CASS
Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2023, n. 47158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47158 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN BR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 03/03/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini con sentenza emessa il 3 marzo 2023 (motivazione contestuale) ha, su richiesta delle parti, applicato a AN BR la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 TU Stup., in relazione alla detenzione, a fini di cessione, di oltre 1 kg di cocaina. Con detta sentenza ha anche disposto la confisca del denaro in sequestro nonché la distruzione dello stupefacente e del materiale sequestrato 2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo due motivi: 1) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73; 2) l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca;
in particolare, nel ricorso si precisa che la doglianza non riguarda la droga - ovviamente - e il denaro, ma "altri oggetti suscettibili di Penale Sent. Sez. 6 Num. 47158 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 31/10/2023 valutazione economica, n. 1 elettrodomestico frullatore ad immersione, marca Silver Crest, 1 macchina per il sottovuoto neo marca Foodsaver, n. 1 apparecchio elettronico Micro-point per la rivelazione di microspie". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La contestazione a carico dello AN concerne la detenzione, a fini di cessione, di oltre un chilogrammo di cocaina (quantità obiettivamente rilevante, già di per sé non compatibile con la fattispecie invocata dal ricorrente). Per di più, su detta imputazione - rubricata come violazione dell'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 - le parti hanno "patteggiato", non chiedendo al giudice alcuna riqualificazione del fatto. Pertanto, non sussistono, neppure in astratto, i presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01, che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha disposto "la confisca del denaro in sequestro, con distruzione dello stupefacente e materiale sequestrato". Il ricorrente - non contestando il provvedimento ablatorio relativo al denaro sequestrato né, ovviamente, la disposta distruzione dello stupefacente, si duole della confisca dell'ulteriore materiale (in particolare, un elettrodomestico frullatore ad immersione, una macchina per il sottovuoto, un apparecchio elettronico per la rivelazione di microspie). Nel ricorso si sostiene che "il concetto di materiale è piuttosto vago" e che il giudice "avrebbe dovuto motivare sensibilmente a riguardo evidenziando che la confisca si estende alle buste ed ai ritagli di plastica serviti per confezionare la droga ma non invece ad altri oggetti, suscettibili di valutazione economica" (ossia quelli suindicati), rilevando altresì che questi "debbono essere sottratti dal meccanismo ablativo perchè il Giudice di primo grado non ha inteso motivar specificatamente al riguardo". Tali deduzioni risultano generiche e non tengono conto delle circostanze che con la sentenza relativa a "patteggiamento allargato" (quale quella in oggetto) è possibile disporre la confisca anche al di fuori dei casi in cui essa è obbligatoria e che dal capo di imputazione risulta che detto materiale è finalizzato al compimento dell'illecita attività. In riferimento a tale secondo aspetto, questa Corte ha precisato che «in tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione 2 giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale» (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Pg in proc. Recinelli, Rv. 260335 - 01). Pertanto, la qualificazione del materiale sequestrato - così come cristallizzata nell'imputazione - non è suscettibile di rivisitazione e le deduzioni del ricorrente, che vorrebbero ricondurre tale somma ad una provenienza lecita, risultano per tale motivo infondate. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini con sentenza emessa il 3 marzo 2023 (motivazione contestuale) ha, su richiesta delle parti, applicato a AN BR la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 TU Stup., in relazione alla detenzione, a fini di cessione, di oltre 1 kg di cocaina. Con detta sentenza ha anche disposto la confisca del denaro in sequestro nonché la distruzione dello stupefacente e del materiale sequestrato 2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo due motivi: 1) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73; 2) l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca;
in particolare, nel ricorso si precisa che la doglianza non riguarda la droga - ovviamente - e il denaro, ma "altri oggetti suscettibili di Penale Sent. Sez. 6 Num. 47158 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 31/10/2023 valutazione economica, n. 1 elettrodomestico frullatore ad immersione, marca Silver Crest, 1 macchina per il sottovuoto neo marca Foodsaver, n. 1 apparecchio elettronico Micro-point per la rivelazione di microspie". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La contestazione a carico dello AN concerne la detenzione, a fini di cessione, di oltre un chilogrammo di cocaina (quantità obiettivamente rilevante, già di per sé non compatibile con la fattispecie invocata dal ricorrente). Per di più, su detta imputazione - rubricata come violazione dell'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 - le parti hanno "patteggiato", non chiedendo al giudice alcuna riqualificazione del fatto. Pertanto, non sussistono, neppure in astratto, i presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01, che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha disposto "la confisca del denaro in sequestro, con distruzione dello stupefacente e materiale sequestrato". Il ricorrente - non contestando il provvedimento ablatorio relativo al denaro sequestrato né, ovviamente, la disposta distruzione dello stupefacente, si duole della confisca dell'ulteriore materiale (in particolare, un elettrodomestico frullatore ad immersione, una macchina per il sottovuoto, un apparecchio elettronico per la rivelazione di microspie). Nel ricorso si sostiene che "il concetto di materiale è piuttosto vago" e che il giudice "avrebbe dovuto motivare sensibilmente a riguardo evidenziando che la confisca si estende alle buste ed ai ritagli di plastica serviti per confezionare la droga ma non invece ad altri oggetti, suscettibili di valutazione economica" (ossia quelli suindicati), rilevando altresì che questi "debbono essere sottratti dal meccanismo ablativo perchè il Giudice di primo grado non ha inteso motivar specificatamente al riguardo". Tali deduzioni risultano generiche e non tengono conto delle circostanze che con la sentenza relativa a "patteggiamento allargato" (quale quella in oggetto) è possibile disporre la confisca anche al di fuori dei casi in cui essa è obbligatoria e che dal capo di imputazione risulta che detto materiale è finalizzato al compimento dell'illecita attività. In riferimento a tale secondo aspetto, questa Corte ha precisato che «in tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione 2 giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale» (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Pg in proc. Recinelli, Rv. 260335 - 01). Pertanto, la qualificazione del materiale sequestrato - così come cristallizzata nell'imputazione - non è suscettibile di rivisitazione e le deduzioni del ricorrente, che vorrebbero ricondurre tale somma ad una provenienza lecita, risultano per tale motivo infondate. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.