CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2023, n. 37293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37293 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se te le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito iL1Tensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 37293 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2023, il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta avanzata da AR LA, ha revocato la misura applicata limitatamente al capo 14 della rubrica;
ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AR per i reati indicati ai capi 1, 3, 5, 7, 8, 11 e 12 della imputazione provvisoria, riguardanti le fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P. R.309/90. II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. III) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova in relazione alle imputazioni di cui ai capi 3, 5, 7, 8, 11 e 12; insussistenza degli indici di colpevoiezza e, comuncue, della gravità indiziaria in relazione a ciascuna delle fattispecie contestate. IV) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, condotte ascrivibili a fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. V) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorso è affidato a cinque motivi di dognanza. Con il primo ed il terzo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla contestazione associativa ed ai singoli reati fine. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dal Tribunale a sostegno del diniego della richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare della presente ordinanza alla data di arresto del ricorrente, arresto avvenuto il 19/4/22 in occasione dell'episodio contestato al capo 14 della imputazione. Con il quarto motivo la difesa ,cesuffa la motivazione offerta dal Tribunale con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con il quinto motivo di ricorso la difesa si duole della mobvazione espressa dal Tribunale in tema di esigenze cautelari, avendo il ricorrente dimostrato di essersi concretamente allontanato dagli ambienti criminali in cui sono maturate le vicende di causa. La difesa ha depositato articolati motivi aggiunti nei quali ha richiamato le ragioni del ricorso, precisando le argomentazioni ivi svolte e insistendo nel richiedere il suo accoglimento. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio cii legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiaria, Rv. 255460). Va inoltre precisato come, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare sia sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comrna 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Quanto ai motivi primo e terzo di ricorso, il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a c:arico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. La motivazione espressa dai giudici del riesame in ordine all'inserimento del ricorrente nella struttura associativa contestata al capo 1) della rubrica con ruolo 3 di organizzatore ed in ordine alla sua partecipazione ai singoli reati-fine riposa su argomentazioni del tutto corrette in punto di diritto ed immuni da vizi logici. Viene specificamente analizzatt e valutatO in motivazione lo stabile apporto conferito dal ricorrente alla vita dell'associazione, desunto dalla partecipazione ai singoli reati—fine, dagli assidui contatti con gli altri sodali e dal ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione. Dalle risultanze in atti, si legge in motivazione, si evince come l'indagato, subordinato a OT e SA, oltre a spacciare lo stupefacente, provvedesse al suo approvvigionamento presso i fornitori di Guardavalle ed alla distribuzione ad una rete di "pusher" per la vendita al dettaglio. In ordine alla ricorrenza della fattispecie associativa (motivo primo del ricorso), il Tribunale, riportandosi alle risultanze investigative in atti ed al contenuto dell'ordinanza genetica, ha dato conto della esistenza di una struttura organizzata dedita alla commercializzazione ed al traffico di stupefacenti, dotata di mezzi adeguati al perseguimento di questo fine. Tra gli aderenti all'associazione, i quali agivano seguendo un collaudato schema operativo, era possibile individuare una pur rudimentale suddivisione di ruoli, tale da garantire, anche attraverso la fungibilità dei soggetti coinvolti, un flusso costante di stupefacenti da immettere sul mercato. Il compendio indiziario illustrato nella ordinanza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è fondato esclusivamente sull'analisi delle conversazioni intercettate, avendo il Tribunale ricordato come le attività di captazione delle conversazioni telefoniche e ambientali intervenute tra gli indagati siano state accompagnate da servizi di osservazione sul territorio e da sequestri della sostanza stupefacente. A fronte di tali argomentazioni, la difesa propone doglianze palesemente versate in fatto, che attengono alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito della vicenda in esame, preclusa in sede di legittimità. I rilievi proposti, infatti, pur essendo formalmente riferiti alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'ari:. 606 cod. proc. pen., sono in realtà diretti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato concernente il merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Come è noto, i limiti di sindacabilità da parte della Corte di cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale sono ristretti entro confini ben delimitati. L'ordinamento, infatti, non conferisce alla 4 Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità sui punti devoluti in materia è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) la presenza di una motivazione nella quale non siano individuabili aspetti manifestamente illogici e palesemente incoerenti. Il controllo stabilito a garanzia del provvedimento non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa la concludenza dei risultati del materiale probatorio, allorquando la motivazione, come nel presente caso, sia adeguata, coerente ed esente da manifesti errori logici e giuridici. Con le censure proposte nel primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole, in sostanza, di una valutazione inadeguata del contenuto delle conversazioni registrate. In tema di intercettazioni di conversazioni, è d'uopo richiamare il consolidato principio in base al quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al terzo motivo di ricorso, nel quale la difesa, dietro l'apparente proposizione di vizi riguardanti la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione a ciascun reato scopo, prospetta in realtà una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi raccolti. Priva di rilievo è la circostanza segnalata nel ricorso circa la mancata conoscenza del promotore dell'organizzazione, OT EP, e di taluni altri aderenti all'associazione da parte del ricorrente. Come già posto in rilievo dal Tribunale nella ordinanza, non è necessario che ogni sodale conosca tutti gli altri aderenti all'organizzazione o che abbia rapporti con ciascuno di essi (così Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). Si è comunque evidenziato nella ordinanza impugnata come il ricorrente avesse rapporti indiretti con il capo dell'organizzazione, essendo costantemente in contatto con SA, il quale, a sua volta, intratteneva stretti rapporti con il OT. Le lagnanze riguardanti il ruolo di organizzatore attribuito all'indagato, sono inammissibili per carenza di interesse. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità la proposizione del ricorso per cassazione deve consentire il conseguimento di un risultato favorevole sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare adottata. Nel caso in esame, l'esclusione della predetta qualifica sarebbe del tutto ininfluente sulla misura adottata (cfr. Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237:"In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole"; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 4. Le doglianze riguardanti la diversa qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (motivo quarto di ricorso) sono destituite di fondamento. Il Tribunale ha attentamente vagliato i rilievi difensivi sul punto, illustrando in maniera coerente e immune da censure le ragioni poste a fondamento del diniego delle richieste. Ha ritenuto, sulla base di una valutazione di fatto delle circostanze emergenti dalle conversazioni intercettate, che le condotte risultanti dal compendio indiziario in atti non potessero essere qualificate in termini di minima offensività per il coinvolgimento di soggetti minorenni nell'attività delittuosa, per la reiterazione delle stesse ed in considerazione dei quantitativi di sostanza stupefacente complessivamente detenuti e smerciati dal ricorrente e dai sodali. 5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La difesa si duole della mancata applicazione della disciplina della retrodatazione con riferimento a precedente ordinanza di custodia cautelare conseguente ad arresto in flagranza del ricorrente per un episodio di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Per tale episodio, occorso il 19/4/2022, è già intervenuta pronuncia di condanna in seguito a richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. in data 15/6/2022. Il Tribunale ha ritenuto di escludere la possibilità di fare retroagire i termini di custodia alla data del 19/4/2022: pur avendo ammesso l'esistenza di una connessione qualificata tra il fatto in questione e quelli di cui alla presente procedura, ha sostenuto la mancanza del requisito della desumibilità dagli atti del reato associativo, oggetto dell'attuale imputazione, valorizzando l'aspetto riguardante la data di deposito della informativa finale redatta dai Carabinieri nell'ambito della presente procedura (22/6/2022). La difesa critica il ragionamento svolto dai giudici di merito, evidenziando che: l'epoca di operatività dell'associazione, alla stregua delle risultanze in atti, è anteriore al 19 aprile 2022; i reati fine contestati al ricorrente sono parimenti anteriori a tale data;
è erronea l'affermazione secondo la quale l'epoca di deposito della informativa conclusiva delle indagini non avrebbe consentito al Pubblico Ministero di inferire elementi di prova circa i fatti delittuosi di cui alla seconda informativa. Le ragioni di doglianza sono infondate alla luce della logica ricostruzione offerta dai giudici del riesame. L'ordinanza impugnata, dopo avere rilevato che la contestazione oggetto del presente procedimento è afferente, allo stato delle indagini, ad una ipotesi criminosa associativa, ha rimarcato come tale ipotesi non potesse essere desunta al momento della emergenza della prima contestazione. L'ordinanza sottolinea come l'informativa riepilogativa dell'attività d'indagine svolta dal personale operante, nella quale venivano indicati gli elementi fondanti l'accusa associativa, fosse successiva rispetto alla richiesta di giudizio immediato elevata dal P.M. nei confronti dello stesso AR con riferimento all'episodio occorso in data 19 aprile 2022. Da tali circostanze ha correttamente inferito l'impossibilità di accedere alla tesi difensiva, derivando la conoscenza della ipotesi associativa da un'analisi ponderata dell'intero compendio probatorio rappresentato nella informativa finale depositata soltanto il 22/6/2022. Le argomentazioni illustrate in motivazione rispondono ai criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Rv. 259713:"La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., in ipotesi di fatti che si trovano in rapporto di connessione qualificata, opera anche se i provvedimenti coercitivi sono stati emessi in procedimenti diversi, a condizione che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti del procedimento relativo alla prima ordinanza nel momento in cui in questo è disposto il rinvio a giudizio"). 6. Le doglianze in tema di esigenze cautelari (motivo quinto di ricorso) non sono idonee a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento illustrato dai giudici del riesame. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (ex multis Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) 7 Il Consigliere estensore Il Presidente Ebbene, il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non è meritevole di essere censurato da parte di questa Corte,: alla luce delle risultanze in atti, analiticamente descritte in motivazione, è stato espresso in modo adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Secondo consolidato orientamento di legittimità, nella stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo "prova contraria", sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è insito il giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislato -e, di attualità e concretezza del pericolo (in argomento, si veda, ex multis, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Pur essendo detto orientamento assorbente delle questioni prospettate dalla difesa in ordine alla mancanza dei requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, merita comunque di essere precisato come l'ordinanza impugnata abbia nondimeno argomentato su tali profili. Si legge in motivazione come lo iato temporale tra la commissione dei fatti e l'adozione della misura sia di minima entità e come l'esistenza di concrete esigenze di tutela della collettività trovi conferma nella spiccata propensione a delinquere del ricorrente nel settore degli stupefacenti, nel suo inserimento in posizione apicale nel contesto associativo di cui si tratta, nella sua capacità di garantire l'approvvigionamento dello stupefacente e la distribuzione di esso sul mercato. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2023
lette/se te le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito iL1Tensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 37293 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2023, il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta avanzata da AR LA, ha revocato la misura applicata limitatamente al capo 14 della rubrica;
ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AR per i reati indicati ai capi 1, 3, 5, 7, 8, 11 e 12 della imputazione provvisoria, riguardanti le fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P. R.309/90. II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. III) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova in relazione alle imputazioni di cui ai capi 3, 5, 7, 8, 11 e 12; insussistenza degli indici di colpevoiezza e, comuncue, della gravità indiziaria in relazione a ciascuna delle fattispecie contestate. IV) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, condotte ascrivibili a fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. V) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorso è affidato a cinque motivi di dognanza. Con il primo ed il terzo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla contestazione associativa ed ai singoli reati fine. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dal Tribunale a sostegno del diniego della richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare della presente ordinanza alla data di arresto del ricorrente, arresto avvenuto il 19/4/22 in occasione dell'episodio contestato al capo 14 della imputazione. Con il quarto motivo la difesa ,cesuffa la motivazione offerta dal Tribunale con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con il quinto motivo di ricorso la difesa si duole della mobvazione espressa dal Tribunale in tema di esigenze cautelari, avendo il ricorrente dimostrato di essersi concretamente allontanato dagli ambienti criminali in cui sono maturate le vicende di causa. La difesa ha depositato articolati motivi aggiunti nei quali ha richiamato le ragioni del ricorso, precisando le argomentazioni ivi svolte e insistendo nel richiedere il suo accoglimento. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio cii legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiaria, Rv. 255460). Va inoltre precisato come, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare sia sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comrna 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Quanto ai motivi primo e terzo di ricorso, il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a c:arico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. La motivazione espressa dai giudici del riesame in ordine all'inserimento del ricorrente nella struttura associativa contestata al capo 1) della rubrica con ruolo 3 di organizzatore ed in ordine alla sua partecipazione ai singoli reati-fine riposa su argomentazioni del tutto corrette in punto di diritto ed immuni da vizi logici. Viene specificamente analizzatt e valutatO in motivazione lo stabile apporto conferito dal ricorrente alla vita dell'associazione, desunto dalla partecipazione ai singoli reati—fine, dagli assidui contatti con gli altri sodali e dal ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione. Dalle risultanze in atti, si legge in motivazione, si evince come l'indagato, subordinato a OT e SA, oltre a spacciare lo stupefacente, provvedesse al suo approvvigionamento presso i fornitori di Guardavalle ed alla distribuzione ad una rete di "pusher" per la vendita al dettaglio. In ordine alla ricorrenza della fattispecie associativa (motivo primo del ricorso), il Tribunale, riportandosi alle risultanze investigative in atti ed al contenuto dell'ordinanza genetica, ha dato conto della esistenza di una struttura organizzata dedita alla commercializzazione ed al traffico di stupefacenti, dotata di mezzi adeguati al perseguimento di questo fine. Tra gli aderenti all'associazione, i quali agivano seguendo un collaudato schema operativo, era possibile individuare una pur rudimentale suddivisione di ruoli, tale da garantire, anche attraverso la fungibilità dei soggetti coinvolti, un flusso costante di stupefacenti da immettere sul mercato. Il compendio indiziario illustrato nella ordinanza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è fondato esclusivamente sull'analisi delle conversazioni intercettate, avendo il Tribunale ricordato come le attività di captazione delle conversazioni telefoniche e ambientali intervenute tra gli indagati siano state accompagnate da servizi di osservazione sul territorio e da sequestri della sostanza stupefacente. A fronte di tali argomentazioni, la difesa propone doglianze palesemente versate in fatto, che attengono alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito della vicenda in esame, preclusa in sede di legittimità. I rilievi proposti, infatti, pur essendo formalmente riferiti alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'ari:. 606 cod. proc. pen., sono in realtà diretti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato concernente il merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Come è noto, i limiti di sindacabilità da parte della Corte di cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale sono ristretti entro confini ben delimitati. L'ordinamento, infatti, non conferisce alla 4 Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità sui punti devoluti in materia è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) la presenza di una motivazione nella quale non siano individuabili aspetti manifestamente illogici e palesemente incoerenti. Il controllo stabilito a garanzia del provvedimento non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa la concludenza dei risultati del materiale probatorio, allorquando la motivazione, come nel presente caso, sia adeguata, coerente ed esente da manifesti errori logici e giuridici. Con le censure proposte nel primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole, in sostanza, di una valutazione inadeguata del contenuto delle conversazioni registrate. In tema di intercettazioni di conversazioni, è d'uopo richiamare il consolidato principio in base al quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al terzo motivo di ricorso, nel quale la difesa, dietro l'apparente proposizione di vizi riguardanti la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione a ciascun reato scopo, prospetta in realtà una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi raccolti. Priva di rilievo è la circostanza segnalata nel ricorso circa la mancata conoscenza del promotore dell'organizzazione, OT EP, e di taluni altri aderenti all'associazione da parte del ricorrente. Come già posto in rilievo dal Tribunale nella ordinanza, non è necessario che ogni sodale conosca tutti gli altri aderenti all'organizzazione o che abbia rapporti con ciascuno di essi (così Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). Si è comunque evidenziato nella ordinanza impugnata come il ricorrente avesse rapporti indiretti con il capo dell'organizzazione, essendo costantemente in contatto con SA, il quale, a sua volta, intratteneva stretti rapporti con il OT. Le lagnanze riguardanti il ruolo di organizzatore attribuito all'indagato, sono inammissibili per carenza di interesse. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità la proposizione del ricorso per cassazione deve consentire il conseguimento di un risultato favorevole sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare adottata. Nel caso in esame, l'esclusione della predetta qualifica sarebbe del tutto ininfluente sulla misura adottata (cfr. Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237:"In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole"; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 4. Le doglianze riguardanti la diversa qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (motivo quarto di ricorso) sono destituite di fondamento. Il Tribunale ha attentamente vagliato i rilievi difensivi sul punto, illustrando in maniera coerente e immune da censure le ragioni poste a fondamento del diniego delle richieste. Ha ritenuto, sulla base di una valutazione di fatto delle circostanze emergenti dalle conversazioni intercettate, che le condotte risultanti dal compendio indiziario in atti non potessero essere qualificate in termini di minima offensività per il coinvolgimento di soggetti minorenni nell'attività delittuosa, per la reiterazione delle stesse ed in considerazione dei quantitativi di sostanza stupefacente complessivamente detenuti e smerciati dal ricorrente e dai sodali. 5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La difesa si duole della mancata applicazione della disciplina della retrodatazione con riferimento a precedente ordinanza di custodia cautelare conseguente ad arresto in flagranza del ricorrente per un episodio di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Per tale episodio, occorso il 19/4/2022, è già intervenuta pronuncia di condanna in seguito a richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. in data 15/6/2022. Il Tribunale ha ritenuto di escludere la possibilità di fare retroagire i termini di custodia alla data del 19/4/2022: pur avendo ammesso l'esistenza di una connessione qualificata tra il fatto in questione e quelli di cui alla presente procedura, ha sostenuto la mancanza del requisito della desumibilità dagli atti del reato associativo, oggetto dell'attuale imputazione, valorizzando l'aspetto riguardante la data di deposito della informativa finale redatta dai Carabinieri nell'ambito della presente procedura (22/6/2022). La difesa critica il ragionamento svolto dai giudici di merito, evidenziando che: l'epoca di operatività dell'associazione, alla stregua delle risultanze in atti, è anteriore al 19 aprile 2022; i reati fine contestati al ricorrente sono parimenti anteriori a tale data;
è erronea l'affermazione secondo la quale l'epoca di deposito della informativa conclusiva delle indagini non avrebbe consentito al Pubblico Ministero di inferire elementi di prova circa i fatti delittuosi di cui alla seconda informativa. Le ragioni di doglianza sono infondate alla luce della logica ricostruzione offerta dai giudici del riesame. L'ordinanza impugnata, dopo avere rilevato che la contestazione oggetto del presente procedimento è afferente, allo stato delle indagini, ad una ipotesi criminosa associativa, ha rimarcato come tale ipotesi non potesse essere desunta al momento della emergenza della prima contestazione. L'ordinanza sottolinea come l'informativa riepilogativa dell'attività d'indagine svolta dal personale operante, nella quale venivano indicati gli elementi fondanti l'accusa associativa, fosse successiva rispetto alla richiesta di giudizio immediato elevata dal P.M. nei confronti dello stesso AR con riferimento all'episodio occorso in data 19 aprile 2022. Da tali circostanze ha correttamente inferito l'impossibilità di accedere alla tesi difensiva, derivando la conoscenza della ipotesi associativa da un'analisi ponderata dell'intero compendio probatorio rappresentato nella informativa finale depositata soltanto il 22/6/2022. Le argomentazioni illustrate in motivazione rispondono ai criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Rv. 259713:"La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., in ipotesi di fatti che si trovano in rapporto di connessione qualificata, opera anche se i provvedimenti coercitivi sono stati emessi in procedimenti diversi, a condizione che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti del procedimento relativo alla prima ordinanza nel momento in cui in questo è disposto il rinvio a giudizio"). 6. Le doglianze in tema di esigenze cautelari (motivo quinto di ricorso) non sono idonee a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento illustrato dai giudici del riesame. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (ex multis Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) 7 Il Consigliere estensore Il Presidente Ebbene, il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non è meritevole di essere censurato da parte di questa Corte,: alla luce delle risultanze in atti, analiticamente descritte in motivazione, è stato espresso in modo adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Secondo consolidato orientamento di legittimità, nella stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo "prova contraria", sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è insito il giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislato -e, di attualità e concretezza del pericolo (in argomento, si veda, ex multis, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Pur essendo detto orientamento assorbente delle questioni prospettate dalla difesa in ordine alla mancanza dei requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, merita comunque di essere precisato come l'ordinanza impugnata abbia nondimeno argomentato su tali profili. Si legge in motivazione come lo iato temporale tra la commissione dei fatti e l'adozione della misura sia di minima entità e come l'esistenza di concrete esigenze di tutela della collettività trovi conferma nella spiccata propensione a delinquere del ricorrente nel settore degli stupefacenti, nel suo inserimento in posizione apicale nel contesto associativo di cui si tratta, nella sua capacità di garantire l'approvvigionamento dello stupefacente e la distribuzione di esso sul mercato. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2023