Sentenza 24 febbraio 2006
Massime • 1
L'isolamento diurno per il condannato a più ergastoli, applicato in sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all'art. 442 comma secondo cod. proc. pen. (relativa alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo), posto che il vantaggio assicurato all'imputato dall'accesso al rito speciale non può essere duplicato anche in sede esecutiva.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2006, n. 11108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11108 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/02/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 748
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 033214/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LO, N. IL 06/10/1960;
avverso ORDINANZA del 15/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Luigi Ciampoli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di LO TO propone ricorso in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Assise d'Appello di IA in data 15 giugno 2005, adottato nell'ambito del procedimento n. 80/2004 che, in applicazione dell'art. 81 c.p e art. 72 c.p., comma 1 e art. 671 c.p.p., in accoglimento del ricorso per incidente di esecuzione proposto nell'interesse dello stesso TO, ha applicato la disciplina del reato continuato e ha rideterminato la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di anni uno e mesi sei, in seguito alle condanne definitive relative alle sentenze del 25 luglio 2001, del 10 luglio 2001 e del 3 maggio 2002 della Corte di Assise di Appello di IA (le prime due comportanti, a carico del condannato, la pena dell'ergastolo), nonché alla sentenza 11 maggio 1990 della Corte di Appello di IA. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 442 c.p.p., comma 2, ultima parte, e art. 72 c.p., comma 1 e 2, anche in relazione tra loro, rilevando che le pene inflitte con le sentenze suddette riguardano, tra l'altro, più omicidi volontari aggravati, giudicati con rito abbreviato e, pertanto, sanzionati, in ciascuno dei due casi, con la sola pena dell'ergastolo, senza isolamento diurno ex art. 442 c.p.p.. In sostanza si sostiene, nel ricorso, che anche in sede di esecuzione il disposto dell'art. 442 c.p.p., comma 2, debba prevalere su quello dell'art. 72 c.p., con la conseguenza che la pena dell'ergastolo sarebbe da applicare sempre senza isolamento diurno indipendentemente dal numero delle condanne all'ergastolo subite con diversi procedimenti celebrati con il rito abbreviato o in esito ai quali, comunque, sia stata applicata la diminuente del rito abbreviato. Il ricorso è infondato. La ratio legis dell'art. 442 c.p.p., comma 2, è quella di garantire un vantaggio, in ogni singolo processo penale, all'imputato che accetti la celebrazione del medesimo con le regole del rito abbreviato. Orbene, questo vantaggio è già stato riconosciuto a TO LO in ciascuno dei processi penali che sono stati celebrati con il rito abbreviato o in esito ai quali, comunque, sia stata applicata la diminuente del rito abbreviato. Tale vantaggio non può essere duplicato in sede di esecuzione, si da porre nel nulla (come vorrebbe il ricorrente) la norma di cui all'art. 72 c.p., che altrimenti si determinerebbe, o potrebbe comunque determinarsi, una equiparazione irragionevole, oltre che iniqua, tra il trattamento penitenziario destinato a chi venga dichiarato responsabile di un solo delitto punito con l'ergastolo e il trattamento penitenziario destinato a chi venga dichiarato responsabile (più volte e in distinti processi penali) di più delitti, ciascuno dei quali puniti con l'ergastolo. Il ricorso, pertanto, va respinto, con le altre conseguenze previste per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006