondere agli altri componenti della commissione (dottori Verdoja e TZ) una verità che tutti conoscevano. In realtà, si osserva, il tema sequestrato contiene proprio quegli errori che AR aveva notato. Detto tema, mostrato a AR, non viene riconosciuto (almeno con certezza). Conclusivamente, il ricorrente chiede, in linea principale, l'annullamento senza rinvio, ovvero con rinvio;
in subordine la emissione di ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto tra l'art. 636 lett e) cpp con gli artt. 3, 24,111 Cost. Ricorso AN:
(in realtà si tratta di due ricorsi assolutamente identici nel contenuto, il primo in data 15.7.2002, il secondo in data 4.10.2002).
Deduce mancanza e/o inidoneità di motivazione, argomentando come segue.
La motivazione è apparente, apodittica, incontrollabile e fondata su petizioni di principio. Invero, in tema di falso per sostituzione, è buona norma prendere le mosse da una denunzia (se esiste), in quanto solo chi ha denunziato la scomparsa di un documento autentico può riconoscere la falsità di quello sostituito. Nel caso in esame, viceversa, è stato seguito il metodo opposto: la sentenza di secondo grado infatti muove dagli altri elementi per giungere alla conclusione che il documento originario fu sostituito. AR rende al PM più dichiarazioni, anche contraddittorie, in ordine al riconoscimento del tema con gli errori ed in ordine alla sua numerazione (con il 33). Il primario afferma che non fu lui ad attribuire il voto all'elaborato. Si tratta dunque dichiarazioni equivoche, mentre neutra è la circostanza relativa al disconoscimento della numerazione, atteso che i giudici di secondo grado notano che anche per i compiti contraddistinti dai numeri 3 e 15, la grafia non sarebbe quella di AR. Altri testi (i commissari TZ e Verdoja), in un primo tempo, non disconoscono il tema, poi affermano di essere incerti. Non è dunque logico affermare che il tema caduto in sequestro (dopo la "denunzia" di AR) non era quello originariamente consegnato da AN. Invero, in base a quanto desumibile dal testo della sentenza, quattro sono gli elementi certi: 1) il tema consegnato da questo candidato conteneva l'errore "scogliosi", 2)) il tema sequestrato contiene detto errore, 3) AR, a far tempo dal giorno successivo a quello della consegna, era a conoscenza del fatto che il compito in questione proveniva da AN (il cui padre lo notizia), 4) AN supera l'orale, alle cui prove AR non gli impedisce:
di accedere.
Partendo, da tali dati incontroversi, non si comprende come la Corte perse aver affermato la sostituzione del compito e come possa sostenere che il compito sostituito sia poi stato alterato (riapponendovi le "g").
Quanto alle minacce che AR avrebbe subito ad opera di PE ed AL, trattasi di condotta non ascritta a AN, che dunque non può costituire premessa per, pervenire alla dimostrazione della sue colpevolezza. Gli evidenti vuoti indiziari sopra richiamati (mancanza della indicazione testimoniale di AR, mancata dimostrazione del fatto che il compito consegnato da AN non era quello sequestrato) hanno dunque determinato uno "iato probatorio" che non consentiva affermazione di colpevolezza. Non è rimasto chiarito se AR abbia visto il tema di AN dopo la sua consegna alla commissione giudicatrice, così come manca ogni considerazione in ordine alla consapevolezza che il candidato poteva avere dell'inoltro della nota al rettore, E dunque della necessità di "correggere" (aggiungendo la "g") il compito emendato, così come manca qualsiasi prova di esistenza di rapporti tra AN, da un lato, e PE ed AL, dall'altro. Il tema privo di errori non è mai stato sequestrato;
non può dunque sostenersene l'esistenza e, meno che mai, può sostenersi che esso -sia stato sostituito a quello originario. Le ipotesi allora possibili sono solo due: 1) AR era "concentrato" sul tema ed allora ere inutile la sostituzione dello stesso, 2) poiché il tema, in sede di correzione, sarebbe stato letto (da un commissario) ad alta voce, se si ipotizza che AR potesse dimenticare di aver visto il tema con l'errore "scogliosi", ne era del tutto inutile la sostituzione. Né va trascurato che il tema in sequestro contiene l'errore proprio nel titolo e ciò mal si concilia con le tesi del giudice di secondo grado, atteso che proprio il titolo è quello che balza agli occhi ed è quello che AR deve avere immediatamente notato;
anche da questo punto di vista, dunque, la sostituzione sarebbe stato illogica. Ancor più illogica la ipotesi di un secondo intervento (dopo la correzione, ma prima del sequestro); invero se AN poteva accedere ai temi ormai depositati presso la commissione ed aveva disponibilità di fogli firmati (dal AR) e timbrati, avrebbe potuto sostituire una seconda volta il tema già sostituito e non limitarsi ed inserire una "g" nel vocabolo "scoliosi". L'imputato ha fornito spiegazione della ragione per la quale egli stesso, prima della consegna, abbia aggiunto la "g" nel corpo della predetta parola. Sul punto, lo Corte non prende posizione, ed omette di chiarire se, a suo parere, i fogli disponibili erano ormai esauriti (quando, in tesi accusatoria, si rese necessario "ricorreggere" l'elaborato, inserendo l'errore), né è stato chiarito come poteva il AN immaginare che, di lì a poco, i compiti sarebbero stati sequestrati.
DIRITTO E MOTIVI BELLA DECISIONE I ricorsi sono infondati e meritano rigetto. i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Le dedotte questioni di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate.
Alcune censure appaiono comuni ai diversi ricorrenti. Di esse dunque si tratterà unitariamente nel senso che, anche se verranno valutate con riferimento al ricorso proposto da uno tra i tre imputati, ovviamente, le considerazioni svolte dovranno essere ritenute relative anche agli altri cui il motivo sia comune.
Quanto alle censure dedotte da AL, invero, questo Collegio non ignora che una risalente giurisprudenza (ASN l98909080-RV 181714) ha affermato che il compito del candidato di un pubblico concorso è da considerare, ai fini della tutela della sua genuinità, come scrittura, privata. L'assunto, tuttavia, non può essere condivisa quando, come nel caso- di specie:, detto compito viene redatto su di un supporto cartaceo sul quale, siamo stati apposti timbro, firme di componenti della commissione (o del presidente) e numero progressivo.
Invero, è stato ritenuto (ASN 199200870- RV 199592) che anche un semplice visto possa assumere di per sé la veste di atto;
in tal caso infatti la firma, allorché risulti destinata ab initio alla prova di determinate attività di controllo demandate ad un pubblico dipendente nell'esercizio dei suoi compiti, costituisce atto completo, quantunque manchi la materialità di una dichiarazione scritta dall'autore della firma stessa;
alla dichiarazione infatti supplisce l'esistenza di una connessione, logica e funzionale, che intercorre con l'attività dovuta del pubblico dipendente ed il significato che al visto è, convenzionalmente e per logica necessità, attribuito. Tanto ciò è vero che, in un pubblico concorso non è consentito al candidato "liberarsi" dei fogli ricevuti proprio perché li utilizzi per l'estensione del suo elaborato, ed infatti lo stesso, ferma restando la possibilità di ottenerne altri, è tenuto comunque a riconsegnarli tutti, anche se danneggiati, annullati o inutilizzati. Va da sé poi che non sarebbe concepibile la "convivenza" nel medesimo atto di due distinte nature (pubblica e privata), dovendo invece affermarsi che un atto scritto, redatto da un PU nell'esercizio delle sue funzioni, se posto in essere allo scopo precipuo di attestare la genuinità e la provenienza delle scritturazioni che un privato è autorizzato o facultato ad apporre su di esso, mantiene la sua caratteristica unitaria di atto pubblico anche con riferimento alla componente grafica proveniente dal privato cittadino.
Nel caso in esame, comunque, agli imputati è contestata la distruzione dei fogli (firmati, timbrati e numerati) che originariamente erano stati consegnati a AN perché vi vergasse il suo tema, dunque, quantomeno sotto il profilo del falso per distruzione, il reato risulta correttamente contestato, anche se si vuol condividere l'orientamento giurisprudenziale più risalente. Per quel che riguarda la non punibilità del secondo falso (la falsificazione di un atto falso), è da notare che la contestazione è ben chiara: viene addebitato agli imputati, prima, di aver distrutto il tema con gli errori, quindi, di averlo sostituito con uno senza errori, infine, di aver apposto nuovamente la "g" sul compito immune -tranne che nel titolo- da imprecisioni ortografiche. È di tutta evidenza che, quantomeno, le prime due azioni rappresentano due momenti di un unico contesto operativo, certamente integrante il reato di falso, mentre la terza azione, nell'ipotesi di accusa, è stata portata a compimento per "rimediare" alle conseguenze dell'esposto presentato di AR.
È poi non condivisibile l'assunto del ricorrente, in base al quale la Corte territoriale si sarebbe pienamente "adagiato" sulla ipotesi prospettata dall'impugnante PG ed in base al quale tutto si fonderebbe unicamente sulla parola di AR. In realtà, dalla lettura della sentenza di secondo grado, è agevole comprendere come il giudice di appello abbia fondato il suo ragionamento e la sua ricostruzione dei fatti su cinque punti che ha logicamente concatenato e relazionato:
1) AR rileva il grave errore ortografico e lo segnala agli altri commissari, quando i temi vengono assegnati alle sottocommissioni per la correzione, 2) nel momento, successivo, del controllo materiale degli elaborati consegnati dai candidati, si rileva che quello che poi si scoprirà essere di AN reca una numerazione difforme dalle altre, 3) il titolo del predetto elaborato presenta un errore ortografico ("La scogliosi") che non appare frutto della interposizione della lettera "a" 4) nel testo dell'elaborato, viceversa, la stessa parola è scritta sempre in modo errato, ma con il palese inserimento ex post della "g" 5) dopo la presentazione dell'esposto da parte di AR, PE ed AL, tengono, nei suoi confronti, il sintomatico comportamento descritto al capo B.
La Corte milanese, dunque, lungi dall'affidarsi ad affermazioni indimostrate ed apodittiche, lungi dal recepire supinamente quanto sostenuto dall'appellante PG, sviluppa un suo ragionamento che, muovendo da fatti certi, giunge, attraverso un iter, sicuramente non illogico, a conseguenti conclusioni.
Correttamente poi è stato ritenuto che a condotta descritta al capo B integri il reato (consumato) di cui all'art. 611 cp, in quanto la ipotesi criminosa in questione, a differenza di quanto (esplicitamente) previsto da quella ex art. 612 cp ed (implicitamente) da quella ex art 610 stesso codice, non prevede l'ingiustizia del fatto minacciato: il che è pienamente comprensibile, atteso che la ingiustizia è comunque presupposta nello scopo perseguito (la commissione di un reato ad opera del soggetto minacciato).
Pertanto, anche se l'agente minaccia un danno non ingiusto (cioè in astratto autorizzato da una norma giuridica), ovvero minaccia di astenersi dal compiere un'azione socialmente e/o moralmente discutibile (quale è quella di appoggiare o raccomandare taluno nella sua carriera professionale), il delitto sussiste comunque, in quanto la predetta minaccia è formulata allo scopo di costringere il soggetto passivo a commettere un'azione vietata dalla legge penale. Dunque, anche se l'azione che si minaccia di non compiere non sostanzia un comportamento cui il minacciante è tenuto, nondimeno tale minaccia può manifestarsi idonea a comprimere la volontà del minacciato, tanto da costringerlo a commettere un reato. Non aiutare qualcuno a far carriera in campo universitario, costituisce senza dubbio una minaccia (scil. la previsione di una conseguenza negativa derivante -nel caso di specie- da un comportamento omissivo del dichiarante), minaccia che, se certamente sembra far riferimento od un diffuso malcostume che vige (o si presuma che viga) in quell'ambiente, nondimeno appare atta a destare preoccupazione nel destinatario (a prescindere dal fatto che egli condivida, attui, ovvero subisca il predetto malcostume). Si tratta, per altro, di una forma aggravata (ed "anticipata") di violenza privata, che, a differenza di quest'ultima, si consuma nel momento stesso in cui viene operata la coazione finalizzata a costringere la vittima a commettere un reato.
Quanto alla concreta capacità di intimidire il destinatario della comunicazione, trattasi, ad evidenza, di una valutazione riservata al giudice di merito, il quale deve apprezzare l'intero contesto ambientale, che consente di cogliere il senso anche di espressioni allusive, di insidiose litoti, di riferimenti "obliqui". Va poi notato che, come risulta dalla sentenza, i due, -rivolti a AR, affermarono anche che "si sarebbero difesi bene". L'espressione, di per sé neutra (se astrattamente considerata), quando tuttavia è apprezzata nell'ambito di un contesto relazionale caratterizzato da tensione e forte contrapposizione, può anche assumere anche un implicito significato minaccioso, atteso che una strenua difesa delle proprie posizioni ben può determinare un danno a quelle altrui. E ciò è tanto più vero in campo giudiziario. Anche in .questo caso, come ovvio, trattasi di una valutazione di merito, che la Corte di appello mostra di aver compiuto, considerando la frase unitamente a quella seguente, relativa ai "rischi" cui avrebbe potuto essere esposto il cursus honorum universitario del giovane AR, privo dell'appoggio paterno e lasciato in balia di un ambiente professionale potenzialmente ostile ed ansioso di "regolare i conti".
Sostenere poi che AR avrebbe dovuto essere ascoltato come persona che (sin dall'inizio) avrebbe dovuto assumere la veste di coindagato nel medesimo procedimento non è circostanza rispondente al vero. Infatti, pur essendo indubbio che l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 62 e 63 cpp (la cui violazione è sanzionata con l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni raccolte in difformità delle prescrizioni ivi contenute) prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione (ASN 200006605-RV 217556, conf. ASN 199807181-RV 211130, ASN 199707377-RV 209747, contra 199401332-RV 198532), è da notare che per S.U. n. 1282 del 1996, Carpanelli, RV 206846, tale inutilizzabilità si realizza sempre che dette dichiarazioni provengano da soggetto a carico del quale sussistano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo (e questa è, in ultima analisi, anche la filosofia che ispira "l'attuale" art. 210 cpp); ciò per l'evidente ragione che dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. Restano però al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminato dal secondo comma dell'art.63 cpp, le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché, rispetto a questi, egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone. Orbene, posto che, certamente AR non può essere ritenuto persona che abbia concorso nel reato di cui al capo B (di cui è PO), resta da vedere se egli avrebbe, ipoteticamente, potuto esser chiamato o rispondere del delitto ex art 323, ascritto ad AL, PE e AN, in continuazione con quello ex art. 476 cp, come sostiene l'impugnante difesa.
La risposta non può che essere negativa, posto che AR, quale presidente della commissione, prima, segnalò la esistenza di un tema recante un intollerabile errore di ortografia, quindi indirizzò al rettore un esposto con il quale faceva notare che, nonostante tale sua segnalazione, nessun conseguente provvedimento era stato preso dai commissari. II ricorrente sostiene che comportamento sintomatico di responsabilità sarebbe consistito dall'essersi astenuto dall'annullare egli stesso l'elaborato di AN, una volta venuto a conoscenza (tramite il padre di costui) della identità del candidato. L'assunto non può essere condiviso, in quanto non si vede quale vantaggio AR abbia concretamente procurato a AN o quale svantaggio abbia arrecato ad altri. Se pur si dovesse ritenere che la sua condotta non sia stata in tutto e per tutto adeguata alle incombenze che il suo incarico gli imponeva (per essersi egli tardivamente attivato), non per questo è lecito, in assenza di altri elementi sintomatici, ipotizzare, con un inammissibile processo alle intenzioni, che AR avesse in animo, in un primo tempo, di favorire AN. Ed infatti è di tutta evidenza che la sanzione della inutilizzabilità ex art 63 .;codice di rito, come d'altronde ha ritenuto la giurisprudenza (cfr ASN 200200305- RV 221360), opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistano, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. Né può sostenersi che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, non abbia chiarito i motivi in base ai quali non ha ritenuto condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, ed invero la sentenza di appello confuta in radice lo schema di ragionamento seguito dai giudici di primo grado;
né può pretendersi che essa rintuzzi una per una tutte le argomentazioni della prima pronunzia, ben potendo, in tale opera, richiamare e "neutralizzare" i passaggi cardine dell'iter argomentativo della decisione di primo grado. Infatti, è certamente vero che il giudice di secondo grado, quando dissente dal primo giudice, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata (ASN 199508009-RV 202280), ma è comunque certo che esso non è tenuto a seguire pedissequamente il percorso espositivo tracciato dal primo giudice. Il fatto poi che il numero progressivo (33) non sia stato apposto dalla mano di AR è pacifico, ciò è affermato sin dalla sentenza di primo grado, che fa riferimento ad un accertamento grafologico da nessuno contestato.
La tesi sposata dalla Corte di appello non si basa dunque, come sostiene l'appellante, su di una mera congettura, ma su di una consequenziale ricostruzione dell'accaduto, operata sulla base di incontroversi elementi materiali emersi nel corso del procedimento;
il che rende superfluo contestare la versione offerta da AN (il quale ebbe a dichiarare di avere egli stesso apposto nuovamente la "g" all'interno della parola "scoliosi", in quanto assalito dal dubbio). Al proposito è comunque da notare che la sentenza di primo grado, analizzando le dichiarazioni di questo imputato, afferma non essere dubbio che costui ebbe a dichiarare di aver in origine scritto correttamente "scoliosi" e di avere quindi aggiunto la consonante "g". Al proposito tuttavia, il Tribunale recepisce passivamente la spiegazione che l'imputato fornisce circa il titolo del tema ("La scogliosi"): egli infatti sostiene di averlo scritto dopo aver redatto l'elaborato. Tale inconsueta spiegazione, recepita e criticata, sia pure per sintesi, nell'appello del PG, deve ritenersi scartata, per la sua intrinseca illogicità, dalla motivazione sviluppata dal giudice di secondo grado, con la quale appare radicalmente incompatibile.
Né alcuna incongruenza si ravvisa nell'ulteriore affermazione della Corte territoriale, in base alla quale, in un primo momento, l'errore sarebbe stato riprodotto solo nel titolo, atteso che, proprio perché AR aveva dichiarato di aver notato l'errore stesso, non si sarebbe potuto presentargli un compito del tutto corretto. Ma è poi ovvio che, se l'errore fosse comparso una sola volta, esso sarebbe apparso giustificabile in quanto evidentemente frutto di un lapsus calami.
Le ulteriori censure presuppongono una alternativa utilizzazione dei materiale probatorio raccolto e sono, pertanto, inammissibili. Così dicasi con riferimento alla osservazione che pretende di cogliere la illogicità della ricostruzione operata dalla Corte di appello, la quale ha sostenuto che gli imputati, resisi conto che un esposto era stato inviato al rettore, provvidero ad inserire la "g" nella parola "scoliosi", mentre, a giudizio del ricorrente, sarebbe stato più logico far scrivere da AN ex novo il tema (per la terza volta). Né il fatto che il giudice di secondo grado non abbia esplicitamente escluso che ciò fosse possibile in quanto oramai era difficile (se non impossibile) avere disponibilità di nuovi fogli timbrati e firmati può costituire pecca o mancanza della motivazione, dal momento che si tratta di un evidente presupposto implicito del ragionamento sviluppato dai giudici dell'appello, di un presupposto, tutt'altro che illogico o svincolato da massime di esperienza, atteso che ormai il concorso era da tempo concluso e l'esposto era stato inoltrato;
dunque era scarsamente credibile che i fogli in questione fossero ancora a disposizione, dopo oltre due mesi, dall'espletamento della prova scritta (dalla sentenza di primo grado si evince che: gli orali si svolsero il 6.12.1996, la correzione degli scritti iniziò nei giorni seguenti e certamente fu operata anche in data 10.2.1996, l'esposto del AR reca la data del 5.2.1997).
Del tutto irrilevante poi appare la circostanza, sostenuta dall'appellante, in base alla quale PE ed AL avrebbero accennato agli altri commissari della esistenza di un tema contenente lo squalificante errore più volte citato, così come irrilevante (nell'economia della decisione) appare la affermazione della Corte di merito in base alla quale i due predetti avrebbero affrettato i tempi di correzione del tema di AN, affermazione che comunque i secondi giudici sembrano aver tratto dalla sentenza del Tribunale (atteso che a pag. 7 della sentenza di primo grado si legge che RD e TZ riferirono che AL e PE accennarono ad un errore , ma non si soffermarono su di esso). Venendo quindi alla contestazione della intrinseca attendibilità del AR, va rilevato: a) che lo stesso può esser definito P0 solo con riferimento al delitto di cui all'art. 611 cp;
ebbene, con riferimento a tale capo di imputazione, il vaglio del giudice di secondo grado non appare né superficiale, né affrettato, atteso che le dichiarazioni di AR sono comunque state considerate unitamente a tutti gli altri elementi emersi nel corso del procedimento (ed in primis quello documentale). I due reati (quello sub A e quello sub B) sono stati ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso (la Corte ha applicato l'art.81 cp) e dunque, inevitabilmente, la congruenza del racconto di AR, per quanto riguarda la minaccia subita deve esser valutata anche con riferimento a quanto emerso in relazione alla soppressione e sostituzione del compito di AN, ed al conseguente esposto di AR, che di tale minaccia rappresenta l'antefatto logico ed il presupposto causale;
ciò senza dire che, come si legge in sentenza, la dichiarazione, sul punto, della PO non risulta essere stata validamente contraddetta;
b) la Corte di appello (che è libera di formulare le sue considerazione come ritiene più opportuno e più efficace, e dunque anche attraverso l'uso di domande retoriche) ha valutato la possibilità che AR avesse interesse a rendere una non corretta versione dei fatti e non ha trovato ragione a sostegno della ipotesi in base alla quale costui avrebbe tenuto un comportamento. scorretto (e sostanzialmente calunnioso). Il fatto che il teste nutrisse astio nei confronti del PE per ragioni professionali è una affermazione dell'impugnante, che trova solo parziale riscontro nelle sentenza di primo grado. La circostanza, tuttavia, non vale, di per sé, a fondare l'ipotesi che il primario avesse radicalmente inventato quanto oggetto del suo esposto, unicamente per danneggiare il collega (e, di riflesso, si deve ritenere, anche l'AL). Si tratta insomma di una pura e semplice illazione, il cui fondamento non può intravedersi, come invece pretende il ricorrente, nel comportamento del AR. Emerge infatti da entrambe le sentenze: 1) che costui, come si rese conto che un candidato aveva commesso un imperdonabile errore, lo segnalò alla commissione, 2) che, raggiunto dal padre di AN, il quale lo pregò di usare indulgenza verso il figlio, egli si trasse d'impaccio, sostenendo che il candidato non faceva parte della sua scuola (e dunque, pur evitando, per ovvi motivi di opportunità, di assumere un atteggiamento troppo "duro" verso un collega, certamente non gli fornì alcuna assicurazione, né accettò raccomandazioni), 3) che a AN non fu impedito l'accesso all'esame orale, 4) che tuttavia, avendo rilevato quanto sub 3 e non avendo certo dimenticato l'errore rilevato nel compito scritto, AR reagì presentando l'esposto.
Si tratta di un comportamento sostanzialmente corretto, in quanto, il presidente della commissione, dopo aver segnalato la esistenza di un tema con l'errore ortografico, dopo aver appreso riservatamente chi ne era l'autore, non intervenne -effettivamente- per far escludere AN dagli orali, ma neanche risulta abbia comunicato ai commissari la identità del concorrente che scriveva "scogliosi", attendendosi, come è ovvio, che lo stesso, in sede di correzione degli elaborati ed a seguito della sua segnalazione, venisse individuato ed adeguatamente sanzionato. Non avendo gli eventi seguito questo corso, AR, che non risulta avere personalmente esaminato AN nella fase degli orali -doverosamente- inoltrò l'esposto al rettore.
Ciò emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza di appello e, dunque, sul punto le censure del ricorrente appaiono manifestamente infondate, basate su di una (alternativa e) ipotetica ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, inammissibili. Infine la dedotta eccezione di incostituzionalità è palesemente insussistente. Nel caso in cui l'imputato, assolto in primo grado, sia giudicato in appello a seguito di impugnazione del PM, non è dubbio che il giudice di seconde cure debba tener conto proprio della sentenza impugnata, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi dell'impugnante, procedendo, se del caso, ad una rivalutazione di prove assunte o ad un'assunzione di altre prove (art 603 cpp). Dunque l'imputato vittorioso in primo grado è chiamato, in fase di appello, ad una difesa circoscritta alle censure formulate dall'impugnante nei confronti della sentenza impugnata. Per qual motivo ciò dovrebbe consentire all'imputato, condannato in secondo grado, di pretendere dalla Corte di legittimità la rivalutazione degli atti processuali cui la sentenza di primo grado ha fatto riferimento non è stato chiarito. Radicalmente diversa è la ipotesi in cui la mancanza o illogicità di motivazione può esser desunta da un raffronto tra atto di appello e sentenza di secondo grado, che ad essi non abbia dato (adeguata) risposta, da quella in cui la sentenza di appello, dopo un giudizio nel quale l'imputato (non appellante) ha avuto piena possibilità di difesa, ribalti quella di primo grado. Si tratta insomma di situazioni profondamente differenti che non vi è possibilità (né ragione) di assimilare e che, anzi, diversamente vanno regolate. Venendo al ricorso di PE, va subito notato che la dedotta mancanza di corrispondenza tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza non sussiste. Infatti, a parte il fatto che, nel capo di imputazione, è riportata l'espressione "e comunque alteravano l'elaborato originale" (il che sta a significare che agli imputati è stata contestato di avere in ogni caso manomesso il tema originale), è noto che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, chiarito che tale mancanza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa (tra le altre, ASN 199907583-RV 213645). Conseguentemente, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza della suddetta violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non è ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi, in ordine all'oggetto della contestazione. Ebbene, nel caso di specie, da un lato, è certamente stato contestato di aver soppresso il tema originale e di averlo sostituito con un altro (avente evidentemente contenuto diverso), dall'altro, è da notare, come, sia nella sentenza di primo grado, sia nella impugnazione del PG, si faccia parola del fatto che il titolo del tema caduto in sequestro conteneva l'errore ortografico ("scogliosi") frutto, non di interpolazione della "g", ma di un'originaria, errata scritturazione. Pertanto, deve affermarsi che l'accusa di aver creato un tema recante (in un primo momento) l'errore più volte citato solo nel titolo costituisce contestazione specifica, rispetto a quella (evidentemente generica) contenuta nel capo di imputazione, e dunque, anche sotto tale profilo, deve sostenersi che la predetta violazione non si è verificata (cfr. ASN 200117048- RV 219667). Non ha maggior fondamento la seconda censura, dal momento che la soppressione del compito originale di AN non è stata affatto puramente e semplicemente presupposto dai giudici di secondo grado, i quali, viceversa, hanno preso atto del fatto che AR ebbe a riferire di aver visto un compito recante il predetto errore sia nel titolo che nel testo (sentenza di primo grado pag.1) e di non aver quindi più sentito parlare di tale elaborato, quasi che l'errore in questione non fosse stato rilevato;
hanno anche dato atto, come più volte chiarito, che dopo l'esposto presentato dal presidente della commissione, il tema attribuito a AN presentava (solo nella prima e nella seconda pagina, cfr. sentenza del Tribunale) l'errore, conseguente, tuttavia, alla interpolazione della consonante "g". La difformità tra i due documenti è stata spiegata, in considerazione anche degli altri elementi di prova emersi e raccolti, con la soppressione e sostituzione del tema che AR aveva visto immediatamente dopo la sua ultimazione e che aveva segnalato ai commissari al momento della distribuzione dei temi per la correzione.
Non è poi esatto che la Corte milanese abbia affermato che, in sede di correzione, non sarebbe emerso l'errore; infatti si legge nella sentenza di secondo grado cosa diversa: vale a dire che, in sede di correzione, i commissari ignorano la segnalazione di AR e che il voto attribuito al :AN (44) non fu apposto dal presidente (cfr. pag. 6). Tale essendo la ricostruzione operata dalla Corte di merito, non è certo incongruo quanto i giudici dell'appello scrivono di seguito. vale o dire che AR, si sarebbe successivamente "ricordato" del compito recante l'errore. L'espressione va ovviamente intesa nel suo contesto ed altro non sta e significare che il presidente della commissione esaminatrice, resosi conto che la sua segnalazione dell'errore non aveva avuto effetto, tanto che AN era stato ammesso all'orale e lo aveva anche superato, ricordando le circostanze in cui l'errore stesso era stato da lui rilevato e la indicazione che ne aveva fatto (invano, evidentemente) ai commissari, reagì presentando l'esposto al rettore. Quanto alla difformità nella numerazione, è vero che lo stesso giudice di secondo grado afferma che tale difformità fu riscontrata anche con riferimento ad un altro paio di compiti, ma l'indizio (perché di questo si tratta) andava valutato unitamente a tutti gli altri (dichiarazioni di AR, interpolazione della "g", minacce ricevute dal presidente) ed, in tal modo, in effetti, ha operato il giudice di secondo grado. È evidente che, durante lo svolgimento della prova scritta di un concorso, qualche candidato possa avere necessità di ottenere altri fogli e non è certamente improbabile che, in assenza del presidente, qualche componente la commissione li visti e/o li numeri (se a tanto è abilitato), ma la circostanza, neutra se considerata isolatamente, può assumere significato indiziante, se posta in relazione agli altri elementi emersi. Anche con riferimento e tale punto della motivazione, dunque, non si riscontra la dedotta illogicità, (né contraddittorietà, né incompletezza).
Quanto poi al contenuto della nota che AR indirizzò al rettore, non è chiaro donde il ricorrente abbia tratto la convinzione che la Corte di merito non ne abbia esaminato il contenuto, mentre le omissioni di valutazione che a carico del giudice di secondo grado vengono formulate (non essersi interrogato: a) sulle finalità perseguite da AR, b) sul tempo trascorso tra la correzione del tema e la trasmissione della nota, c) sul "senso" delle dichiarazioni rese da costui al PM), sono o meramente congetturali (la prima, atteso che, in mancanza di "sintomi" in senso contrario, deve presupporsi che AR abbia doverosamente segnalato, oltre eventualmente ai torti che supponeva di aver subito, una irregolarità emersa), o non rilevanti (le seconda, atteso che non esisteva a carico di AR un preciso dies ad quem e che comunque non è specificato quale senso dovrebbe attribuirsi al preteso ritardo), o del tutto generiche (la terza, atteso che non è affatto chiaro che cosa si intenda, nel caso in esame, per "senso" di una dichiarazione resa all'AG inquirente nella fase delle indagini preliminari).
Quanto al reato sub B, costituisce niente altro che una alternativa (e solo ipotetica) ricostruzione del fatto quella -sostenuta dalla difesa PE- in base alla quale le "parole forti" che questo imputato e l'AL rivolsero a AR costituirono la comprensibile reazione di due professionisti accusati di un fatto ingiusto. Peraltro, in base alla contestazione (sul punto non smentita), i due volevano che il presidente firmasse una dichiarazione che gli sottoposero;
dunque non di un puro e semplice sfogo si trattò, ma di una vera e propria pressione esercitata su AR perché questi tenesse una ben precisa condotta. Irrilevante poi appare, ai fini della decisione, la circostanza se con AR vi sia stato un solo incontro o se esso sia stato preceduto da un'altra riunione, tenutasi quando i commissari ancora non sapevano che era stato proprio il presidente ad inoltrare l'esposto al rettore. Assumere poi che la prova del reato sub A non possa essere desunto da quella del reato sub B e viceversa, rappresenta un puro e semplice paralogismo, atteso che i giudici di merito hanno valutato i due fatti storici e li hanno ricondotti ad un unico disegno perseguito da AL e PE: innanzitutto, aiutare AN a superare il concorso, in secondo luogo, neutralizzare il pericolo che dall'esposto di AR ritenevano (fondatamente) sarebbe derivato. Poiché dunque le due condotte contestate apparivano, già in tesi di accusa, legate da un evidente vincolo psicologico e teleologico, appare del tutto corretto il percorso interpretativo seguito dalla Corte territoriale, che le ha considerate e valutate unitariamente. Con ciò risulta confutata anche la obiezione di cui ai motivi aggiunti (24.3.2003), atteso che, per le ragioni sopra specificate, nessuna inversione dell'ordine logico risulta essere stata operata, per la buona ragione che non di ordine logico si tratta, ma di ordine cronologico (il reato A è stato commesso prima del reato B), mentre, come premesso, sul piano logico, non si ravvisa errore nella ricostruzione operata dalla Corte di Milano, per la quale le due condotte vanno conosciute ed apprezzate in unico contesto e, dunque, necessariamente, interpretate l'una attraverso l'altra.
Quanto alle censure dedotte con i motivi nuovi (29.3.2003), esse sono manifestamente infondate, atteso che, trattandosi di procedimento svoltosi con il rito abbreviato, è fuori luogo qualsiasi problematica relativa a pretese violazioni del principio del contraddittorio nella raccolta della prova, né può fondatamente ritenersi che, per il solo fatto che la Corte di merito ha fatto riferimento alle. fonti di prova, omettendo di indicare (ogniqualvolta le citava) i singoli documenti processuali o gli specifici passi di un documento, essa abbia operato un rinvio recettizio a tutto il materiale probatorio. Opinare diversamente porterebbe al risultato, certamente paradossale, che, il divieto per la Corte di cassazione di conoscere il (e pronunziarsi sul) merito del procedimento potrebbe essere aggirato sulla base di (presunte) carenze nella struttura motivazionale della sentenza impugnata;
mentre certamente così non è, stante il dettato dell'art 606 comma 1 lettera e) cpp, che consente la valutazione del vizio motivazionale solo ab intrinseco (e che ciò costituisca violazione dell'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato è già stato escluso da ASN 199401558-RV 197085). Invero, il giudice di legittimità, non essendo giudice delle prove, deve esclusivamente accertare se il giudice di merito ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad una determinata soluzione, coordinando in termini logici gli atti sottoposti al suo esame. Nel caso di specie, e parte il riferimento, a volte, effettivamente generico al "compendio degli elementi processali o ad altre espressioni similari, resta certo il fatto che la Corte di appello ha ancorato la sua decisione ai cinque "punti fermi" già elencati a proposito del ricorso di AL (pag 10 di questa sentenza), traendone conclusioni certamente non erronee sul piano logico.
Considerazioni in parte analoghe possono essere fatte con riferimento al ricorso di AN. Ciò dicasi per l'ordine che il ricorrente avrebbe voluto che il giudice di secondo grado avesse seguito nell'esporre e nel provare i fatti (vedasi quanto già scritto con riferimento ai precedenti ricorsi) e ciò dicasi anche per le considerazioni che si formulano in ordine alle dichiarazioni di AR al PM, considerazioni con le quali non si introduce, in effetti, una censura sulla motivazione, ma si auspica una diversa lettura delle carte processuali: ciò dicasi inoltre per quanto attiene alla difformità dei numero progressivo che risulta apposto sul tema di AN (con riferimento al quale non può che richiamarsi quanto già scritto con riferimento al ricorso AL, pag 12-13 di questa sentenza).
Le ragioni poi per le quali la Corte di appello ha ritenuto che il tema caduto in sequestro non sia quello originariamente scritto da AN sono chiaramente (e logicamente) enunziate nella sentenza impugnata a pag 7 ss, con la conseguenza che la ricostruzione alternativa suggerita con il ricorso proposto in favore di questo imputato viene anche essa, ed ancora una volta, ad infrangersi contro i precisi limiti entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità. Infine è priva di fondamento la considerazione in base alla quale, poichè l'episodio del capo B era, per quanto riguarda AN, res inter alios acta, da esso non possano trarsi conseguenze sfavorevoli per quest'ultimo con riferimento al reato di cui al capo A). Come si è avuto modo di precisare, l'episodio sub B è un fatto storico indubbiamente legato a quello del capo A e, dunque, quali che ne siano stati i protagonisti, è certamente lecito inferirne elementi interpretativi per l'intelligenza del fatto che lo ha preceduto e, secondo l'assunto della Corte territoriale, lo ha determinato.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, in data 14 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GIUGNO 2003.