Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9849 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
| Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 09 849/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 3467/00 Dott. Alberto SPANO Consigliere Cron.26760 1 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud.14/05/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: RD PE, elettivamente domiciliato in ROMA 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VIA OVIDIO che lo rappresenta e difende unitamente FALCONE all'avvocato FILIBERTO GORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 \rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2134 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce LL copia notificata del ricorso;
resistente con mandato la sentenza n. 391/99 del Tribunale di avverso FIRENZE, depositata il 03/11/99 R.G.N. 221/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 3467/2000 ud. 14 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso dell'8 ottobre 1998 CA US adiva il pretore di Firenze chiedendo che dichiarasse non ripetetibile la somma di lire 32.227.675 che l'INPS asseriva di avergli indebitamente corrisposto a titolo di pensione di invalidità nel periodo dall'1.3.1983 al 30.6.1993 per insussistenza in quegli anni del requisito reddituale. Si costituiva l'INPS resistendo alla domanda e sostenendo il carattere indebito della somma suddetta, di cui in via riconvenzionale chiedeva la restituzione. Con sentenza dell'11-17 marzo 1999 il pretore dichiarava non ripetibili dall'INPS i ratei corrisposti dall'1.12.1983 all'8.4.1985 e per il resto accoglieva la domanda riconvenzionale dell'INPS. Avverso questa decisione proponeva appello il CA, al quale resisteva l'INPS. Il tribunale di Firenze con sentenza n.391/99 del 13 ottobre - 3 novembre 1999 rigettava l'appello con compensazione delle spese di giudizio, ritenendo in particolare applicabile lo jus superveniens costituito dall'art. 1, commi 260 ss., legge n.662 del 1996. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il CA con un solo motivo. L'INPS si è costituito solo con procura. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, in relazione anche agli artt. 11, 12 e 15 delle preleggi, avendo erroneamente il tribunale ritenuto che tale disposizione avesse portata retroattiva e globalmente sostitutiva della disciplina previgente.
2. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 30) hanno già affermato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 (qual è, appunto, quella di specie) sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, 260, 261, 263 e 265 comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile;
nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Questo orientamento è stato ripetutamente confermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 26 luglio 2001 n.10270) e non sussistono ragioni per discostarsene (né la difesa del ricorrente che si limita a riproporre la soluzione interpretativa disattesa dalle Sezioni Unite - ne ha indicate). Non rileva invece ratione temporis lo jus superveniens ulteriore, di cui all'art. 38, comma 7, legge 28 dicembre 2002, n.448, che riguarda gli indebiti previdenziali risultino anteriori al 1 gennaio 2001, ma anche -ex art. 1, comma 260, 1. 23 dicembre 1996 n.662 - successivi al 31 dicembre 1995. 3. Il ricorso va quindi rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.I. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Guglielmo Sciarelli) (Giovanni Amoroso)Giovann buglichen wall локом 5 3 N 3 1 . E L L 3 G E 7 1 D 8 - L E G - A 1 ' L A . L N S R D E E T S T O I I 0 A I R O D T I CANCEL A S , S A S S E T P G I A O N D O G E A R S T R I ncelleria #6 186. 2002 NCELLERE Mane 5