Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16243
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Carenza assoluta di motivazione sul reato di incendio

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico. La mancata pronuncia di proscioglimento nel merito, implicitamente invocata, e la dichiarata estinzione del reato sono state giustificate dall'unitaria valutazione dei molteplici e chiari elementi indiziari a carico del ricorrente, espressa dai giudici di merito con motivazione esente dal dedotto vizio di carenza di ragioni a sostegno della pronuncia.

  • Inammissibile
    Illogicità della motivazione sulla tentata estorsione e travisamento di prova

    I motivi secondo e terzo del ricorso nell’interesse di AN MO e il primo motivo nell’interesse di OR MI sono inammissibili, perché aspecifici, dato il mancato confronto, critico ed effettivo dei ricorrenti con la motivazione dell’avversata sentenza. La connessione logica delle censure in esame è data dal legame tra le dichiarazioni delle persone offese di cui i ricorrenti contestano le relative valutazioni espresse dai giudici di merito e la ritenuta sussistenza del reato ascritto.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione sull'attendibilità delle parti civili

    I motivi secondo e terzo del ricorso nell’interesse di AN MO e il primo motivo nell’interesse di OR MI sono inammissibili, perché aspecifici, dato il mancato confronto, critico ed effettivo dei ricorrenti con la motivazione dell’avversata sentenza. La connessione logica delle censure in esame è data dal legame tra le dichiarazioni delle persone offese di cui i ricorrenti contestano le relative valutazioni espresse dai giudici di merito e la ritenuta sussistenza del reato ascritto.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione sulla circostanza delle più persone riunite

    I motivi quarto e quinto del ricorso nell’interesse di AN MO e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. La Corte d’appello ha operato buon governo del principio secondo cui «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia». E i fatti di causa, per come linearmente ricostruiti nelle due conformi sentenze di merito, non hanno lasciato adito a dubbio alcuno circa la simultanea presenza dei due imputati nel luogo (esterno della casa delle persone offese RA) e nei due successivi momenti in cui le minacce sono state espresse.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione sull'uso di armi improprie

    I motivi quarto e quinto del ricorso nell’interesse di AN MO e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. La Corte d’appello ha operato buon governo del principio secondo cui «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia». Quanto alla ritenuta circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa con armi, le censure sono, del pari, manifestamente infondate, infrangendosi gli assunti difensivi contro la granitica giurisprudenza di legittimità, che, già in tempi risalenti (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01), interpretando «il disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona», ha chiarito che «anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 c.p., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 c.p.»

  • Inammissibile
    Mancata diminuzione della pena per il tentativo e diniego della circostanza della lieve entità

    Il sesto motivo nell’interesse di AN MO è inammissibile, in quanto aspecifico. Omettendo il confronto con quanto adeguatamente argomentato dal giudice di primo grado il quale, riferendosi allo stadio piuttosto avanzato del tentativo estorsivo, aveva dato conto, in motivazione, delle ragioni della determinazione assunta , il ricorrente reitera, in tal sede, la censura, ma in maniera del tutto oppositiva, senza cioè contrastare effettivamente gli argomenti valorizzati dai giudici di merito per giustificare la mancata riduzione massima della pena per il tentativo. Decisione, quest’ultima, che, al pari delle più generali determinazioni del giudice in tema di graduazione della pena (già determinata sulla base sanzionatoria del delitto tentato e pienamente rientrante nei parametri di legge), rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende l’inammissibile della censura in esame, posto che la decisione in esame non deriva né da mero arbitrio, né da ragionamento illogico. Del pari corroborato da valide argomentazioni è il diniego della lieve entità del fatto, alla luce dell’evidenziata assenza di concreti elementi positivi (v. p. 7 dell’impugnata sentenza), su cui basare la concessione l’invocata circostanza attenuante.

  • Inammissibile
    Valutazione delle dichiarazioni delle persone offese

    I motivi secondo e terzo del ricorso nell’interesse di AN MO e il primo motivo nell’interesse di OR MI sono inammissibili, perché aspecifici, dato il mancato confronto, critico ed effettivo dei ricorrenti con la motivazione dell’avversata sentenza. La connessione logica delle censure in esame è data dal legame tra le dichiarazioni delle persone offese di cui i ricorrenti contestano le relative valutazioni espresse dai giudici di merito e la ritenuta sussistenza del reato ascritto.

  • Inammissibile
    Violazione di legge sul concorso nel tentativo di estorsione

    Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Non può ritenersi, infatti, dotata di qualsivoglia pregio l’accennata prefigurazione della connivenza non punibile. Come incisivamente osservato dalla Corte distrettuale, le frasi pronunciate dal ricorrente nel contesto delle azioni minacciose riscontrate dalle dichiarazioni delle persone offese, rafforzando il proposito criminoso del correo e la forza intimidatrice del gruppo, configurano un caso tipico di ricorrenza del ritenuto concorso nel tentato reato ascritto.

  • Inammissibile
    Violazione di legge sulle circostanze aggravanti delle più persone riunite e delle armi

    I motivi quarto e quinto del ricorso nell’interesse di AN MO e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. La Corte d’appello ha operato buon governo del principio secondo cui «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia». E i fatti di causa, per come linearmente ricostruiti nelle due conformi sentenze di merito, non hanno lasciato adito a dubbio alcuno circa la simultanea presenza dei due imputati nel luogo (esterno della casa delle persone offese RA) e nei due successivi momenti in cui le minacce sono state espresse. Quanto alla ritenuta circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa con armi, le censure sono, del pari, manifestamente infondate, infrangendosi gli assunti difensivi contro la granitica giurisprudenza di legittimità, che, già in tempi risalenti (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01), interpretando «il disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona», ha chiarito che «anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 c.p., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 c.p.»

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16243
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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