Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 1
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità, comportante la necessità della sospensione del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., tra la causa di impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di una società per azioni e la causa avente ad oggetto la sussistenza dei diritti esercitati dalla società in base all'esecutività della deliberazione.
Commentario • 1
- 1. Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
PORTO TURISTICO JESOLO SPA, con sede in Jesolo (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in MA VIA POPULONIA 1, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLA MERCURI, difeso dagli avvocati BENEDETTO COSTANTINO, GOTTARDO IA LUISA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE SA, OL NO, NA OR, IN CO, TE NL, MA LO, HE IO, ES CU AN, CI TO, BA MA, RÀ AN, ES IO, BO PI, CO LE, DO IO, DEL RIO LUCREZIA, ELEM HOLDING AG, RO AT, MA NN IA, NI IO, TE LL, LE OR, TO MA, IN DA, UR ZO, SC EL, NG SI, AR TO, HI LO, NA ES, AN SA, URIS GIANCO, RD WA, IN LA, IN SE, elettivamente domiciliati in MA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, difesi dagli avvocati CLAUDIO CAMPANER, ANGELO MAGGIOLO, LO MESTROVICH, giusta delega in atti;
nonché contro
RB RI, MO AR, EG LO;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di VENEZIA, emessa il 31/10/96 e depositata il 20/1/97 (R.G. 5470/93+33/94+1245/94+1393/94);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 4/12/98 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha chiesto si voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza di sospensione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 21 gennaio 1997, ha sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c. la causa dinanzi a sè pendente vertente tra la S.p.a. Porto Turistico di Jesolo e EF AR ed altri. Il Tribunale ha ritenuto sussistere una pregiudizialità, idonea a giustificare la pronunzia di sospensione, tra la causa pendente innanzi alla Corte d'appello, avente ad oggetto l'impugnazione da parte dei soci della deliberazione del 17 aprile 1993 della assemblea dei soci della S.p.a. Porto Turistico di Jesolo, che stabilisce un nuova regime di sfruttamento della darsena, prevedendo, fra l'altro, a favore dei soci un diritto di prelazione alla sottoscrizione dei contratti di ormeggio, e la causa promossa dalla società medesima intesa ad ottenere la condanna di alcuni soci al pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva di spazi sociali nonché al rilascio degli stessi. Il Tribunale nel valutare il rapporto di pregiudizialità ha anche considerato che i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del loro diritto all'uso permanente ed esclusivo degli spazi medesimi.
Avverso tale ordinanza La S.p.a. Porto Turistico di Jesolo ha proposto regolamento di competenza, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e la prosecuzione del giudizio.
EF AR e gli altri intimati hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Porto Turistico di Jesolo agisce nei confronti di diversi soci, pur diversificando le rispettive posizioni, per ottenere il rilascio dei posti barca abusivamente occupati e il pagamento di un'indennità di occupazione - in base alla disciplina del nuovo statuto approvato con delibera del 17 aprile 1993 che ha mutato il regime di godimento dei beni comuni - nonché il pagamento dei pregressi debiti maturati sulla base dello statuto del 1988. I convenuti contestano il fondamento della domanda e, in via riconvenzionale, chiedono che venga accertato il loro diritto, conformemente alle rispettive quote, a far data dall'acquisto e per tutta la durata della società, all'uso permanente ed esclusivo degli spazi di terreno per il parcheggio di autovetture e degli specchi d'acqua per l'ormeggio nonché all'utilizzo di tutte le parti comuni del porticciolo e del terreno con l'onere di contribuire ai costi dei servizi resi ai soci in base alla disciplina dell'art. 7 del pregresso statuto sociale. Il Tribunale ha ritenuto sussistere un rapporto di pregiudizialità, idoneo a determinare la sospensione del processo a norma dell'art. 295 c.p.c., tra la causa (pregiudicante) pendente in appello ed avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del nuovo statuto e la causa (pregiudicata) avente ad oggetto da un lato le pretese che la società attrice fonda, appunto, sulla disciplina del nuovo statuto e, dall'altro, la richiesta di accertamento da parte dei convenuti del loro diritto all'uso permanente degli spazi (in base al vecchio statuto). Va trattata pregiudizialmente l'eccezione degli intimati secondo i quali la sospensione sarebbe stata pronunziata dal tribunale facoltativamente quale sospensione impropria e non perché la fattispecie sarebbe inquadrabile nella sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.. Di qui l'inammissibilità del regolamento di competenza che sarebbe utilizzabile unicamente avverso le ordinanze di sospensione necessaria del processo.
L'eccezione è infondata. Non vi è dubbio, infatti, che la sospensione è stata pronunziata dal giudice a norma dell'art. 295 c.p.c.: non solo perché formalmente nell'ordinanza è stata richiamata tale disposizione, ma anche perché sostanzialmente si è ritenuta l'esistenza di quel rapporto di pregiudizialità giuridica, che solo giustifica la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. Ciò premesso, la Corte ritiene che debbano essere distintamente considerate le cause unitariamente trattate nello stesso processo e relative, rispettivamente, alla domanda principale proposta dalla S.p.a. Porto Turistico di Jesolo e alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Quanto alla domanda principale non è configurabile un rapporto di pregiudizialità con la causa pendente in grado d'appello, avente ad oggetto l'impugnativa della deliberazione assembleare di approvazione del nuovo statuto. Nel provvedimento impugnato la pregiudizialità si rinviene in ciò, che la società attrice "non si è limitata a chiedere la condanna dei convenuti al pagamento di somme di denaro, ma ha chiesto, in esecuzione della delibera 17.4.1993, la condanna dei medesimi al rilascio degli spazi abusivamente occupati, previo accertamento che non si sono avvalsi del diritto di prelazione alla stipula dei contratti di ormeggio ne' hanno restituito la disponibilità dei predetti spazi". La pronunzia in via definitiva sul diritto dei soci ad occupare i posti barca presupporrebbe, secondo quanto esposto dal Tribunale, la validità e non la mera esecutività della deliberazione assembleare. A norma dell'art. 2378, comma quarto c.c., le deliberazioni dell'assemblea della società per azioni, pur se impugnate, sono esecutive salvo che non venga disposta la sospensione dell'esecuzione dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore (Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263). L'equivoco nel quale è incorso il Tribunale consiste nell'aver ritenuto rilevante, in ordine alla domanda principale relativa al rilascio dei beni, la validità della deliberazione assembleare anziché la sua esecutività e, conseguentemente, pregiudiziale la causa innanzi alla Corte d'appello di impugnativa di quella delibera. I giudici di merito non hanno però considerato che ciò che rileva è l'esecutività e che, conferendo rilevanza alla validità della deliberazione, si oblitera il chiaro disposto dell'art. 2378, comma quarto c.c. e si determina un effetto analogo a quello della sospensione dell'esecuzione della deliberazione assembleare, negata dal giudice competente. In conclusione, non si ravvisa quel pericolo di contrasto di giudicati, che giustifica la sospensione del processo, atteso che la causa pendente in appello riguarda la validità della deliberazione assembleare impugnata (e sul tal punto si formerà il giudicato), mentre la causa pendente dinanzi al tribunale attiene alla sussistenza o meno dei diritti esercitati dalla società sulla base dell'esecutività della deliberazione. Qualora venissero accolte sia le domande svolte dalla società nei confronti dei soci sulla base della deliberazione esecutiva che l'impugnazione proposta dai soci avverso la deliberazione assembleare, il contrasto di giudicati sarebbe meramente pratico, nel senso che non potrebbero coesistere gli effetti delle due pronunzie e che gli effetti conseguenti all'esecuzione della deliberazione invalida dovrebbero essere rimossi secondo le regole dell'ordinamento. Il principio in questione ha già trovato applicazione a proposito delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, avendo questa Corte statuito che non esiste un obiettivo rapporto di pregiudizialità comportante la necessità della sospensione del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. sulla base di una deliberazione dell'assemblea condominiale che approva la ripartizione delle spese tra i condomini ed il giudizio di impugnazione della deliberazione ex art. 1137 cod. civ., giacché la condanna al pagamento è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma soltanto al perdurare della sua efficacia (Cass. 29 agosto 1994, n. 7569). Nell'ordinanza di sospensione, a proposito della possibile esistenza del rapporto di pregiudizialità, si indicano anche le cause relative all'impugnazione dei bilanci societari del 1992 e del 1993. Dal provvedimento impugnato, peraltro, non si comprende in cosa consisterebbe il rapporto di pregiudizialità idoneo a dar luogo alla sospensione a norma dell'art. 295 c.p.c. Anzi, dall'ordinanza non è dato neppure comprendere se anche le cause relative all'impugnativa dei bilanci siano state considerate ai fini della pronunzia di sospensione, dal momento che la pregiudizialità giuridica viene presa in considerazione nel provvedimento impugnato unicamente con riferimento alla deliberazione del 17 aprile 1993. In ogni caso - e prescindendo dalle ulteriori deduzioni del ricorrente sul punto -, sono richiamabili le argomentazioni a proposito dell'esecutività delle deliberazioni assembleari.
Relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dai soci, sussiste, come ritenuto dal Tribunale, quel rapporto di pregiudizialità che giustifica la sospensione necessaria ex art. 295. Come risulta dal provvedimento impugnato, i soci hanno richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del loro diritto, in base alle quote di rispettiva spettanza, a far data dal loro acquisto, e per tutta la durata della società, all'uso permanente ed esclusivo degli spazi di terreno per il parcheggio di autovetture e degli specchi d'acqua per gli ormeggi e delle parti comuni del porticciolo, "con l'onere di contribuire ai costi dei servizi resi ai soci in base alla disciplina dell'art. 7 del pregresso statuto sociale". Non vi è dubbio che l'accertamento della validità o meno della deliberazione assembleare impugnata, con la quale è stato approvato il nuovo statuto, (ed è stato abrogato l'art. 7 del precedente statuto) costituisca, in tutto o in parte, l'indispensabile antecedente logico e giuridico della causa relativa alla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione e cassa l'ordinanza di sospensione limitatamente alle domande principali proposte dalla Porto Turistico di Jesolo S.p.a.; compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 4 dicembre 1998.