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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10403 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato VINCENZO D'ERCOLE, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 02/12/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi Parte_1
, nata in [...] il [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1
1 , nato il [...] in [...], cod. fisc. Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separati;
C.F._2
2)Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3)con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale è rimasto Controparte_1 contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata dal marito da circa cinque anni, e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla ricorrente, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare.
4. Posto che non sussistono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
Izvoarele (ROMANIA), il 26/03/1965, e n. a Mzem Controparte_1
2 NH (MAROCCO), il 22/04/1981 (matrimonio contratto a AT (PO) il
16/01/2017, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AT (PO) al n. 3, parte 1, anno 2017);
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10403 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato VINCENZO D'ERCOLE, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 02/12/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi Parte_1
, nata in [...] il [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1
1 , nato il [...] in [...], cod. fisc. Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separati;
C.F._2
2)Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3)con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale è rimasto Controparte_1 contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata dal marito da circa cinque anni, e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla ricorrente, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare.
4. Posto che non sussistono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
Izvoarele (ROMANIA), il 26/03/1965, e n. a Mzem Controparte_1
2 NH (MAROCCO), il 22/04/1981 (matrimonio contratto a AT (PO) il
16/01/2017, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AT (PO) al n. 3, parte 1, anno 2017);
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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