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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10003/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via V.E.
Orlando nr. 56 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emmanuele che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale res. CP_1 CodiceFiscale_2 in Sankt Augustin (Germania) via Frankfurter Str. 2 elettivamente domiciliato in Catania via
Dalmazia n.95 presso lo studio dell'Avv. Palma Maria Di Bella che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Kaysersbergerstrasse n. 37, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Serafina Calì, presso il cui studio sito in Gravina di Catania (CT), via Paolo Orsi n.16, è elettivamente domiciliata;
Convenuta
pagina 1 di 7 ------------
Conclusioni
All'udienza del 31 marzo 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva che, a Parte_1 mezzo dell'atto pubblico del 6 agosto 2021 in notar n. 118 Persona_1
Rep., trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Catania il 17/08/2020 ai nn 33204/20944,
aveva trasferito a il diritto di proprietà afferente Controparte_2 CP_1 all'appezzamento di terreno sito in Maletto, c.da Fontana Murata, esteso catastalmente mq.
28.286, con tre soprastanti fabbricati diruti, identificato al N.C.T. del Comune di Maletto, al fg.
14 part.lla 143, porz. AA, AB e AC ed i fabbricati sono censiti nel catasto fabbricati al fg. 14 part.lle 125, 126 e 127 unità collabenti. Riferiva che, in quanto coltivatrice agricola e proprietaria del fondo confinante, era titolare del diritto di prelazione e riscatto ai sensi dell'art. 7 L. 817/1971. Chiedeva, in tal veste, la dichiarazione dell'intervenuto acquisto del diritto reale in suo favore, all'uopo denunciando che la parte alienante non aveva proceduto alla prescritta comunicazione.
Integratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha opposto la Controparte_2 mancata sottoscrizione dell'atto di citazione e, con essa, in uno alla decadenza dal termine annuale, la carenza della dichiarazione unilaterale recettizia idonea ad integrare l'esercizio del diritto potestativo di prelazione, senza il quale giammai avrebbesi potuto consolidare l'acquisto del fondo. Denunciava, nel merito, la assenza dei requisiti di legge condizionanti l'esercizio del diritto. Chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni per Pt_1 responsabilità aggravata.
Con distinta comparsa di costituzione e risposta si è costituito anche il quale CP_1 ha contestato il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, ha Parte_1
pagina 2 di 7 riproposto le medesime difese della convenuta quanto alla carenza dei requisiti di CP_2 legge. Chiedeva, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna di parte alienante, oltre che al risarcimento del danno, al rimborso della complessiva somma di €. 82.000,00, in essi compresi €. 70.000,00 in restituzione del prezzo di acquisto, ed €.
12.000,00 quali spese del contratto.
Con l'ordinanza del 24 marzo 2023 l'adito Giudice disponeva CTU tecnico-estimativa.
La causa, all'udienza del 31 marzo 2025, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
-----------
Motivi della decisione
La prelazione legale agraria ha la funzione di realizzare, nella concorrenza dei requisiti di legge, il trasferimento del diritto reale dominicale che il proprietario ha concordato con il terzo in favore del coltivatore agrario, in quanto tale, titolare del diritto potestativo di sostituirsi nel negozio di alienazione.
La relativa domanda postula necessariamente la dichiarazione negoziale di riscatto.
Con le difese opposte in via pregiudiziale contesta che Controparte_2 Parte_1 abbia esercitato validamente il diritto potestativo di riscatto dell'immobile agricolo sul
[...] rilievo che l'atto di citazione non è stato sottoscritto personalmente da essa retraente e che giammai potrebbesi riferire a lei il suo contenuto sostanziale, in quanto la procura al difensore
è stata rilasciata in data anteriore.
L'eccezione è fondata.
Il riscatto nella materia agraria, integrando un diritto potestativo, si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente ex lege l'acquisto dell'immobile a favore del retraente, e tale dichiarazione può essere effettuata anche con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto.
pagina 3 di 7 In tale seconda ipotesi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.,
n. 10218/2001; Cass., n. 6465/96; Cass., n. 4173/95), è conforme nel ritenere che la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in calce od a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di riscattare l'immobile, in quanto la parte con la sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto.
Diversamente, qualora sia stata conferita al difensore la procura generale alle liti, la dichiarazione di retratto, contenuta nell'atto di citazione redatto e sottoscritto dal solo difensore, non è idonea a produrre l'effetto sostanziale traslativo, che di essa è proprio, per la mancanza della legittimazione sostanziale nel difensore medesimo.
Per quel che concerne, tuttavia, la procura speciale - eccettuati i casi di contestualità tra mandato ad litem e redazione della citazione medesima, per i quali deve sempre presumersi che la procura sia stata rilasciata per l'atto già predisposto, per cui la domanda giudiziale, direttamente riferibile alla parte, deve ritenersi espressione anche della volontà del conferente di avvalersi del diritto alla prelazione - occorre distinguere le altre due diverse ipotesi del conferimento dell'incarico al difensore avvenuto in data successiva alla redazione ed alla notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., comma 2 e del conferimento effettuato in data anteriore alla redazione della citazione medesima e senza che nel testo della procura risulti anche la manifestazione di volontà della parte di riscatto dell'immobile determinato.
Nel caso di procura rilasciata in data successiva alla notificazione della citazione, la situazione, dal punto di vista sostanziale, viene ad essere analoga alla ratifica dell'atto compiuto dal rappresentante senza potere, sicché, venendo il mandato a confermare e fare proprio, da parte del titolare del diritto, il manifestato intento di riscattare l'immobile, l'esercizio di detto diritto deve intendersi idoneamente esercitato dal soggetto legittimato.
Nell'ipotesi, invece, in cui il rilascio della procura a margine abbia preceduto la redazione della citazione, non potendo in tal caso valere la presunzione riferibile alla diversa situazione della contestualità, a decidere se la citazione costituisca atto personale scritto del conduttore, idoneo all'esercizio del diritto di riscatto, non potrà che venire all'evidenza il tenore proprio del mandato, nel senso che se da esso si evince anche la volontà dell'esercizio del diritto, questo pagina 4 di 7 è da ritenere validamente fatto valere;
mentre se la procura contiene l'espressione della sola volontà di conferire al difensore la rappresentanza in giudizio, senza altra indicazione dell'oggetto e dei limiti del giudizio da introdurre, ciò non è sufficiente a fare ritenere in concreto sussistente la manifestazione per iscritto della volontà di riscatto.
Del resto, poiché è pacifico che il rilascio della procura a margine dell'atto di citazione non richiede formule solenni ed espresse in termini tassativi, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà ed essendo, perciò, possibile che la procura ad litem non integri anche una procura ad negotia, in caso di anteriorità del mandato speciale rispetto alla redazione della citazione è indispensabile l'indagine diretta a verificare se con la procura la parte abbia attribuito al suo difensore anche poteri sostanziali.
Tutto ciò posto in punto di diritto, ritiene il Tribunale che, nella data fattispecie, non possa dirsi esercitato ritualmente il diritto potestativo di riscatto di cui vanta la Parte_1 titolarità.
Gli elementi in fatto determinanti ai fini della decisione sono i seguenti: a) il mandato alle liti risulta conferito in data 15 giugno 2021, b) la citazione è stata redatta in data 12 luglio
2021, c) la procura si è limitata a conferire il potere di rappresentanza e difesa “nel giudizio di impugnazione dell'atto di compravendita in notar del 6 agosto Persona_1
2020 n. 118 racc. 80 con il quale ha venduto a il terreno e i Controparte_2 CP_1 fabbricati (unità collabenti) ivi indicati”.
Ebbene, dalla tempistica è dato, innanzitutto, di inferire che, allorquando venne rilasciata la procura alle liti, non conosceva il contenuto dell'atto di citazione, per Parte_1 vero ancora da redigersi, di talchè in nessun caso la formulazione della domanda di prelazione può ricondursi per relationem alla retraente, titolare del diritto.
Il vero è tuttavia che l'intento di riscattare non è inferibile nemmeno dal contenuto della procura alle liti.
Rimarcato, una volta di più, che la prelazione legale agraria ha la funzione di realizzare, nella concorrenza dei requisiti di legge, il trasferimento autoritativo del diritto reale dominicale che il proprietario ha concordato con il terzo in favore del coltivatore agrario retraente, ritiene il Tribunale che il mero riferimento al “giudizio di impugnazione” del contratto di pagina 5 di 7 compravendita non si appalesa idoneo ad integrare la necessaria dichiarazione a contenuto negoziale che postula, oltre che la spendita della veste giuridica di legittimazione, la chiara manifestazione di volontà dal contenuto positivo, nel senso di volere appropriarsi degli effetti sostanziali del contratto di alienazione rispetto al quale si esplica il diritto di prelazione.
Essa invero non contiene alcun accenno alla volontà di riscatto, ma solo l'intenzione di esercitare una azione oppositiva che tuttavia può in ipotesi trovare fondamento in plurime ragioni, di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, piuttosto che di vizio funzionale, afferente al sinallagma contrattuale, ma che, di per sé, è priva di qualsivoglia valenza di dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale solo si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la domanda.
Ne viene il superamento dei profili afferenti al merito della controversia e l'assorbimento della domanda di rivalsa pur proposta da per la denegata ipotesi di accoglimento CP_1 della domanda attorea.
Le ragioni della decisione, afferenti a meri profili ermeneutici, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. Non ricorrono le condizioni legittimanti la condanna ex art. 93 cpc, sì come formulata dalla difesa di . Controparte_2
Le spese di CTU restano a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10003/2021
RG, così statuisce: rigetta la domanda formulata da . Parte_1
Compensa le spese processuali.
Le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 4 agosto 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10003/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via V.E.
Orlando nr. 56 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emmanuele che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale res. CP_1 CodiceFiscale_2 in Sankt Augustin (Germania) via Frankfurter Str. 2 elettivamente domiciliato in Catania via
Dalmazia n.95 presso lo studio dell'Avv. Palma Maria Di Bella che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Kaysersbergerstrasse n. 37, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Serafina Calì, presso il cui studio sito in Gravina di Catania (CT), via Paolo Orsi n.16, è elettivamente domiciliata;
Convenuta
pagina 1 di 7 ------------
Conclusioni
All'udienza del 31 marzo 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva che, a Parte_1 mezzo dell'atto pubblico del 6 agosto 2021 in notar n. 118 Persona_1
Rep., trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Catania il 17/08/2020 ai nn 33204/20944,
aveva trasferito a il diritto di proprietà afferente Controparte_2 CP_1 all'appezzamento di terreno sito in Maletto, c.da Fontana Murata, esteso catastalmente mq.
28.286, con tre soprastanti fabbricati diruti, identificato al N.C.T. del Comune di Maletto, al fg.
14 part.lla 143, porz. AA, AB e AC ed i fabbricati sono censiti nel catasto fabbricati al fg. 14 part.lle 125, 126 e 127 unità collabenti. Riferiva che, in quanto coltivatrice agricola e proprietaria del fondo confinante, era titolare del diritto di prelazione e riscatto ai sensi dell'art. 7 L. 817/1971. Chiedeva, in tal veste, la dichiarazione dell'intervenuto acquisto del diritto reale in suo favore, all'uopo denunciando che la parte alienante non aveva proceduto alla prescritta comunicazione.
Integratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha opposto la Controparte_2 mancata sottoscrizione dell'atto di citazione e, con essa, in uno alla decadenza dal termine annuale, la carenza della dichiarazione unilaterale recettizia idonea ad integrare l'esercizio del diritto potestativo di prelazione, senza il quale giammai avrebbesi potuto consolidare l'acquisto del fondo. Denunciava, nel merito, la assenza dei requisiti di legge condizionanti l'esercizio del diritto. Chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni per Pt_1 responsabilità aggravata.
Con distinta comparsa di costituzione e risposta si è costituito anche il quale CP_1 ha contestato il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, ha Parte_1
pagina 2 di 7 riproposto le medesime difese della convenuta quanto alla carenza dei requisiti di CP_2 legge. Chiedeva, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna di parte alienante, oltre che al risarcimento del danno, al rimborso della complessiva somma di €. 82.000,00, in essi compresi €. 70.000,00 in restituzione del prezzo di acquisto, ed €.
12.000,00 quali spese del contratto.
Con l'ordinanza del 24 marzo 2023 l'adito Giudice disponeva CTU tecnico-estimativa.
La causa, all'udienza del 31 marzo 2025, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
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Motivi della decisione
La prelazione legale agraria ha la funzione di realizzare, nella concorrenza dei requisiti di legge, il trasferimento del diritto reale dominicale che il proprietario ha concordato con il terzo in favore del coltivatore agrario, in quanto tale, titolare del diritto potestativo di sostituirsi nel negozio di alienazione.
La relativa domanda postula necessariamente la dichiarazione negoziale di riscatto.
Con le difese opposte in via pregiudiziale contesta che Controparte_2 Parte_1 abbia esercitato validamente il diritto potestativo di riscatto dell'immobile agricolo sul
[...] rilievo che l'atto di citazione non è stato sottoscritto personalmente da essa retraente e che giammai potrebbesi riferire a lei il suo contenuto sostanziale, in quanto la procura al difensore
è stata rilasciata in data anteriore.
L'eccezione è fondata.
Il riscatto nella materia agraria, integrando un diritto potestativo, si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente ex lege l'acquisto dell'immobile a favore del retraente, e tale dichiarazione può essere effettuata anche con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto.
pagina 3 di 7 In tale seconda ipotesi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.,
n. 10218/2001; Cass., n. 6465/96; Cass., n. 4173/95), è conforme nel ritenere che la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in calce od a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di riscattare l'immobile, in quanto la parte con la sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto.
Diversamente, qualora sia stata conferita al difensore la procura generale alle liti, la dichiarazione di retratto, contenuta nell'atto di citazione redatto e sottoscritto dal solo difensore, non è idonea a produrre l'effetto sostanziale traslativo, che di essa è proprio, per la mancanza della legittimazione sostanziale nel difensore medesimo.
Per quel che concerne, tuttavia, la procura speciale - eccettuati i casi di contestualità tra mandato ad litem e redazione della citazione medesima, per i quali deve sempre presumersi che la procura sia stata rilasciata per l'atto già predisposto, per cui la domanda giudiziale, direttamente riferibile alla parte, deve ritenersi espressione anche della volontà del conferente di avvalersi del diritto alla prelazione - occorre distinguere le altre due diverse ipotesi del conferimento dell'incarico al difensore avvenuto in data successiva alla redazione ed alla notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., comma 2 e del conferimento effettuato in data anteriore alla redazione della citazione medesima e senza che nel testo della procura risulti anche la manifestazione di volontà della parte di riscatto dell'immobile determinato.
Nel caso di procura rilasciata in data successiva alla notificazione della citazione, la situazione, dal punto di vista sostanziale, viene ad essere analoga alla ratifica dell'atto compiuto dal rappresentante senza potere, sicché, venendo il mandato a confermare e fare proprio, da parte del titolare del diritto, il manifestato intento di riscattare l'immobile, l'esercizio di detto diritto deve intendersi idoneamente esercitato dal soggetto legittimato.
Nell'ipotesi, invece, in cui il rilascio della procura a margine abbia preceduto la redazione della citazione, non potendo in tal caso valere la presunzione riferibile alla diversa situazione della contestualità, a decidere se la citazione costituisca atto personale scritto del conduttore, idoneo all'esercizio del diritto di riscatto, non potrà che venire all'evidenza il tenore proprio del mandato, nel senso che se da esso si evince anche la volontà dell'esercizio del diritto, questo pagina 4 di 7 è da ritenere validamente fatto valere;
mentre se la procura contiene l'espressione della sola volontà di conferire al difensore la rappresentanza in giudizio, senza altra indicazione dell'oggetto e dei limiti del giudizio da introdurre, ciò non è sufficiente a fare ritenere in concreto sussistente la manifestazione per iscritto della volontà di riscatto.
Del resto, poiché è pacifico che il rilascio della procura a margine dell'atto di citazione non richiede formule solenni ed espresse in termini tassativi, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà ed essendo, perciò, possibile che la procura ad litem non integri anche una procura ad negotia, in caso di anteriorità del mandato speciale rispetto alla redazione della citazione è indispensabile l'indagine diretta a verificare se con la procura la parte abbia attribuito al suo difensore anche poteri sostanziali.
Tutto ciò posto in punto di diritto, ritiene il Tribunale che, nella data fattispecie, non possa dirsi esercitato ritualmente il diritto potestativo di riscatto di cui vanta la Parte_1 titolarità.
Gli elementi in fatto determinanti ai fini della decisione sono i seguenti: a) il mandato alle liti risulta conferito in data 15 giugno 2021, b) la citazione è stata redatta in data 12 luglio
2021, c) la procura si è limitata a conferire il potere di rappresentanza e difesa “nel giudizio di impugnazione dell'atto di compravendita in notar del 6 agosto Persona_1
2020 n. 118 racc. 80 con il quale ha venduto a il terreno e i Controparte_2 CP_1 fabbricati (unità collabenti) ivi indicati”.
Ebbene, dalla tempistica è dato, innanzitutto, di inferire che, allorquando venne rilasciata la procura alle liti, non conosceva il contenuto dell'atto di citazione, per Parte_1 vero ancora da redigersi, di talchè in nessun caso la formulazione della domanda di prelazione può ricondursi per relationem alla retraente, titolare del diritto.
Il vero è tuttavia che l'intento di riscattare non è inferibile nemmeno dal contenuto della procura alle liti.
Rimarcato, una volta di più, che la prelazione legale agraria ha la funzione di realizzare, nella concorrenza dei requisiti di legge, il trasferimento autoritativo del diritto reale dominicale che il proprietario ha concordato con il terzo in favore del coltivatore agrario retraente, ritiene il Tribunale che il mero riferimento al “giudizio di impugnazione” del contratto di pagina 5 di 7 compravendita non si appalesa idoneo ad integrare la necessaria dichiarazione a contenuto negoziale che postula, oltre che la spendita della veste giuridica di legittimazione, la chiara manifestazione di volontà dal contenuto positivo, nel senso di volere appropriarsi degli effetti sostanziali del contratto di alienazione rispetto al quale si esplica il diritto di prelazione.
Essa invero non contiene alcun accenno alla volontà di riscatto, ma solo l'intenzione di esercitare una azione oppositiva che tuttavia può in ipotesi trovare fondamento in plurime ragioni, di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, piuttosto che di vizio funzionale, afferente al sinallagma contrattuale, ma che, di per sé, è priva di qualsivoglia valenza di dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale solo si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la domanda.
Ne viene il superamento dei profili afferenti al merito della controversia e l'assorbimento della domanda di rivalsa pur proposta da per la denegata ipotesi di accoglimento CP_1 della domanda attorea.
Le ragioni della decisione, afferenti a meri profili ermeneutici, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. Non ricorrono le condizioni legittimanti la condanna ex art. 93 cpc, sì come formulata dalla difesa di . Controparte_2
Le spese di CTU restano a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10003/2021
RG, così statuisce: rigetta la domanda formulata da . Parte_1
Compensa le spese processuali.
Le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 4 agosto 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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