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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7398 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4960 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.12.2025, promossa da:
(cf ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf , elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle C.F._2
Milizie n 22, presso lo studio dell'Avv. Filippo Bellinzoni (cf
, pec ) che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di appello
- Appellanti
CONTRO
(C.F. con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Piedicavallo,51, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma, 2, presso lo studio dell'avv. Aldo Capuano (C.F. ) che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c. e quale procuratore speciale, nominato
(a seguito di istanza ex art. 78 c.p.c. (R.G. N. 6628/2019) dal Tribunale di
Roma, Sez. specializzata in materia di impresa. XVI sezione civile, con provvedimento del 20.05.2019 (doc.n.1 del fascicolo di I grado).
pag. 2/19 , cod. fis. , ivi residente in [...] C.F._5
n. 635 M, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Regina Margherita 93, presso lo studio dell'Avvocato Renato Di Felice, cod. fis.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._6
allegata in calce alla comparsa di costituzione
- Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13123/24 del Tribunale di Rom.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza n. 12123/24 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei loro confronti da e Parte_3
(all'esito della integrazione del contraddittorio) ha così statuito: CP_1
“Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, CO e Parte_1
in solido fra loro, al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 506.735,33 (€341.600+165.135,33), oltre rivalutazione monetaria;
pag. 3/19 2) CO a rifondere alla società convenuta, Parte_1 CP_1
la somma di €123.42,00 oltre rivalutazione monetaria, in solido con
[...]
fino all'importo di di € 79.233,00 per quanto in motivazione;
Parte_2
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, CO Pt_3
al pagamento, in favore di della somma di € 18.000,00,
[...] CP_1
oltre rivalutazione monetaria;
4) CO e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese di lite, anche per la fase cautelare, in favore di Parte_3
e per esso al difensore dichiaratosi antistatario avv. Renato Di felice che liquida in € 24.000,00 oltre a spese generali, CPA e Iva se dovuta.
5) Pone definitivamente a carico di e in Parte_1 Parte_2
solido, le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento”.
A sostegno dell'articolato gravame hanno posto i seguenti motivi:
1) Primo motivo di appello. - Erroneo rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da – Violazione Parte_2
dell'art. 2476 comma 7 c.c. e dell'art. 2697 c.c.
2) Secondo motivo di appello: errata pronuncia di condanna al risarcimento del danno per distrazione di incassi in contanti delle fatture di vendita per euro 165.135,33. Violazione dell'art 2476 CP_1
c.c.., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
3) Terzo motivo di appello - Infondatezza della pronuncia di condanna alla restituzione di euro 115.423,00 + 8.000,00 per asseriti indebiti prelievi dal conto corrente societario. – violazione dell'art. 2476 c.c.,
2479 e 2479 bis c.c.
4) Quarto motivo di appello - Infondatezza della pronuncia di condanna alla restituzione di euro 341.600,00 a titolo di incasso fatture Business
pag. 4/19 n. 1153/2017 e n. 21206/2017 di € 170.800,00 cad. per CP_2
“servizi resi servizi resi contr. del 15/2/2014” – errata valutazione delle risultanze istruttorie - violazione dell'art. 2476 c.c. e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2721 c.c.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma in accoglimento di tutti i motivi di impugnazione, e della istanza di inibitoria:
1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 cpc sospendere, in tutto o in parte,
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 13123/2024 del Tribunale di
Roma, Sezione XVI Specializzata in materia di imprese;
2) nel merito, ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e insanabile della CTU espletata nel giudizio di primo grado r.g 67801/2018 per violazione dell'art. 112 c.p.c., e disporre, se del caso, la rinnovazione della
CTU;
3) in via istruttoria, revocare l'ordinanza pronunciata in data 20.9.2021 dal
Tribunale di Roma, ed emettere ordinanza di rinnovazione istruttoria per l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale su tutti capitoli di prova articolati nella memoria di parte convenuta ex art. 183 n. 2;
4) all'esito della prova orale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della parte appellante su tutti i capi di condanna pronunciati dal Tribunale;
Parte_2
pag. 5/19 5) in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare ed annullare la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento di euro 165.135,33 (capo
1 della sentenza impugnata);
6) in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare ed annullare la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento di euro 123.423,00 (capo
2 della sentenza impugnata), o in subordine rideterminare la condanna al minor importo di € 88.418,00;
7) in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare ed annullare la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento di euro 341.600,00 (capo
1 della sentenza impugnata), o in subordine rideterminare la condanna al minor importo di euro 141.689,66, o in ulteriore subordine al mino importo di euro 234.911,83;
8) condannare le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive delle spese di CTU”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avverso gravame Parte_3
in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Voglia la Corte di Appello adita:
1) in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza oggetto di gravame;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la impugnata sentenza del Tribunale di
Roma;
3) in ogni caso, condannare i signori e al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese legali come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
pag. 6/19 Si è costituita anche la società la quale, oltre che contestare il gravame CP_1
proposto dagli odierni appellanti, ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale, a suo dire, condannato i medesimi alla rifusione delle spese di lite anche in suo favore, sicchè ha così concluso:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
perché infondato in fatto ed in diritto;
b) accogliere l'incidentale domanda proposta dalla appellata CP_1
determinando le spese di lite di primo grado, dovute alla (e da CP_1
distrarsi in favore dell'avvocato Aldo Capuano antistatario), nella misura che riterrà equa, condannando i sig.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle stesse, unitamente alle spese di lite del presente grado d'appello, da distrarsi a favore dell'avv. Aldo Capuano, siccome antistatario”.
Accolta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Va premesso che l'appello principale è certamente ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza, a suo dire, da riformarsi ed illustrato i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo quindi all'esame delle singole censure, osserva il Collegio: con il primo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza per avere il giudicante rigettato la eccezione di carenza di legittimazione passiva pag. 7/19 sollevata da avendo, in particolare, male interpretato le Parte_2
risultanze documentali pervenendo a conclusioni non rispondenti alla realtà dei fatti.
Infatti, secondo la difesa appellante, sarebbe errata la motivazione del Primo giudice nella parte in cui ha così affermato: “nonostante Parte_2
abbia genericamente dedotto la non riconducibilità alla sua persona delle operazioni di bonifico rilevate dall'esame degli estratti conto, non ha fornito alcuna prova sul punto, limitandosi ad asserire che le operazioni bancarie sarebbero state frutto dell'attività dell'amministratore e dei suoi Parte_1
collaboratori”, e che “alla luce della destinazione dei bonifici (in favore dello stesso oltre che a vantaggio di Parte_2 Controparte_3
società anche da questo partecipata), si deve desumere che Parte_2
abbia concorso alla distrazione patrimoniale, non potendo non
[...]
percepire il depauperamento ai danni delle casse economiche della società e, comunque, non avendo manifestato alcuna opposizione a tale gestione della società, continuando, invero, a percepire indebite elargizioni monetarie prive di giustificazioni causali ed in assenza di delibere di distribuzione di utili e di registrazione delle erogazioni”.
Non vi sarebbe, infatti, in atti la prova che i bonifici oggetto di contestazione siano stati da lui eseguiti in modo tale da provocare intenzionalmente danni alla società, essendovi al contrario la prova che la loro esecuzione sarebbe da attribuirsi a e, inoltre, i pagamenti sarebbero stati eseguiti in Parte_1
suo favore a fronte delle prestazioni professionali svolte proprio in favore della società CP_1
Quanto, poi, al pagamento della somma di € 341.600,00, esso sarebbe stato il corrispettivo maturato dalla per sue prestazioni di consulenza. Parte_4
pag. 8/19 Proprio sotto il profilo della mancanza di intenzionalità del comportamento di esso appellante (sempre il , sarebbe stato male interpretato il Parte_2
compendio istruttorio in relazione alla condanna in solido con il al Pt_1
risarcimento del danno con specifico riferimento alla somma di € 165.135,33.
In definitiva, sarebbe del tutto mancante dagli atti la prova della compartecipazione di esso appellante nella ritenuta illegittimità attività posta in essere dall'amministratore della società, ovvero il . Pt_1
Rileva preliminarmente il Collegio, che non vi sono dubbi sulla natura della responsabilità ascrivibile agli odierni appellanti, né sulla specifica necessità della sussistenza dei presupposti della intenzionalità che deve sussistere in capo al singolo socio, nella fattispecie appunto il Parte_2
Al riguardo, ha opportunamente ricordato il Tribunale che “Le espressioni
“decidere” e “autorizzare” assumono valore in considerazione della specifica disciplina normativa riferita dal codice civile alle s.r.l.. Tale responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui, in assenza di un conferimento formale al socio di potere gestorio, questi abbia di fatto “concorso” nell'operazione intrapresa dall'amministratore ovvero il socio abbia espresso la propria approvazione in termini autorizzativi, quindi ex ante. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2476 co.8 c.c. e formalizzato dall'uso del termine “intenzionalmente”, esso introduce, in sostanza, un limite alla responsabilità dei soci: occorre infatti che si provi il dolo degli stessi, i quali dovrebbero aver previsto e voluto l'atto (deciso o autorizzato) dannoso per la società. Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale del socio è richiesta una specifica connotazione soggettiva dell'agire del socio stesso, il quale potrà essere coinvolto nella responsabilità degli amministratori solo con riferimento ad atti gestori dannosi decisi o autorizzati nella piena consapevolezza delle caratteristiche dell'atto e delle possibili conseguenze, non pag. 9/19 essendo invece sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della società”.
Ebbene, proprio partendo da tali presupposti e ferma restando che la questione della posizione del predetto appellante non attiene alla legittimazione passiva quanto, piuttosto, al merito relativo alla sua eventuale responsabilità, non è in contestazione che il fosse abilitato ad Parte_2
operare sul conto corrente della società e che parte del denaro fosse stato da lui medesimo e dall'amministratore incassato senza alcuna Parte_1
registrazione in contabilità seppure a titolo di compenso. E' altrettanto pacifico che i bonifici risultano essere stati emessi, oltre che in favore suo e del socio amministratore, anche della società Business di cui egli stesso era partecipante, sicchè non può di certo affermarsi che egli fosse estraneo e non consenziente rispetto a dette operazioni di cui risulta essere stato beneficiario.
Dunque, non si tratta davvero di una questione di legittimità quanto, semmai, di verifica della sua corresponsabilità con il nella mala gestio della Pt_1
società. Tra l'altro, al di là della mera affermazione per cui le suddette operazioni sarebbero state realizzate da quest'ultimo, alcuna prova risulta essere stata fornita al riguardo dal Parte_2
Il motivo va quindi respinto, essendo il ruolo dell'appellante rimasto assolutamente provato come attivo ed intenzionale e non certamente passivo con specifico riferimento a tutte le attività poste in essere come accertate dal ctu. all'esito degli accertamenti e delle verifiche eseguiti sulla contabilità in atti.
Ma su tali aspetti si tornerà in seguito, anche con specifico riferimento ai successivi motivi di appello afferenti le respinte richieste istruttorie.
Come secondo motivo, gli appellanti si dolgono della presunta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Primo Giudice ha condannato gli pag. 10/19 appellanti al risarcimento dei danni quale conseguenza degli incassi in contante delle fatture di vendita per complessivi € 165.135,33 in violazione, CP_1
oltre che del disposto degli artt. 2476 e 2697 c.c., anche dell'art. 112 c.p.c.
Secondo la difesa appellante, infatti, oltre che avere errato il Tribunale nell'ancorare la propria decisione in modo acritico alle risultanze della non condivisibile ctu., la decisione sarebbe stata adottata ultrapetita, in quanto avrebbe avuto ad oggetto anche il presunto incasso in contanti di fatture che non avevano costituito oggetto della domanda attorea.
E' sufficiente, al riguardo, prendere atto delle conclusioni formulate dall'attore come ulteriormente precisate in sede di prima memoria ex art. 186 Pt_3
comma 6 n. 1 che sono state le seguenti:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore unico di CP_1
signor , e del socio, signor in via Parte_1 Parte_2
solidale, in ordine ai pagamenti di fatture prive di alcun rapporto sottostante eseguiti in favore di ai prelievi ingiustificati dal conto della Controparte_3
società in favore di essi stessi convenuti, oltre a eventuali ulteriori pagamenti e/o esborsi illegittimi e/o ingiustificati da parte di che saranno CP_1
accertati in corso di causa e, conseguentemente, condannarli solidamente al risarcimento dei danni subiti e subendi da ad oggi indicato in euro CP_1
498.975,42, (quattrocentonovantottomilanovecentosettantacinque/42) od alla somma che risulterà a seguito del giudizio, previa nomina di un curatore speciale se ritenuto necessario.”
Ebbene, dalla lettura di dette conclusioni, non vi possono essere dubbi che la richiesta di condanna riguardasse anche le operazioni oggetto del presente motivo, tanto più che l'attore, solo all'esito dell'ostensione ordinata dal
Giudice dei documenti sociali, ha avuto modo di poter prendere contezza delle relative irregolarità poste ai danni della società.
pag. 11/19 In parte qua, dunque, non essendovi stata alcun vizio di ultrapetizione né da parte del ctu., né tanto meno da parte del Giudice, la censura non è meritevole di accoglimento.
Con lo stesso motivo si censurano le conclusioni del ctu. (e, quindi, della sentenza) in quanto non condivisibili.
In particolare, si sostiene che il Tribunale (CTU prim'ancora) avrebbe infatti dovuto considerare che le annotazioni contabili registrate sul conto crediti verso soci conto prelevamenti n. 27.05.60 sono inattendibili, perché viziate da errori contabili e di imputazione grossolani, che il CTU avrebbe potuto facilmente identificare se avesse esaminato l'intero libro giornale con la diligenza esigibile”.
A tal fine, la difesa richiama una serie di operazioni e di allegazioni che varrebbero a dimostrare che “il conto 27.05.60 Crediti v/soci c/prelevamento
è stato utilizzato in maniera errata per registrare gli incassi di fatture di vendita che non sono stati incassati in contanti (come ipotizzato erroneamente dal
CTU) ma sono effettivamente transitati sul conto corrente bancario, e non sono pertanto rimasti nella disponibilità dei soci, come al contrario erroneamente motivato in sentenza”.
In definitiva, pur a fronte di una chiara irregolare tenuta delle scritture contabili, sulla base di mese asserzioni e contrariamente a quanto effettivamente emerso dal loro esame, il Giudicante avrebbe dovuto concludere in modo diverso, dimenticandosi gli appellanti, innanzitutto che la responsabilità di tali conclusioni sono da attribuirsi proprio all'amministratore che ha creato confusione gestionale tale da rendere estremamente complesso l'accertamento dei fatti e, in secondo luogo, che sarebbe stato comunque onere delle parti fornire la prova della non addebitabilità delle condotte pag. 12/19 incriminate in ragione della natura contrattuale della responsabilità ad essi ascritta.
Le conclusioni del ctu. sono assolutamente coerenti con il quadro documentale emerso e non si individuano profili di criticità della relazione, tenuto anche conto delle puntuali risposte fornite dall'ausiliario del Giudice.
Il motivo va, dunque, respinto, e ciò anche con riferimento alla responsabilità del in ragione di quanto evidenziato con riferimento al motivo Pt_2
precedente.
Il terzo motivo è sostanzialmente sovrapponibile a quello precedente, pur avendo ad oggetto la statuizione relativa alla condanna alla restituzione di €
115.423,00 e di € 8.000,00 per indebiti prelievi dal conto corrente societario.
Afferma il Tribunale al riguardo: “il CTU ha riscontrato registrazioni contabili di erogazioni nei confronti dei soci e di €30740 (di cui €20.437 Pt_1 Pt_2
a favore di ed €10.803 a favore di , tutte somme prive di una Pt_1 Pt_2
regolare causale. Infatti, non è stata dedotta alcuna delibera assembleare in ordine al riconoscimento di compensi e/o stipendi nell'ordine di €4.000,00, mensili, come allegato da parte convenuta a titolo di utili e/o compensi e, pertanto, tali erogazioni risultano prive di alcuna giustificazione. Come è ben noto, l'amministratore ha il dovere di conservare le risorse societarie e di destinarle a fini sociali. Lo stesso deve, quindi, provare la legittimità degli impieghi che risultino dagli estratti conto e dalle scritture contabili. Invero, dall'esame degli estratti conto relativi ai c/c di titolarità di CP_1
depositati da parte attrice, sono poi emersi pagamenti riconducibili alla società convenuta e disposti in favore di e per €115.423,00, Pt_1 Parte_2
non indicati in contabilità. Delle elargizioni risultanti dal libro giornale solo l'importo di €8000 registrato a favore di non risultava anche dagli Pt_2
pag. 13/19 estratti conto dovendo peraltro presumersi che la somma sia stata versata in contanti. Diversamente non si vedrebbe la ragione della loro contabilizzazione se non vi fosse stato un effettivo versamento ai soci. Le somme da restituire complessivamente ammontano a € 115.423,00 privi di riscontri causali e non rinvenibili nella documentazione contabile, oltre l'importo di €8000 in contanti. Non si può considerare che tali versamenti siano giustificati, sul punto, infatti, il CTU ha rilevato che “per quanto riguarda i presunti compensi di e nessuna contabilizzazione di stipendi o compensi in Pt_1 Pt_2
favore di risulta sia nel 2016 che nel 2017 in contabilità e Parte_5
comunque i salari e stipendi risultanti dai bilanci per gli esercizi 2016 e 2017 ammontano rispettivamente a euro 44.834 e 87.985 euro per gli anni interi, importi non coerenti con i 4.000 euro al mese per i 3 soci rappresentanti da parte convenuta negli atti di causa.”. Del resto, non essendoci agli atti alcuna delibera sociale di autorizzazione ad attingere alle somme disponibili a bilancio, i versamenti sono da ritenersi posti in essere in pregiudizio del patrimonio sociale. In buona sostanza risultano sussistere dipendenti della società ma non si allega né si prova che fossero dipendenti della società i soci”.
La difesa appellante ritiene non corretta detta puntuale motivazione in quanto fondata sulla non consentita prova delle prove testimoniali sulla natura dei pagamenti che avevano, in realtà, una causale ben specifica da individuarsi in prestazioni professionali svolte nell'interesse della società oltre che per incassi di alcune polizze assicurative.
Inoltre, del tutto errata sarebbe la statuizione circa la assenza di delibere assembleari autorizzatorie relative a tali versamenti e a tali incarichi.
Rileva il Collegio, che in ordine alla non ammissione delle prove testimoniali la scelta del Primo giudice deve ritenersi corretta, non essendo chiaramente pag. 14/19 ammissibile fornire per testi la prova di pagamenti e relative cause stante il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
Quanto alla questione della non necessità delle delibere, la impugnazione non coglie nel segno, nel senso che il richiamo a tale circostanza vi è stato solo per avallare il fatto che non vi era alcuna effettiva prova della causale dei prelievi che, evidentemente, è stata concordata solo dagli odierni appellanti.
Da ultimo e con riferimento alle polizze assicurative, il motivo è invece meritevole di accoglimento.
Infatti, risulta provato e non contestato neanche da parte attorea che, viceversa, ne ha dato conferma in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., , che i pagamenti di € 14.936,00 in data 17.10.2016 a favore di
[...]
e di € 14.935,00 in data 4.1.2017 a favore di , si Parte_2 Parte_1
riferiscono al riscatto di alcune polizze assicurative stipulate da CP_1
con a favore di tutti e tre i soci (cfr. polizze doc. Controparte_4
26 all memoria ex art 183 n. 2), cfr. estratto conto doc. 25 all. memoria
183/2).
Ne consegue, che dalla somma sopra indicata di € 115.423,00 deve essere detratta quella di € 29.872,00 che aveva una legittima causa solvendi, così residuando l'importo di € 85.551,00 a cui vanno aggiunti € 8.000,00 di cui sopra per il totale di € 93.551,00.
Quanto, infine, al dedotto errore contabile commesso dal Giudice in relazione al pagamento di € 35.002,00, esso non è invece rinvenibile alla luce dello schema allegato 3 della ctu. in atti, non risultando esservi stata alcuna duplicazione da parte del ctu e del Tribunale nella quantificazione del danno.
Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui vi è stata la condanna al pagamento della somma di € 341.600, non essendosi ritenuta pag. 15/19 provata la attività professionale svolta in favore della società da parte della
CP_3
Non risulta, in verità, alcun contratto di prestazione di consulenza e di logistica effettuata da quest'ultima in favore della prova che peraltro CP_1
sarebbe stato possibile fornire anche attraverso la Business e non solo mediante la allegazione di un presunto smarrimento del contratto medesimo.
Né, peraltro, sarebbe stata ammissibile una prova per testi per il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
L'ultimo motivo attiene alla asserita erroneità della sentenza in punto di condanna degli appellanti alla restituzione di euro 341.600,00 a titolo di incasso fatture n. 1153/2017 e n. 21206/2017 di € Controparte_3
170.800,00 cad. per “servizi resi servizi resi contr. del 15/2/2014.”
Il Tribunale avrebbe in sostanza errato nella valutazione delle risultanze istruttorie ed avrebbe violato il disposto dell'art. 2721 c.c.
In particolare, il Primo Giudice avrebbe interferito in sentenza nella scelta imprenditoriale della società che aveva ritenuto opportuno avvalersi della attività di consulenza e di logistica integrata da parte della ed CP_3
avrebbe ritenuto non provato il relativo contratto, così pervenendo alla conclusione che i pagamenti delle relative fatture in favore della stessa fossero avvenuti senza una qualsivoglia causa, ovvero per operazioni inesistenti. Al contrario, esso avrebbe dovuto valutare in positivo il comportamento dei convenuti che avevano presentato regolare denuncia di smarrimento ed avevano anche rivolto una espressa diffida al precedente commercialista per ottenere una copia.
Sul punto, il Collegio non può che riportarsi a quanto già affermato in precedenza sia con riferimento al divieto di cui all'art. 2721 c.c., sia alla assenza di prova del contratto, peraltro ampiamente contestato dall Pt_3
pag. 16/19 laddove il documento sarebbe stato ben possibile acquisire ad esempio, anche dalla stessa Business.
Del resto, ferma restando la natura contrattuale della responsabilità ascritta ai convenuti su cui non vi è ragione di discutere, essendo pienamente condivisibile quanto correttamente ricordato nella sentenza impugnata, sarebbe stato preciso onere degli odierni appellanti fornire la prova di aver adempiuto in modo corretto ai propri obblighi con trasparenza e correttezza, fatti questi sconfessati dalla ctu. che ha ben evidenziato la totale confusione con cui sono stati tenuti i documenti contabili della società.
Come addendo a tale motivo, viene anche contestata la ctu. in relazione alla quantificazione del danno corrispondente all'importo delle due fatture
1153/2017 e n. 21206/2017 (euro 341.600,00) sull'errato presupposto che le fatture fossero state integralmente pagate tramite compensazione con i crediti di per forniture vendute a CP_1 Controparte_5
Il motivo si incentra sulla erroneità della ctu. di primo grado che non avrebbe tenuto in debito conto la ulteriore documentazione prodotta da essi convenuti con le note di trattazione prima della integrazione peritale.
Ma, ferma restando la effettiva tardività della produzione avvenuta oltre i termini di preclusione istruttoria, il ctu. ha puntualmente ricostruito i movimenti e i passaggi dei pagamenti delle varie fatture, concludendo per l'avvenuto pagamento per compensazione con altri debiti che la Parte_6
aveva nei confronti della società.
[...]
Non vi sono davvero ragioni che possano giustificare un disallineamento di questo Ufficio dalle conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, la cui motivazione è assolutamente coerente rispetto alle risultanze documentali ed alla espletata ctu., ivi compresa la sua integrazione con cui l'ausiliario ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale e dalle parti.
pag. 17/19 Anche tale quarto motivo deve, pertanto, essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Venendo all'appello incidentale proposto dalla essa contesta che CP_1
il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado anche in suo favore.
L'appello è meritevole di accoglimento atteso che, nonostante la corretta applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale ha pronunciando in ordine alla condanna dei convenuti in favore dell ma non nei confronti Pt_3
della CP_1
Ne consegue che, in accoglimento del gravame, i convenuti in primo grado vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del relativo giudizio in favore della società e, per essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, che si liquidano in € 24.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensandosi per 1/5 tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 13123/24 del Tribunale di Roma proposto da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
in parziale accoglimento dell'appello e, in particolare, del capo 2) della sentenza, condanna al pagamento in favore di della minor Parte_1 CP_1
somma di € 93.551,00 oltre rivalutazione monetaria;
pag. 18/19 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna i CP_1
convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della stessa e, per essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del primo grado del giudizio che liquida in € 24.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/5 e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione dei 4/5 in favore di ciascuna parte appellata e in modo unitario) e, per essi, in favore dei Pt_1 Parte_2
rispettivi difensori che si sono dichiarati antistatari, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 22.525,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente rel.
Dr. Camillo Romandini
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4960 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.12.2025, promossa da:
(cf ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf , elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle C.F._2
Milizie n 22, presso lo studio dell'Avv. Filippo Bellinzoni (cf
, pec ) che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di appello
- Appellanti
CONTRO
(C.F. con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Piedicavallo,51, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma, 2, presso lo studio dell'avv. Aldo Capuano (C.F. ) che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c. e quale procuratore speciale, nominato
(a seguito di istanza ex art. 78 c.p.c. (R.G. N. 6628/2019) dal Tribunale di
Roma, Sez. specializzata in materia di impresa. XVI sezione civile, con provvedimento del 20.05.2019 (doc.n.1 del fascicolo di I grado).
pag. 2/19 , cod. fis. , ivi residente in [...] C.F._5
n. 635 M, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Regina Margherita 93, presso lo studio dell'Avvocato Renato Di Felice, cod. fis.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._6
allegata in calce alla comparsa di costituzione
- Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13123/24 del Tribunale di Rom.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza n. 12123/24 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei loro confronti da e Parte_3
(all'esito della integrazione del contraddittorio) ha così statuito: CP_1
“Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, CO e Parte_1
in solido fra loro, al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 506.735,33 (€341.600+165.135,33), oltre rivalutazione monetaria;
pag. 3/19 2) CO a rifondere alla società convenuta, Parte_1 CP_1
la somma di €123.42,00 oltre rivalutazione monetaria, in solido con
[...]
fino all'importo di di € 79.233,00 per quanto in motivazione;
Parte_2
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, CO Pt_3
al pagamento, in favore di della somma di € 18.000,00,
[...] CP_1
oltre rivalutazione monetaria;
4) CO e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese di lite, anche per la fase cautelare, in favore di Parte_3
e per esso al difensore dichiaratosi antistatario avv. Renato Di felice che liquida in € 24.000,00 oltre a spese generali, CPA e Iva se dovuta.
5) Pone definitivamente a carico di e in Parte_1 Parte_2
solido, le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento”.
A sostegno dell'articolato gravame hanno posto i seguenti motivi:
1) Primo motivo di appello. - Erroneo rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da – Violazione Parte_2
dell'art. 2476 comma 7 c.c. e dell'art. 2697 c.c.
2) Secondo motivo di appello: errata pronuncia di condanna al risarcimento del danno per distrazione di incassi in contanti delle fatture di vendita per euro 165.135,33. Violazione dell'art 2476 CP_1
c.c.., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
3) Terzo motivo di appello - Infondatezza della pronuncia di condanna alla restituzione di euro 115.423,00 + 8.000,00 per asseriti indebiti prelievi dal conto corrente societario. – violazione dell'art. 2476 c.c.,
2479 e 2479 bis c.c.
4) Quarto motivo di appello - Infondatezza della pronuncia di condanna alla restituzione di euro 341.600,00 a titolo di incasso fatture Business
pag. 4/19 n. 1153/2017 e n. 21206/2017 di € 170.800,00 cad. per CP_2
“servizi resi servizi resi contr. del 15/2/2014” – errata valutazione delle risultanze istruttorie - violazione dell'art. 2476 c.c. e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2721 c.c.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma in accoglimento di tutti i motivi di impugnazione, e della istanza di inibitoria:
1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 cpc sospendere, in tutto o in parte,
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 13123/2024 del Tribunale di
Roma, Sezione XVI Specializzata in materia di imprese;
2) nel merito, ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e insanabile della CTU espletata nel giudizio di primo grado r.g 67801/2018 per violazione dell'art. 112 c.p.c., e disporre, se del caso, la rinnovazione della
CTU;
3) in via istruttoria, revocare l'ordinanza pronunciata in data 20.9.2021 dal
Tribunale di Roma, ed emettere ordinanza di rinnovazione istruttoria per l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale su tutti capitoli di prova articolati nella memoria di parte convenuta ex art. 183 n. 2;
4) all'esito della prova orale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della parte appellante su tutti i capi di condanna pronunciati dal Tribunale;
Parte_2
pag. 5/19 5) in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare ed annullare la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento di euro 165.135,33 (capo
1 della sentenza impugnata);
6) in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare ed annullare la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento di euro 123.423,00 (capo
2 della sentenza impugnata), o in subordine rideterminare la condanna al minor importo di € 88.418,00;
7) in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare ed annullare la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento di euro 341.600,00 (capo
1 della sentenza impugnata), o in subordine rideterminare la condanna al minor importo di euro 141.689,66, o in ulteriore subordine al mino importo di euro 234.911,83;
8) condannare le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive delle spese di CTU”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avverso gravame Parte_3
in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Voglia la Corte di Appello adita:
1) in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza oggetto di gravame;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la impugnata sentenza del Tribunale di
Roma;
3) in ogni caso, condannare i signori e al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese legali come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
pag. 6/19 Si è costituita anche la società la quale, oltre che contestare il gravame CP_1
proposto dagli odierni appellanti, ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale, a suo dire, condannato i medesimi alla rifusione delle spese di lite anche in suo favore, sicchè ha così concluso:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
perché infondato in fatto ed in diritto;
b) accogliere l'incidentale domanda proposta dalla appellata CP_1
determinando le spese di lite di primo grado, dovute alla (e da CP_1
distrarsi in favore dell'avvocato Aldo Capuano antistatario), nella misura che riterrà equa, condannando i sig.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle stesse, unitamente alle spese di lite del presente grado d'appello, da distrarsi a favore dell'avv. Aldo Capuano, siccome antistatario”.
Accolta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Va premesso che l'appello principale è certamente ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza, a suo dire, da riformarsi ed illustrato i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo quindi all'esame delle singole censure, osserva il Collegio: con il primo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza per avere il giudicante rigettato la eccezione di carenza di legittimazione passiva pag. 7/19 sollevata da avendo, in particolare, male interpretato le Parte_2
risultanze documentali pervenendo a conclusioni non rispondenti alla realtà dei fatti.
Infatti, secondo la difesa appellante, sarebbe errata la motivazione del Primo giudice nella parte in cui ha così affermato: “nonostante Parte_2
abbia genericamente dedotto la non riconducibilità alla sua persona delle operazioni di bonifico rilevate dall'esame degli estratti conto, non ha fornito alcuna prova sul punto, limitandosi ad asserire che le operazioni bancarie sarebbero state frutto dell'attività dell'amministratore e dei suoi Parte_1
collaboratori”, e che “alla luce della destinazione dei bonifici (in favore dello stesso oltre che a vantaggio di Parte_2 Controparte_3
società anche da questo partecipata), si deve desumere che Parte_2
abbia concorso alla distrazione patrimoniale, non potendo non
[...]
percepire il depauperamento ai danni delle casse economiche della società e, comunque, non avendo manifestato alcuna opposizione a tale gestione della società, continuando, invero, a percepire indebite elargizioni monetarie prive di giustificazioni causali ed in assenza di delibere di distribuzione di utili e di registrazione delle erogazioni”.
Non vi sarebbe, infatti, in atti la prova che i bonifici oggetto di contestazione siano stati da lui eseguiti in modo tale da provocare intenzionalmente danni alla società, essendovi al contrario la prova che la loro esecuzione sarebbe da attribuirsi a e, inoltre, i pagamenti sarebbero stati eseguiti in Parte_1
suo favore a fronte delle prestazioni professionali svolte proprio in favore della società CP_1
Quanto, poi, al pagamento della somma di € 341.600,00, esso sarebbe stato il corrispettivo maturato dalla per sue prestazioni di consulenza. Parte_4
pag. 8/19 Proprio sotto il profilo della mancanza di intenzionalità del comportamento di esso appellante (sempre il , sarebbe stato male interpretato il Parte_2
compendio istruttorio in relazione alla condanna in solido con il al Pt_1
risarcimento del danno con specifico riferimento alla somma di € 165.135,33.
In definitiva, sarebbe del tutto mancante dagli atti la prova della compartecipazione di esso appellante nella ritenuta illegittimità attività posta in essere dall'amministratore della società, ovvero il . Pt_1
Rileva preliminarmente il Collegio, che non vi sono dubbi sulla natura della responsabilità ascrivibile agli odierni appellanti, né sulla specifica necessità della sussistenza dei presupposti della intenzionalità che deve sussistere in capo al singolo socio, nella fattispecie appunto il Parte_2
Al riguardo, ha opportunamente ricordato il Tribunale che “Le espressioni
“decidere” e “autorizzare” assumono valore in considerazione della specifica disciplina normativa riferita dal codice civile alle s.r.l.. Tale responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui, in assenza di un conferimento formale al socio di potere gestorio, questi abbia di fatto “concorso” nell'operazione intrapresa dall'amministratore ovvero il socio abbia espresso la propria approvazione in termini autorizzativi, quindi ex ante. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2476 co.8 c.c. e formalizzato dall'uso del termine “intenzionalmente”, esso introduce, in sostanza, un limite alla responsabilità dei soci: occorre infatti che si provi il dolo degli stessi, i quali dovrebbero aver previsto e voluto l'atto (deciso o autorizzato) dannoso per la società. Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale del socio è richiesta una specifica connotazione soggettiva dell'agire del socio stesso, il quale potrà essere coinvolto nella responsabilità degli amministratori solo con riferimento ad atti gestori dannosi decisi o autorizzati nella piena consapevolezza delle caratteristiche dell'atto e delle possibili conseguenze, non pag. 9/19 essendo invece sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della società”.
Ebbene, proprio partendo da tali presupposti e ferma restando che la questione della posizione del predetto appellante non attiene alla legittimazione passiva quanto, piuttosto, al merito relativo alla sua eventuale responsabilità, non è in contestazione che il fosse abilitato ad Parte_2
operare sul conto corrente della società e che parte del denaro fosse stato da lui medesimo e dall'amministratore incassato senza alcuna Parte_1
registrazione in contabilità seppure a titolo di compenso. E' altrettanto pacifico che i bonifici risultano essere stati emessi, oltre che in favore suo e del socio amministratore, anche della società Business di cui egli stesso era partecipante, sicchè non può di certo affermarsi che egli fosse estraneo e non consenziente rispetto a dette operazioni di cui risulta essere stato beneficiario.
Dunque, non si tratta davvero di una questione di legittimità quanto, semmai, di verifica della sua corresponsabilità con il nella mala gestio della Pt_1
società. Tra l'altro, al di là della mera affermazione per cui le suddette operazioni sarebbero state realizzate da quest'ultimo, alcuna prova risulta essere stata fornita al riguardo dal Parte_2
Il motivo va quindi respinto, essendo il ruolo dell'appellante rimasto assolutamente provato come attivo ed intenzionale e non certamente passivo con specifico riferimento a tutte le attività poste in essere come accertate dal ctu. all'esito degli accertamenti e delle verifiche eseguiti sulla contabilità in atti.
Ma su tali aspetti si tornerà in seguito, anche con specifico riferimento ai successivi motivi di appello afferenti le respinte richieste istruttorie.
Come secondo motivo, gli appellanti si dolgono della presunta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Primo Giudice ha condannato gli pag. 10/19 appellanti al risarcimento dei danni quale conseguenza degli incassi in contante delle fatture di vendita per complessivi € 165.135,33 in violazione, CP_1
oltre che del disposto degli artt. 2476 e 2697 c.c., anche dell'art. 112 c.p.c.
Secondo la difesa appellante, infatti, oltre che avere errato il Tribunale nell'ancorare la propria decisione in modo acritico alle risultanze della non condivisibile ctu., la decisione sarebbe stata adottata ultrapetita, in quanto avrebbe avuto ad oggetto anche il presunto incasso in contanti di fatture che non avevano costituito oggetto della domanda attorea.
E' sufficiente, al riguardo, prendere atto delle conclusioni formulate dall'attore come ulteriormente precisate in sede di prima memoria ex art. 186 Pt_3
comma 6 n. 1 che sono state le seguenti:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore unico di CP_1
signor , e del socio, signor in via Parte_1 Parte_2
solidale, in ordine ai pagamenti di fatture prive di alcun rapporto sottostante eseguiti in favore di ai prelievi ingiustificati dal conto della Controparte_3
società in favore di essi stessi convenuti, oltre a eventuali ulteriori pagamenti e/o esborsi illegittimi e/o ingiustificati da parte di che saranno CP_1
accertati in corso di causa e, conseguentemente, condannarli solidamente al risarcimento dei danni subiti e subendi da ad oggi indicato in euro CP_1
498.975,42, (quattrocentonovantottomilanovecentosettantacinque/42) od alla somma che risulterà a seguito del giudizio, previa nomina di un curatore speciale se ritenuto necessario.”
Ebbene, dalla lettura di dette conclusioni, non vi possono essere dubbi che la richiesta di condanna riguardasse anche le operazioni oggetto del presente motivo, tanto più che l'attore, solo all'esito dell'ostensione ordinata dal
Giudice dei documenti sociali, ha avuto modo di poter prendere contezza delle relative irregolarità poste ai danni della società.
pag. 11/19 In parte qua, dunque, non essendovi stata alcun vizio di ultrapetizione né da parte del ctu., né tanto meno da parte del Giudice, la censura non è meritevole di accoglimento.
Con lo stesso motivo si censurano le conclusioni del ctu. (e, quindi, della sentenza) in quanto non condivisibili.
In particolare, si sostiene che il Tribunale (CTU prim'ancora) avrebbe infatti dovuto considerare che le annotazioni contabili registrate sul conto crediti verso soci conto prelevamenti n. 27.05.60 sono inattendibili, perché viziate da errori contabili e di imputazione grossolani, che il CTU avrebbe potuto facilmente identificare se avesse esaminato l'intero libro giornale con la diligenza esigibile”.
A tal fine, la difesa richiama una serie di operazioni e di allegazioni che varrebbero a dimostrare che “il conto 27.05.60 Crediti v/soci c/prelevamento
è stato utilizzato in maniera errata per registrare gli incassi di fatture di vendita che non sono stati incassati in contanti (come ipotizzato erroneamente dal
CTU) ma sono effettivamente transitati sul conto corrente bancario, e non sono pertanto rimasti nella disponibilità dei soci, come al contrario erroneamente motivato in sentenza”.
In definitiva, pur a fronte di una chiara irregolare tenuta delle scritture contabili, sulla base di mese asserzioni e contrariamente a quanto effettivamente emerso dal loro esame, il Giudicante avrebbe dovuto concludere in modo diverso, dimenticandosi gli appellanti, innanzitutto che la responsabilità di tali conclusioni sono da attribuirsi proprio all'amministratore che ha creato confusione gestionale tale da rendere estremamente complesso l'accertamento dei fatti e, in secondo luogo, che sarebbe stato comunque onere delle parti fornire la prova della non addebitabilità delle condotte pag. 12/19 incriminate in ragione della natura contrattuale della responsabilità ad essi ascritta.
Le conclusioni del ctu. sono assolutamente coerenti con il quadro documentale emerso e non si individuano profili di criticità della relazione, tenuto anche conto delle puntuali risposte fornite dall'ausiliario del Giudice.
Il motivo va, dunque, respinto, e ciò anche con riferimento alla responsabilità del in ragione di quanto evidenziato con riferimento al motivo Pt_2
precedente.
Il terzo motivo è sostanzialmente sovrapponibile a quello precedente, pur avendo ad oggetto la statuizione relativa alla condanna alla restituzione di €
115.423,00 e di € 8.000,00 per indebiti prelievi dal conto corrente societario.
Afferma il Tribunale al riguardo: “il CTU ha riscontrato registrazioni contabili di erogazioni nei confronti dei soci e di €30740 (di cui €20.437 Pt_1 Pt_2
a favore di ed €10.803 a favore di , tutte somme prive di una Pt_1 Pt_2
regolare causale. Infatti, non è stata dedotta alcuna delibera assembleare in ordine al riconoscimento di compensi e/o stipendi nell'ordine di €4.000,00, mensili, come allegato da parte convenuta a titolo di utili e/o compensi e, pertanto, tali erogazioni risultano prive di alcuna giustificazione. Come è ben noto, l'amministratore ha il dovere di conservare le risorse societarie e di destinarle a fini sociali. Lo stesso deve, quindi, provare la legittimità degli impieghi che risultino dagli estratti conto e dalle scritture contabili. Invero, dall'esame degli estratti conto relativi ai c/c di titolarità di CP_1
depositati da parte attrice, sono poi emersi pagamenti riconducibili alla società convenuta e disposti in favore di e per €115.423,00, Pt_1 Parte_2
non indicati in contabilità. Delle elargizioni risultanti dal libro giornale solo l'importo di €8000 registrato a favore di non risultava anche dagli Pt_2
pag. 13/19 estratti conto dovendo peraltro presumersi che la somma sia stata versata in contanti. Diversamente non si vedrebbe la ragione della loro contabilizzazione se non vi fosse stato un effettivo versamento ai soci. Le somme da restituire complessivamente ammontano a € 115.423,00 privi di riscontri causali e non rinvenibili nella documentazione contabile, oltre l'importo di €8000 in contanti. Non si può considerare che tali versamenti siano giustificati, sul punto, infatti, il CTU ha rilevato che “per quanto riguarda i presunti compensi di e nessuna contabilizzazione di stipendi o compensi in Pt_1 Pt_2
favore di risulta sia nel 2016 che nel 2017 in contabilità e Parte_5
comunque i salari e stipendi risultanti dai bilanci per gli esercizi 2016 e 2017 ammontano rispettivamente a euro 44.834 e 87.985 euro per gli anni interi, importi non coerenti con i 4.000 euro al mese per i 3 soci rappresentanti da parte convenuta negli atti di causa.”. Del resto, non essendoci agli atti alcuna delibera sociale di autorizzazione ad attingere alle somme disponibili a bilancio, i versamenti sono da ritenersi posti in essere in pregiudizio del patrimonio sociale. In buona sostanza risultano sussistere dipendenti della società ma non si allega né si prova che fossero dipendenti della società i soci”.
La difesa appellante ritiene non corretta detta puntuale motivazione in quanto fondata sulla non consentita prova delle prove testimoniali sulla natura dei pagamenti che avevano, in realtà, una causale ben specifica da individuarsi in prestazioni professionali svolte nell'interesse della società oltre che per incassi di alcune polizze assicurative.
Inoltre, del tutto errata sarebbe la statuizione circa la assenza di delibere assembleari autorizzatorie relative a tali versamenti e a tali incarichi.
Rileva il Collegio, che in ordine alla non ammissione delle prove testimoniali la scelta del Primo giudice deve ritenersi corretta, non essendo chiaramente pag. 14/19 ammissibile fornire per testi la prova di pagamenti e relative cause stante il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
Quanto alla questione della non necessità delle delibere, la impugnazione non coglie nel segno, nel senso che il richiamo a tale circostanza vi è stato solo per avallare il fatto che non vi era alcuna effettiva prova della causale dei prelievi che, evidentemente, è stata concordata solo dagli odierni appellanti.
Da ultimo e con riferimento alle polizze assicurative, il motivo è invece meritevole di accoglimento.
Infatti, risulta provato e non contestato neanche da parte attorea che, viceversa, ne ha dato conferma in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., , che i pagamenti di € 14.936,00 in data 17.10.2016 a favore di
[...]
e di € 14.935,00 in data 4.1.2017 a favore di , si Parte_2 Parte_1
riferiscono al riscatto di alcune polizze assicurative stipulate da CP_1
con a favore di tutti e tre i soci (cfr. polizze doc. Controparte_4
26 all memoria ex art 183 n. 2), cfr. estratto conto doc. 25 all. memoria
183/2).
Ne consegue, che dalla somma sopra indicata di € 115.423,00 deve essere detratta quella di € 29.872,00 che aveva una legittima causa solvendi, così residuando l'importo di € 85.551,00 a cui vanno aggiunti € 8.000,00 di cui sopra per il totale di € 93.551,00.
Quanto, infine, al dedotto errore contabile commesso dal Giudice in relazione al pagamento di € 35.002,00, esso non è invece rinvenibile alla luce dello schema allegato 3 della ctu. in atti, non risultando esservi stata alcuna duplicazione da parte del ctu e del Tribunale nella quantificazione del danno.
Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui vi è stata la condanna al pagamento della somma di € 341.600, non essendosi ritenuta pag. 15/19 provata la attività professionale svolta in favore della società da parte della
CP_3
Non risulta, in verità, alcun contratto di prestazione di consulenza e di logistica effettuata da quest'ultima in favore della prova che peraltro CP_1
sarebbe stato possibile fornire anche attraverso la Business e non solo mediante la allegazione di un presunto smarrimento del contratto medesimo.
Né, peraltro, sarebbe stata ammissibile una prova per testi per il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
L'ultimo motivo attiene alla asserita erroneità della sentenza in punto di condanna degli appellanti alla restituzione di euro 341.600,00 a titolo di incasso fatture n. 1153/2017 e n. 21206/2017 di € Controparte_3
170.800,00 cad. per “servizi resi servizi resi contr. del 15/2/2014.”
Il Tribunale avrebbe in sostanza errato nella valutazione delle risultanze istruttorie ed avrebbe violato il disposto dell'art. 2721 c.c.
In particolare, il Primo Giudice avrebbe interferito in sentenza nella scelta imprenditoriale della società che aveva ritenuto opportuno avvalersi della attività di consulenza e di logistica integrata da parte della ed CP_3
avrebbe ritenuto non provato il relativo contratto, così pervenendo alla conclusione che i pagamenti delle relative fatture in favore della stessa fossero avvenuti senza una qualsivoglia causa, ovvero per operazioni inesistenti. Al contrario, esso avrebbe dovuto valutare in positivo il comportamento dei convenuti che avevano presentato regolare denuncia di smarrimento ed avevano anche rivolto una espressa diffida al precedente commercialista per ottenere una copia.
Sul punto, il Collegio non può che riportarsi a quanto già affermato in precedenza sia con riferimento al divieto di cui all'art. 2721 c.c., sia alla assenza di prova del contratto, peraltro ampiamente contestato dall Pt_3
pag. 16/19 laddove il documento sarebbe stato ben possibile acquisire ad esempio, anche dalla stessa Business.
Del resto, ferma restando la natura contrattuale della responsabilità ascritta ai convenuti su cui non vi è ragione di discutere, essendo pienamente condivisibile quanto correttamente ricordato nella sentenza impugnata, sarebbe stato preciso onere degli odierni appellanti fornire la prova di aver adempiuto in modo corretto ai propri obblighi con trasparenza e correttezza, fatti questi sconfessati dalla ctu. che ha ben evidenziato la totale confusione con cui sono stati tenuti i documenti contabili della società.
Come addendo a tale motivo, viene anche contestata la ctu. in relazione alla quantificazione del danno corrispondente all'importo delle due fatture
1153/2017 e n. 21206/2017 (euro 341.600,00) sull'errato presupposto che le fatture fossero state integralmente pagate tramite compensazione con i crediti di per forniture vendute a CP_1 Controparte_5
Il motivo si incentra sulla erroneità della ctu. di primo grado che non avrebbe tenuto in debito conto la ulteriore documentazione prodotta da essi convenuti con le note di trattazione prima della integrazione peritale.
Ma, ferma restando la effettiva tardività della produzione avvenuta oltre i termini di preclusione istruttoria, il ctu. ha puntualmente ricostruito i movimenti e i passaggi dei pagamenti delle varie fatture, concludendo per l'avvenuto pagamento per compensazione con altri debiti che la Parte_6
aveva nei confronti della società.
[...]
Non vi sono davvero ragioni che possano giustificare un disallineamento di questo Ufficio dalle conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, la cui motivazione è assolutamente coerente rispetto alle risultanze documentali ed alla espletata ctu., ivi compresa la sua integrazione con cui l'ausiliario ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale e dalle parti.
pag. 17/19 Anche tale quarto motivo deve, pertanto, essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Venendo all'appello incidentale proposto dalla essa contesta che CP_1
il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado anche in suo favore.
L'appello è meritevole di accoglimento atteso che, nonostante la corretta applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale ha pronunciando in ordine alla condanna dei convenuti in favore dell ma non nei confronti Pt_3
della CP_1
Ne consegue che, in accoglimento del gravame, i convenuti in primo grado vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del relativo giudizio in favore della società e, per essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, che si liquidano in € 24.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensandosi per 1/5 tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 13123/24 del Tribunale di Roma proposto da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
in parziale accoglimento dell'appello e, in particolare, del capo 2) della sentenza, condanna al pagamento in favore di della minor Parte_1 CP_1
somma di € 93.551,00 oltre rivalutazione monetaria;
pag. 18/19 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna i CP_1
convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della stessa e, per essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del primo grado del giudizio che liquida in € 24.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/5 e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione dei 4/5 in favore di ciascuna parte appellata e in modo unitario) e, per essi, in favore dei Pt_1 Parte_2
rispettivi difensori che si sono dichiarati antistatari, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 22.525,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente rel.
Dr. Camillo Romandini
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