CASS
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 10441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10441 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 282/2026 LA PE CC - 03/03/2026 DR NA R.G.N. 942/2026 RI RU - Relatore - RI SE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO GI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catania. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO. Il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'Avvocato Matteo Anzalone del foro di Ragusa in difesa di IO GI, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 13/12/2025, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IO GI per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10441 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RU RI Data Udienza: 03/03/2026 partecipazione all’ipotizzata organizzazione. Il Tribunale del Riesame incorre, inoltre, in un evidente travisamento del dato probatorio laddove qualifica come partecipazione associativa ciò che, secondo la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza, integra al più un concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. In particolare, il Tribunale non descrive una preventiva adesione dell'indagato al sodalizio, non individua momenti di vita associativa distinti dalla commissione dei singoli episodi di spaccio, riconduce la responsabilità di IO GI esclusivamente alla sua presenza o collaborazione in specifiche operazioni. Tali elementi, lungi dal dimostrare l'inserimento stabile in una associazione, sono tipici del concorso ex art. 110 c.p., anche se reiterato nel tempo. 3. Le parti presenti, all’odierna udienza, hanno concluso come da verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. 2. E’ opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi l’ordinanza impugnata manifesta di avere seguito un percorso argomentativo immune da censure, avendo dato conto, in maniera logica e coerente, dei risultati dell’indagine, che rivelavano la esistenza, sia pure a livello indiziario, di una organizzazione diretta da SO GI, con poteri direttivi e di coordinamento, dedita al traffico di stupefacenti. A detta organizzazione, sulla base degli elementi raccolti, partecipava, tra gli altri, il ricorrente, con funzione di custode dello stupefacente, venendo arrestato in flagranza di reato. Quanto alla ricorrenza di gravi indizi in ordine alla fattispecie associativa, venivano in rilievo i continui contatti tra i sodali, anche documentati da filmati;
le risultanze delle conversazioni intercettate;
le modalità operative del gruppo, nell’ambito del quale erano individuabili precise suddivisioni di compiti (si veda quanto argomentato dal Tribunale alle pagine 3 e 4 della ordinanza). Gli elementi illustrati dal Tribunale sono indicativi di una indubbia gravità indiziaria, genericamente avversata dai motivi proposti dalla difesa, tesi a sollecitare una diversa ricostruzione ed interpretazione delle emergenze in atti. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. del cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RU UGO BELLINI
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO. Il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'Avvocato Matteo Anzalone del foro di Ragusa in difesa di IO GI, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 13/12/2025, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IO GI per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10441 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RU RI Data Udienza: 03/03/2026 partecipazione all’ipotizzata organizzazione. Il Tribunale del Riesame incorre, inoltre, in un evidente travisamento del dato probatorio laddove qualifica come partecipazione associativa ciò che, secondo la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza, integra al più un concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. In particolare, il Tribunale non descrive una preventiva adesione dell'indagato al sodalizio, non individua momenti di vita associativa distinti dalla commissione dei singoli episodi di spaccio, riconduce la responsabilità di IO GI esclusivamente alla sua presenza o collaborazione in specifiche operazioni. Tali elementi, lungi dal dimostrare l'inserimento stabile in una associazione, sono tipici del concorso ex art. 110 c.p., anche se reiterato nel tempo. 3. Le parti presenti, all’odierna udienza, hanno concluso come da verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. 2. E’ opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi l’ordinanza impugnata manifesta di avere seguito un percorso argomentativo immune da censure, avendo dato conto, in maniera logica e coerente, dei risultati dell’indagine, che rivelavano la esistenza, sia pure a livello indiziario, di una organizzazione diretta da SO GI, con poteri direttivi e di coordinamento, dedita al traffico di stupefacenti. A detta organizzazione, sulla base degli elementi raccolti, partecipava, tra gli altri, il ricorrente, con funzione di custode dello stupefacente, venendo arrestato in flagranza di reato. Quanto alla ricorrenza di gravi indizi in ordine alla fattispecie associativa, venivano in rilievo i continui contatti tra i sodali, anche documentati da filmati;
le risultanze delle conversazioni intercettate;
le modalità operative del gruppo, nell’ambito del quale erano individuabili precise suddivisioni di compiti (si veda quanto argomentato dal Tribunale alle pagine 3 e 4 della ordinanza). Gli elementi illustrati dal Tribunale sono indicativi di una indubbia gravità indiziaria, genericamente avversata dai motivi proposti dalla difesa, tesi a sollecitare una diversa ricostruzione ed interpretazione delle emergenze in atti. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. del cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RU UGO BELLINI