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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16243 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: MO AN nato a [...] il [...] MI OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, il quale, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati: l'Avv. OR De Marinis, per RA AT, che ha ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, unitamente alla nota spese;
l'Avv. Maria Tersigni, per IO EP, che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, unitamente alla nota spese;
l'Avv. Nicola Casamassima, in difesa di MI OR e l'Avv. Cristiano Conte, in difesa di MO AN, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di Roma ha confermato la decisione di primo grado, con cui AN MO e OR MI sono stati dichiarati responsabili del concorso nel delitto di tentata estorsione, aggravato dalla presenza di più persone riunite e Penale Sent. Sez. 2 Num. 16243 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO LA Data Udienza: 21/04/2026 dall’impiego di arma, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In riforma della sentenza di primo grado, è stato pronunciato non doversi procedere per il reato di incendio, di cui al capo B, imputato al solo MO, per essere il delitto estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell’interesse di AN MO 3.1. Con un primo motivo, si duole di carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 192 del codice di rito, per avere i giudici di merito affermato la sussistenza del reato di incendio dell’autovettura della parte civile IO, malgrado la debolezza del principale elemento indiziario a carico (vale a dire la minaccia profferita dal MO) e la valutazione sostanzialmente, di inattendibilità della testimonianza della IO.
3.2 Col secondo motivo, si lamenta l’illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione, nonché travisamento di prova, con riferimento al narrato della parte civile AT Ferrarresi. Quest’ultimo aveva infatti dichiarato che l’imputato MO gli si era rivolto chiedendo soltanto dove fosse il fratello SA RA, rispetto al quale l’imputato affermava di vantare un credito. L’intento estorsivo è stato, quindi, illogicamente affermato, atteso che mai il MO aveva avanzato una richiesta di denaro nei confronti delle parti civili IO e AT RA. Anche gli ulteriori elementi della condotta estorsiva (segnatamente la minaccia tramite lancio di bottiglie e sassi) sono stati affermati in assenza di adeguata valutazione del compendio indiziario.
3.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili IO e AT RA, viziate in radice dalla mancanza di riscontri, come dimostrato dalle deposizioni degli agenti di polizia, che constatavano l’assenza di danneggiamenti, ciò che appare inconciliabile con il lancio, verse le finestre dell’abitazione dei RA, di sassi e bottiglie.
3.4 Col quarto motivo, si eccepisce carenza assoluta di motivazione in relazione alla circostanza delle più persone riunite, erroneamente ritenuta dai giudici di merito, posto che, a seguire le dichiarazioni delle parti civili RA, soltanto il MO profferiva minacce e lanciava sassi. La motivazione ha sovrapposto illogicamente il dato del concorso nel reato estorsivo con la sussistenza della circostanza in parola.
3.5 Col quinto motivo, si deduce carenza assoluta di motivazione in riferimento alla circostanza dell’uso di armi improprie, attesa la verificata assenza di danneggiamenti all’abitazione delle parti civili. Del resto, come evidenziato in appello, la presenza di pezzi di vetro all’esterno dell’abitazione, poteva essere ricondotta all’incendio dell’auto.
3.6 Col sesto motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla mancata 2 diminuzione dei due terzi della pena per il tentativo e al diniego della circostanza della lieve entità. 4. Ricorso nell’interesse di OR MI 4.1 Il primo motivo ha a oggetto la valutazione, operata in motivazione, delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili malgrado l’evidenziazione di parziali contraddittorietà nel narrato delle stesse.
4.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al ritenuto concorso nel tentativo di estorsione, affermato dai giudici di merito pur in assenza dei requisiti fondanti il concorso stesso;
in particolare, non è stato provato il contributo causale alla realizzazione dell’evento, né l’influenza esercitata dal ricorrente sull’attività sia preparatoria sia esecutiva del fatto estorsivo. Come notato in appello, il concorso nella tentata estorsione è stato ritenuto sulla basa di una sola frase di incitamento che il ricorrente avrebbe pronunciato, peraltro udita non da tutti i testimoni. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle ritenute circostanze aggravanti delle più persone riunite e delle armi. Rispetto alla prima circostanza, si lamenta l’erronea applicazione dei principi posti da Sez. U Alberti, avendo la Corte territoriale sovrapposto, nel caso di specie, la nozione di concorso con quella della compresenza di più persone riunite. Rispetto all’aggravante delle armi, si contesta l’erronea applicazione dell’art. 585 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di AN MO è inammissibile, in quanto aspecifico. La mancata pronuncia di proscioglimento nel merito, implicitamente invocata dal motivo in esame, e, per converso, la dichiarata estinzione del reato di cui al capo B dell’imputazione, sono state giustificate dall’unitaria valutazione dei molteplici e chiari elementi indiziari a carico del ricorrente, espressa dai giudici di merito con motivazione esente dal dedotto vizio di carenza di ragioni a sostegno della pronuncia. Eludendo il confronto con la motivazione, la doglianza non scalfisce quanto osservato dalla Corte territoriale a proposito della perfetta concatenazione degli elementi indiziari, razionalmente ritenuti, dai giudici dell’appello, chiari, precisi e concordanti in direzione dell’ascritta responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo B (v. p. 4 della motivazione). Quanto alle contraddittorietà emerse dalla testimonianza della persona offesa IO, su cui la difesa torna a insistere in tale sede, si osserva come esse siano state efficacemente ridimensionate dai giudici di merito alla luce come si illustrerà infra, sub 3 della piena convergenza del narrato delle altre due persone offese, sottoposto a congrua comparazione con elementi di riscontro, oltre che con le dichiarazioni del MO, ritenute inattendibili fin 3 dalla sentenza di primo grado. Si ritiene, pertanto che i giudici di merito, in piena conformità con il consolidato insegnamento di questa Corte in tema di apprezzamento dei risultati probatori, abbiano adeguatamente esaminato «tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, [potessero] essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che [consentisse], attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, P.G. in proc. PI e altro, Rv. 260071 - 01, in motivazione). 3. I motivi secondo e terzo motivo del ricorso nell’interesse di AN MO e il primo motivo nell’interesse di OR MI che possono trattarsi congiuntamente per connessione logica delle censure esposte sono inammissibili, perché aspecifici, dato il mancato confronto, critico ed effettivo dei ricorrenti con la motivazione dell’avversata sentenza. La connessione logica delle censure in esame è data dal legame tra le dichiarazioni delle persone offese di cui i ricorrenti contestano le relative valutazioni espresse dai giudici di merito e la ritenuta sussistenza del reato ascritto. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone». Nella motivazione della citata pronuncia, le Sezioni unite hanno opportunamente puntualizzato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi. Ebbene, i principi giurisprudenziali testé richiamati sono stati correttamente applicati dai giudici di merito al caso in scrutinio, atteso che, a dispetto di marginali divergenze emergenti dalle dichiarazioni delle tre parti civili, il nucleo dei fatti contestati (debito di droga, rivendicato dal MO, presenza del gruppo che minacciava ripetutamente le persone offese di morte e di appiccare il fuoco, lancio di sassi, bottiglie, incendio della vettura della persona offesa IO) è risultato sostanzialmente confermato dalle convergenti dichiarazioni di AT RA e di IO RA, riscontrate dal narrato dai testi di p.g. NN e NI (intervenuti sul luogo del delitto in due distinti momenti della stessa notte, a poche ore di distanza), oltre che dall’inequivoco dato dell’incendio dell’automobile della IO e del ritrovamento di sassi e vetri di bottiglia all’esterno dell’abitazione dei RA. Peraltro, come rimarcato dal giudice di primo grado (la cui sentenza si dispiega 4 secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti con quelle adottate, poi, dalla decisione impugnata;
sicché è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: v., exmultis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01), il narrato delle persone offese veniva vieppiù corroborato dalla circostanza della progressiva realizzazione, nell’arco di poche ore, della vicenda criminosa, scandita da ben tre interventi delle forze dell’ordine, che riscontravano, di volta in volta, sul luogo interessato, dapprima la presenza di pezzi di vetro e sassi e, di lì a poco, i resti dell’auto data alle fiamme. Sicché, avendo la sentenza impugnata correttamente disatteso le censure dedotte in appello, con argomentazioni congrue ed immuni dalle denunciate illogicità, non resta che ribadire l’inammissibilità delle reiterative doglianze prospettate in tal sede, prive, come anticipato, di effettivo confronto con la sentenza impugnata (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01). D’altra parte, data la presenza di una decisione d’appello conforme, nel significato prima precisato, rispetto alla sentenza di primo grado, occorre anche ribadire con specifico riferimento ai dedotti travisamenti di prova che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, sono state sottoposte ad adeguato scrutinio le doglianze vertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo e della sussistenza dell’ascritto reato di tentata estorsione. 4. Il quarto e quinto motivo del ricorso nell’interesse di AN MO e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. La Corte d’appello ha operato buon governo del principio secondo cui «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01). E i fatti di causa, per come linearmente ricostruiti nelle due conformi sentenze di merito, non hanno lasciato adito a dubbio alcuno circa la simultanea presenza dei due imputati nel luogo (esterno della casa delle persone offese RA) e nei due successivi momenti in cui le minacce sono state espresse. 5 Quanto alla ritenuta circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa con armi, le censure sono, del pari, manifestamente infondate, infrangendosi gli assunti difensivi contro la granitica giurisprudenza di legittimità, che, già in tempi risalenti (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01), interpretando «il disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona», ha chiarito che «ancheuna bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 c.p., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 c.p.» (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 02, in riferimento a una fattispecie in cui dei cocci di bottiglia erano stati utilizzati come arma impropria). Infine, che anche i sassi possano ritenersi alla stregua di armi improprie è acquisizione altrettanto consolidata della giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 5, n. 43348 del 10/07/2008, P.G. in proc. Massimi, Rv. 241669 – 01: «in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d'arma impropria»). 5. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Non può ritenersi, infatti, dotata di qualsivoglia pregio l’accennata prefigurazione della connivenza non punibile (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, P.g. in proc. Mazzotta e altro, Rv. 254735 – 01: «nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa»: fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza che qualificava come ipotesi di mera connivenza passiva non punibile la condotta di colui che trasportava con l'autovettura in un luogo appartato la vittima ed i suoi assassini e, dopo aver assistito passivamente ad una serie di azioni violente, abbandonava la vittima medesima quando era ancora in vita ed in condizione di essere aiutata). Come incisivamente osservato dalla Corte distrettuale, le frasi pronunciate dal ricorrente nel contesto delle azioni minacciose riscontrate dalle dichiarazioni delle persone offese, su cui v. retro, sub 3 , rafforzando il proposito criminoso del correo e la forza intimidatrice del gruppo (v. Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284 – 01), configurano un caso tipico di ricorrenza del ritenuto concorso nel tentato reato ascritto. Deve ritenersi, pertanto, correttamente applicato al caso di specie il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, «è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune» (Sez. 6, n. 6 46309 del 09/10/2012, P.g. in proc. Angotti, Rv. 253984 – 01). 6. Il sesto motivo nell’interesse di AN MO è inammissibile, in quanto aspecifico. Omettendo il confronto con quanto adeguatamente argomentato dal giudice di primo grado il quale, riferendosi allo stadio piuttosto avanzato del tentativo estorsivo, aveva dato conto, in motivazione, delle ragioni della determinazione assunta , il ricorrente reitera, in tal sede, la censura, ma in maniera del tutto oppositiva, senza cioè contrastare effettivamente gli argomenti valorizzati dai giudici di merito per giustificare la mancata riduzione massima della pena per il tentativo. Decisione, quest’ultima, che, al pari delle più generali determinazioni del giudice in tema di graduazione della pena (già determinata sulla base sanzionatoria del delitto tentato e pienamente rientrante nei parametri di legge), rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende l’inammissibile della censura in esame, posto che la decisione in esame non deriva né da mero arbitrio, né da ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Del pari corroborato da valide argomentazioni è il diniego della lieve entità del fatto, alla luce dell’evidenziata assenza di concreti elementi positivi (v. p. 7 dell’impugnata sentenza), su cui basare la concessione l’invocata circostanza attenuante. Può soltanto aggiungersi che già il motivo di appello si connotava per la totale genericità della richiesta, basata sul mero richiamo alla decisione di Corte cost. n. 120 del 15 giugno 2023 e sull’asserita scarsa offensività della condotta, estrinsecatasi, secondo la difesa, in “parole dette senza alcuna convinzione”. A dispetto dell’assenza di specificità della doglianza, la Corte territoriale ha fornito, come già ricordato, adeguata motivazione circa le ragioni del diniego. 7. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. 8. Gli imputati sono condannati, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RA AT e IO EP, che, tenuto conto del livello di complessità della vicenda in esame, si liquidano in complessivi euro 3.786,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e 7 della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RA AT e IO EP che liquida in complessivi euro 3686,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
udita la relazione svolta dal Consigliere LA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, il quale, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati: l'Avv. OR De Marinis, per RA AT, che ha ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, unitamente alla nota spese;
l'Avv. Maria Tersigni, per IO EP, che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, unitamente alla nota spese;
l'Avv. Nicola Casamassima, in difesa di MI OR e l'Avv. Cristiano Conte, in difesa di MO AN, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di Roma ha confermato la decisione di primo grado, con cui AN MO e OR MI sono stati dichiarati responsabili del concorso nel delitto di tentata estorsione, aggravato dalla presenza di più persone riunite e Penale Sent. Sez. 2 Num. 16243 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO LA Data Udienza: 21/04/2026 dall’impiego di arma, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In riforma della sentenza di primo grado, è stato pronunciato non doversi procedere per il reato di incendio, di cui al capo B, imputato al solo MO, per essere il delitto estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell’interesse di AN MO 3.1. Con un primo motivo, si duole di carenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 192 del codice di rito, per avere i giudici di merito affermato la sussistenza del reato di incendio dell’autovettura della parte civile IO, malgrado la debolezza del principale elemento indiziario a carico (vale a dire la minaccia profferita dal MO) e la valutazione sostanzialmente, di inattendibilità della testimonianza della IO.
3.2 Col secondo motivo, si lamenta l’illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione, nonché travisamento di prova, con riferimento al narrato della parte civile AT Ferrarresi. Quest’ultimo aveva infatti dichiarato che l’imputato MO gli si era rivolto chiedendo soltanto dove fosse il fratello SA RA, rispetto al quale l’imputato affermava di vantare un credito. L’intento estorsivo è stato, quindi, illogicamente affermato, atteso che mai il MO aveva avanzato una richiesta di denaro nei confronti delle parti civili IO e AT RA. Anche gli ulteriori elementi della condotta estorsiva (segnatamente la minaccia tramite lancio di bottiglie e sassi) sono stati affermati in assenza di adeguata valutazione del compendio indiziario.
3.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili IO e AT RA, viziate in radice dalla mancanza di riscontri, come dimostrato dalle deposizioni degli agenti di polizia, che constatavano l’assenza di danneggiamenti, ciò che appare inconciliabile con il lancio, verse le finestre dell’abitazione dei RA, di sassi e bottiglie.
3.4 Col quarto motivo, si eccepisce carenza assoluta di motivazione in relazione alla circostanza delle più persone riunite, erroneamente ritenuta dai giudici di merito, posto che, a seguire le dichiarazioni delle parti civili RA, soltanto il MO profferiva minacce e lanciava sassi. La motivazione ha sovrapposto illogicamente il dato del concorso nel reato estorsivo con la sussistenza della circostanza in parola.
3.5 Col quinto motivo, si deduce carenza assoluta di motivazione in riferimento alla circostanza dell’uso di armi improprie, attesa la verificata assenza di danneggiamenti all’abitazione delle parti civili. Del resto, come evidenziato in appello, la presenza di pezzi di vetro all’esterno dell’abitazione, poteva essere ricondotta all’incendio dell’auto.
3.6 Col sesto motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla mancata 2 diminuzione dei due terzi della pena per il tentativo e al diniego della circostanza della lieve entità. 4. Ricorso nell’interesse di OR MI 4.1 Il primo motivo ha a oggetto la valutazione, operata in motivazione, delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili malgrado l’evidenziazione di parziali contraddittorietà nel narrato delle stesse.
4.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al ritenuto concorso nel tentativo di estorsione, affermato dai giudici di merito pur in assenza dei requisiti fondanti il concorso stesso;
in particolare, non è stato provato il contributo causale alla realizzazione dell’evento, né l’influenza esercitata dal ricorrente sull’attività sia preparatoria sia esecutiva del fatto estorsivo. Come notato in appello, il concorso nella tentata estorsione è stato ritenuto sulla basa di una sola frase di incitamento che il ricorrente avrebbe pronunciato, peraltro udita non da tutti i testimoni. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle ritenute circostanze aggravanti delle più persone riunite e delle armi. Rispetto alla prima circostanza, si lamenta l’erronea applicazione dei principi posti da Sez. U Alberti, avendo la Corte territoriale sovrapposto, nel caso di specie, la nozione di concorso con quella della compresenza di più persone riunite. Rispetto all’aggravante delle armi, si contesta l’erronea applicazione dell’art. 585 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di AN MO è inammissibile, in quanto aspecifico. La mancata pronuncia di proscioglimento nel merito, implicitamente invocata dal motivo in esame, e, per converso, la dichiarata estinzione del reato di cui al capo B dell’imputazione, sono state giustificate dall’unitaria valutazione dei molteplici e chiari elementi indiziari a carico del ricorrente, espressa dai giudici di merito con motivazione esente dal dedotto vizio di carenza di ragioni a sostegno della pronuncia. Eludendo il confronto con la motivazione, la doglianza non scalfisce quanto osservato dalla Corte territoriale a proposito della perfetta concatenazione degli elementi indiziari, razionalmente ritenuti, dai giudici dell’appello, chiari, precisi e concordanti in direzione dell’ascritta responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo B (v. p. 4 della motivazione). Quanto alle contraddittorietà emerse dalla testimonianza della persona offesa IO, su cui la difesa torna a insistere in tale sede, si osserva come esse siano state efficacemente ridimensionate dai giudici di merito alla luce come si illustrerà infra, sub 3 della piena convergenza del narrato delle altre due persone offese, sottoposto a congrua comparazione con elementi di riscontro, oltre che con le dichiarazioni del MO, ritenute inattendibili fin 3 dalla sentenza di primo grado. Si ritiene, pertanto che i giudici di merito, in piena conformità con il consolidato insegnamento di questa Corte in tema di apprezzamento dei risultati probatori, abbiano adeguatamente esaminato «tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, [potessero] essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che [consentisse], attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, P.G. in proc. PI e altro, Rv. 260071 - 01, in motivazione). 3. I motivi secondo e terzo motivo del ricorso nell’interesse di AN MO e il primo motivo nell’interesse di OR MI che possono trattarsi congiuntamente per connessione logica delle censure esposte sono inammissibili, perché aspecifici, dato il mancato confronto, critico ed effettivo dei ricorrenti con la motivazione dell’avversata sentenza. La connessione logica delle censure in esame è data dal legame tra le dichiarazioni delle persone offese di cui i ricorrenti contestano le relative valutazioni espresse dai giudici di merito e la ritenuta sussistenza del reato ascritto. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone». Nella motivazione della citata pronuncia, le Sezioni unite hanno opportunamente puntualizzato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi. Ebbene, i principi giurisprudenziali testé richiamati sono stati correttamente applicati dai giudici di merito al caso in scrutinio, atteso che, a dispetto di marginali divergenze emergenti dalle dichiarazioni delle tre parti civili, il nucleo dei fatti contestati (debito di droga, rivendicato dal MO, presenza del gruppo che minacciava ripetutamente le persone offese di morte e di appiccare il fuoco, lancio di sassi, bottiglie, incendio della vettura della persona offesa IO) è risultato sostanzialmente confermato dalle convergenti dichiarazioni di AT RA e di IO RA, riscontrate dal narrato dai testi di p.g. NN e NI (intervenuti sul luogo del delitto in due distinti momenti della stessa notte, a poche ore di distanza), oltre che dall’inequivoco dato dell’incendio dell’automobile della IO e del ritrovamento di sassi e vetri di bottiglia all’esterno dell’abitazione dei RA. Peraltro, come rimarcato dal giudice di primo grado (la cui sentenza si dispiega 4 secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti con quelle adottate, poi, dalla decisione impugnata;
sicché è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: v., exmultis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01), il narrato delle persone offese veniva vieppiù corroborato dalla circostanza della progressiva realizzazione, nell’arco di poche ore, della vicenda criminosa, scandita da ben tre interventi delle forze dell’ordine, che riscontravano, di volta in volta, sul luogo interessato, dapprima la presenza di pezzi di vetro e sassi e, di lì a poco, i resti dell’auto data alle fiamme. Sicché, avendo la sentenza impugnata correttamente disatteso le censure dedotte in appello, con argomentazioni congrue ed immuni dalle denunciate illogicità, non resta che ribadire l’inammissibilità delle reiterative doglianze prospettate in tal sede, prive, come anticipato, di effettivo confronto con la sentenza impugnata (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01). D’altra parte, data la presenza di una decisione d’appello conforme, nel significato prima precisato, rispetto alla sentenza di primo grado, occorre anche ribadire con specifico riferimento ai dedotti travisamenti di prova che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, sono state sottoposte ad adeguato scrutinio le doglianze vertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo e della sussistenza dell’ascritto reato di tentata estorsione. 4. Il quarto e quinto motivo del ricorso nell’interesse di AN MO e il terzo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. La Corte d’appello ha operato buon governo del principio secondo cui «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01). E i fatti di causa, per come linearmente ricostruiti nelle due conformi sentenze di merito, non hanno lasciato adito a dubbio alcuno circa la simultanea presenza dei due imputati nel luogo (esterno della casa delle persone offese RA) e nei due successivi momenti in cui le minacce sono state espresse. 5 Quanto alla ritenuta circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa con armi, le censure sono, del pari, manifestamente infondate, infrangendosi gli assunti difensivi contro la granitica giurisprudenza di legittimità, che, già in tempi risalenti (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01), interpretando «il disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona», ha chiarito che «ancheuna bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 c.p., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 c.p.» (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 02, in riferimento a una fattispecie in cui dei cocci di bottiglia erano stati utilizzati come arma impropria). Infine, che anche i sassi possano ritenersi alla stregua di armi improprie è acquisizione altrettanto consolidata della giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 5, n. 43348 del 10/07/2008, P.G. in proc. Massimi, Rv. 241669 – 01: «in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d'arma impropria»). 5. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di OR MI è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Non può ritenersi, infatti, dotata di qualsivoglia pregio l’accennata prefigurazione della connivenza non punibile (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, P.g. in proc. Mazzotta e altro, Rv. 254735 – 01: «nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa»: fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza che qualificava come ipotesi di mera connivenza passiva non punibile la condotta di colui che trasportava con l'autovettura in un luogo appartato la vittima ed i suoi assassini e, dopo aver assistito passivamente ad una serie di azioni violente, abbandonava la vittima medesima quando era ancora in vita ed in condizione di essere aiutata). Come incisivamente osservato dalla Corte distrettuale, le frasi pronunciate dal ricorrente nel contesto delle azioni minacciose riscontrate dalle dichiarazioni delle persone offese, su cui v. retro, sub 3 , rafforzando il proposito criminoso del correo e la forza intimidatrice del gruppo (v. Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284 – 01), configurano un caso tipico di ricorrenza del ritenuto concorso nel tentato reato ascritto. Deve ritenersi, pertanto, correttamente applicato al caso di specie il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, «è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune» (Sez. 6, n. 6 46309 del 09/10/2012, P.g. in proc. Angotti, Rv. 253984 – 01). 6. Il sesto motivo nell’interesse di AN MO è inammissibile, in quanto aspecifico. Omettendo il confronto con quanto adeguatamente argomentato dal giudice di primo grado il quale, riferendosi allo stadio piuttosto avanzato del tentativo estorsivo, aveva dato conto, in motivazione, delle ragioni della determinazione assunta , il ricorrente reitera, in tal sede, la censura, ma in maniera del tutto oppositiva, senza cioè contrastare effettivamente gli argomenti valorizzati dai giudici di merito per giustificare la mancata riduzione massima della pena per il tentativo. Decisione, quest’ultima, che, al pari delle più generali determinazioni del giudice in tema di graduazione della pena (già determinata sulla base sanzionatoria del delitto tentato e pienamente rientrante nei parametri di legge), rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende l’inammissibile della censura in esame, posto che la decisione in esame non deriva né da mero arbitrio, né da ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Del pari corroborato da valide argomentazioni è il diniego della lieve entità del fatto, alla luce dell’evidenziata assenza di concreti elementi positivi (v. p. 7 dell’impugnata sentenza), su cui basare la concessione l’invocata circostanza attenuante. Può soltanto aggiungersi che già il motivo di appello si connotava per la totale genericità della richiesta, basata sul mero richiamo alla decisione di Corte cost. n. 120 del 15 giugno 2023 e sull’asserita scarsa offensività della condotta, estrinsecatasi, secondo la difesa, in “parole dette senza alcuna convinzione”. A dispetto dell’assenza di specificità della doglianza, la Corte territoriale ha fornito, come già ricordato, adeguata motivazione circa le ragioni del diniego. 7. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. 8. Gli imputati sono condannati, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RA AT e IO EP, che, tenuto conto del livello di complessità della vicenda in esame, si liquidano in complessivi euro 3.786,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e 7 della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RA AT e IO EP che liquida in complessivi euro 3686,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8