Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
(B IG B IGNI *EN 1861-11-12 1 6 1 9 'LINY OTICE NTRALISTEN VOLLNES REPUBBLICA ITALIANA 0 4 7 5 0 0 3 IN NO ELPO OLO FALIAI LA CORTE SUPREMA I CA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIBCO - Presidente R.G.N. 12371/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 19710 Dott. Donato PLENTRDA Consigliere- Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Dd. 26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente F SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato € difeso dagli avvocati MARIA LIBERTI, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MA RA;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 2506/00 del Giudice di pace di 2179 BARI, depositata il 02/08/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ogo Riccardo PANEBIANCO;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Cipriani 1'accoglimento del liberti che hanno chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMIENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 28.5.1999 Francesco MA e conveniva avanti al giudice di pace di Bari Ja Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento di un contributo Finc а I 2.000.000 2 sequitc delie avversità atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, perdite di prodotti agricoll coltivati sui propri terreni siti in agro di Bitonto. 4 Sosteneva che tale contributo era regolato dalla legge 590/01, modificata dagli artt. 2 c 1 gella legge 138/85 ed in egrana dalie Leggi delia Regione Pugija n.19/79 < n.38/82, CON Cki erano stati previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite nella produzione 1.11 misura superiore al 35% da avversità atmosferiche e che a tal fire, nonostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Bitonto, quale ente delegato "ex jege" ส ricevere, istruire 9 liquidare l'indennità gli fosse stato riconosciuto とこ contributo di f. 705.840, Ja Regione non aveva messo a disposizione fondi necessari. Chiedeva quindi cho la Regione fosse candannata al pagamento di detta somra, oltre agii IG 7 interessi rel limite complessivo di f.
2.000.000. Si costimiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente 51 difetLo a! giurisdizione dell'A.G.O. e la carenza di legittimazione passiva e sosteneva nel morito !'infondatezza della domanda Con sentenza del 1-2.8.2000 i giudice di pace accoglieva Ja comanda, condannando la Regione Toglia pagament J favore dell'attore della richiesta somma di £ 705.840, oltre agli interessi. Disattendeva in primo luogo 'occepito difetto di giurisdizione, riconoscendo po: Ja legittimazione possiva della Regione ed escludendo invece delquejla Comune 0 delia Provincia in quanto tali enzi avevano espi cato, come previsto per legge, una mera attività amministraliva Istruttoria delegata dalla Regione one or si era spogliata 31. Ogni potere riguardo, avendo Con se VATO funzioni direttivo di cont roile con possibilità di ingerenza іл ognj fase del procedimento e di Intervento diretto nella fase deliberativa. Nel merito riteneva accertato, sulla base del prodotto elenco dei beneficiar formato da. Comune di Bicorto # recatte a gl' aluri 1 nominativo dell'attore, 11 vantato credito con gli interessi شكرا dalla notificazione dell'alto introduttivo. p e Avverso rale sentenza propone ricorso r cassazione Ja Regione Puglia, deducendo cinque motivi di censura. Con sentenzal 0.7385/02 杂 Sezioni Unite di primi due rotivi di questa Corte rigettavano ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le par i a questa Sezione in ordine agli altri tre molivi. MOTIVI DELLA DECISIONF Riscita dalle Sezioni Unite di questa Corte ia questione di giurisdizione del giudice ordinario dedolta dalla Regione con i primi due motivi di ricorso, vanno esaminati j restant i motivi seguito del rinvio operato a questa sezione. Con i' terzo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia violazione dell'art. 702 C.P.C., Lamentando che 12 giudice di pace, norostabi.e l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accrediLare al Comune di Bitonto 'Moorto Occorrente a pagamento del contributo e malgrado quindi detto Comune f0850 state coinvolto nel giudizio quale Citisconsorte necessario, TOT! abbiu accolto la richiesta Qi integrazione del contraddi torio, senza considerare 5 che la domanda aveva per oggetto l'accertamerio di ura sizzazione giuridica comine a giù soggetti e che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la partecipazione al giudizio del Comune sia necessaria golo con riferimento Alla comanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esilo della lite ma ex ant.e. I a censura è certamente ammissibile sotto lj profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur в riguardando una sentenza ael giudice pace pronunciata secondo equita 1 una controversia di valorn non superore a lire due milioni, prospe=la UTO questione processuale che rientra fra quelie che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutie Sez. Un. 716/991. T.E atossa è del вагі ammissibile sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 102 C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione nuova dato che i I! primo grado noa era stata richiesta i'integrazione del contraddittorio au] pres ppost.c della presenza di KП litisconsorzio necessario ma era stata eccepita dalla Regione solc ja carenza della propria legittimazione passiva con l'indicazione di quella dej Comene del La و ت ب e Provincia, non v'è dubbio che la necessità di una [ale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e quindi per la prima volta grado del processo € anche in Cassazione, sia pure sulla base degli alţi giò acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esare no sussistano le condizioni, richiedendosi a tal fine, al fuori dej. Casi espressamente previsti dalla legge. che la situazione dedotta in ginoizio deoba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 01150/98) 2 non confiqurandosi talo ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata ip rodutivo, J'adempimento di Una COD Tatto nemmeno qualora si indichi in vja obbligazione, quale eventuale destinatario subordinata, dell'accredito che !'obbligato dovrà effettuare, Un che soggetto dovrebbe provvedere poi ત riversare la somma all'avente dirilto. Una Tale prospettazione. che Ia riferimento Bostanzialmente ad una modaiilà di pagamento attraverso la partecipazione di un LGIZG 002 نادا idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte 7 necessario, sia perché si è pur sempre in materia insia perché, dovendosi taie oi obbligazioni E talo terzo come semplice considerare eventualità potrebbe ritenersi mendatario, egli non direttamente e personalmente choligalo. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C., lamentando che i giudice pace non si ora pronunciato sulla specifica deduzione Con cui, ne! sostenere la infondatezza della domanda, l'Amministrazione aveva sottolineato che in base alla L. R. 1.10/89, la quale aveva sospeso gli interventi previsti dalla L.R. n.19/79, la concessione del contributo non era più consentita. La censura è inammissibile. I.'omesse pronuncia, nella previsione dell'art. 112 C.P.C. riguardante la violazione di doveri decisori, si configura unicamente nell'ipotesi in cui sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda proposta in giudizio, mentre rientra nell'ambito dei vizio di motivazione previsto dall'art. 360 г.5 C.P.C. silenzio dal medesimo ad alcune della Osservato in ordine ad una Questioni giuridiche sottoposte al SUO esame nell'ambito di quella domanda. 8 LG O bene, certamente in tale contesto va collocata censura relativa alla mancata valutazione da parte de_ giudice de problema riguardants 'applicabilità della legge regionale successiva (10/89) che ha disposto la suapensione dogli interventi, trotsandosi di uno dogli argomenti dedotti dalla Regione a sostegno della tusi della inesistenz dell'obbligo, con ia Consequenza che la doalianza non può considerarsi correttamente formulata. r Del resto, io stesso vizio di motivazione, qua ora fosse stato dedorto, non avrebbe potuto trovare ingresso per i limiti propri del giudizio di cassazione relativo ad 1207 sentenza di equità del giudice di pace, essendo consentito il ricorso Bolto Tole profilo solo in presenza di una motivazione apparente od affetta da insanabile contraddittorictà (in cal senso vedi sempre Sez Un. non ricorre 716/99). Situazione questa che certamente nel caso in esame in cui il giudice di dato ragione del SUO convincimento, pace ha richiamando la normaliva nazionale e regionale che disciplina la materia ed enunciando su tale base il criterio di equità adoctatio. f :L,-3 i] quinto mot.i vo infine 17 ri corrente 9 denuncia inesistenza e/o ⚫llogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di pace, nel rigettare l'occezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., nc!! spiega le ميات offermazioni, secondo cui si controverte in materia di diritti soggettivi e 200 sussistoro spazi por na valutazione discrezionale della P.A. che rimane obbligate ad erogare Ja prestazione F.L sequito dell'accertamento delle condizioni fissate dallo legge. Bestiene infine che contradditioriamente il giudice di pace, da una parte, evidenzia nelle O eresse la necessità di un formale provvedimento di liquidazione per 'insorgenza del diritto a - contributo e, dall'altra, fa poi scaturire nel caso il diritto ai contributo dalla merain e sam e approvazione dell'elenco degli aventi titolo compilato dalla Provincia. cer sura costituisce sostanzialmente una ripetizione dei primi Que motivi الا ricorso esaminati dallo Sezioni Unite le qual al riguardo, ne confemaro ia giurisdizione del ginaice dinario, hanno rilevato come lo stesso giudice di pace abbia riconosciuto che "era stato emanato il provvedimento idenec 21 far il diritto Bo rge re h aoggettivo all'erogazione dell'indennità per cui è 10 1237R54438/01 causa" pertanto assorbit.a comunque preciusa dalla precedente decisione delle Essa deve ritenersi O 4 L 7 L 3 ) O . B E N Sezion Unite. E , C 1 E A 9 Nulla deve essere disposto in ordine alle N P 9 1 I O spese, non essendosi la controparte costituita. - I 1 D Z 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 G A
P.Q.M.
E D E 6 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 N T . . T N T E S T I S R ( E A Rigetta il ricorso Roma, 26.11.2002 Richard Lou Green 11 Presidente 11 Consigliere ast.. Mgo сов. Andrew d 7002 L CANCELLIERE 11