Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3763
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Sentenza 21 ottobre 2015

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In tema di revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia, ai fini della valutazione della compatibilità di comportamenti che abbiano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali con la prosecuzione della misura, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione.

La revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca, che il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato, senza considerare il complessivo andamento della misura ed il grado di rieducazione raggiunto dall'interessato, ma sulla base soltanto di un episodio di lesioni lievi, per il quale l'imputato era stato, peraltro, prosciolto per remissione di querela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3763
    Data del deposito : 21 ottobre 2015

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