Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia, ai fini della valutazione della compatibilità di comportamenti che abbiano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali con la prosecuzione della misura, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione.
La revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca, che il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato, senza considerare il complessivo andamento della misura ed il grado di rieducazione raggiunto dall'interessato, ma sulla base soltanto di un episodio di lesioni lievi, per il quale l'imputato era stato, peraltro, prosciolto per remissione di querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
.37 6 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez.2788/2015- Arturo Cortese CC 21/10/2015 Adet Toni Novik R.G.N. 53732/2014 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - Monica Boni Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SS SQ, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 07/10/2014 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Pinelli, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare nei riguardi di SS SQ, collaboratore di giustizia tuttora sottoposto a speciale programma di protezione, per comportamento, contrario alla legge, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura, applicata con ordinanza dello stesso Tribunale del 23 febbraio 2000, ai sensi degli artt. 47-ter Ord. Pen. e 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, con successive modificazioni. др A fondamento della revoca il Tribunale ha posto il procedimento penale pendente nei confronti di SS per lesione volontaria in danno di un parcheggiatore, in ipotesi commessa il 27 ottobre 2011, di cui Magistrato di sorveglianza era stato informato solo il 19 febbraio 2014 dai Carabinieri addetti al controllo del collaboratore. Secondo il Tribunale l'episodio, oggetto di querela da parte del parcheggiatore in data 28 ottobre 2011 e di coeva querela contro il primo proposta dallo stesso SS, che aveva fornito una versione diametralmente opposta rispetto a quella della presunta persona offesa, doveva ricostruirsi in termini conformi a quelli denunciati dal parcheggiatore, essendo rimasta indimostrata e risultando inverosimile nonché smentita dagli esiti delle indagini la ricostruzione di SS. Quest'ultimo, il 27 ottobre 2011, a causa di una prolungata sosta non autorizzata nel parcheggio cittadino, era stato multato;
ne era scaturita una lite col parcheggiatore, degenerata, secondo la versione del querelante avallata dal Tribunale, in un'aggressione fisica di SS nei confronti del parcheggiatore, colpito con pugni e schiaffi. Tali percosse avevano provocato lesioni inizialmente giudicate guaribili in dieci giorni (policontusioni e trauma cranico non commotivo), ma determinanti successivamente un'invalidità temporanea totale di cinquanta giorni e parziale di ulteriori sessanta giorni per lesione meniscale con intervento di artroscopia e lesione neurologica al pollice destro. Ad avviso del Tribunale, la condotta come sopra descritta doveva ritenersi ancorata a solide fonti di prova che avevano già determinato il rinvio a giudizio di SS ed era incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, sia per la gravità intrinseca del fatto, sintomatica di mancata affrancazione del condannato, già esponente apicale del clan camorristico Alfieri, dalla violenza e aggressività manifestate nel corso della sua carriera criminale, costellata da gravissimi delitti;
sia per la condotta di SS successiva al fatto, connotata dalla pervicace negazione della perpetrata aggressione con un atteggiamento del tutto contrario alla corretta assunzione di responsabilità. Né era idonea ad incrinare il giudizio negativo la considerazione del lungo tempo già trascorso da SS in detenzione domiciliare senza aver dato adito a rilievi, al punto di ottenere dal Tribunale, ancora ignaro del fatto occorso il 27 ottobre 2011, provvedimento di prosecuzione della detenzione domiciliare con riguardo a titolo esecutivo sopravvenuto nell'anno 2013. E parimenti non ostativi alla revoca dovevano ritenersi il mantenuto programma speciale di protezione e l'assenza di violazioni nel tempo successivo all'ottobre 2011 fino alla data dell'udienza. 2 да 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione sia il SS personalmente sia tramite i suoi difensori di fiducia, avvocati Adriano Bellacosa e Giuseppe D'Alise con atti sostanzialmente conformi, che denunciano tre motivi.
2.1. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alle regole fissate negli artt. 47-ter, comma 6, Ord. Pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991. La revoca era stata disposta sulla base di una mera notizia di reato e sull'erroneo presupposto del deliberato rinvio a giudizio di SS, in realtà prosciolto per remissione di querela, previa riqualificazione del fatto come lesione lieve e non grave, giusta sentenza del Giudice per indagini preliminari del 3 novembre 2014, intervenuta pochi giorni dopo la decisione del Tribunale, emessa il precedente 7 ottobre, previo ingiustificato rigetto della richiesta difensiva di rinviare la definizione del procedimento in attesa della deliberazione del giudice penale sulla richiesta di rinvio a giudizio.
2.2. Il secondo motivo lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento sia all'esigenza di acquisire l'imminente provvedimento del giudice all'esito della disposta udienza preliminare, sia alla pur prospettata necessità di richiedere nuovo parere ed informazioni, rispettivamente, alla Procura nazionale antimafia e al Servizio centrale di protezione per la verifica della permanenza dei requisiti di ammissione di SS ai benefici penitenziari.
2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato con riguardo al travisamento del dato del rinvio a giudizio di SS, in realtà mai disposto;
alla irrilevanza attribuita al tempo trascorso in regolare esecuzione della detenzione domiciliare sia prima che dopo il presunto reato di lesione volontaria;
all'arbitraria sostituzione del Tribunale di sorveglianza al giudice penale nell'apprezzamento della fondatezza del reato di lesione volontaria, attribuito al collaboratore;
alla petizione di principio sostenuta nel provvedimento impugnato circa la frequenza di reazioni rabbiose dei cittadini multati nei confronti degli addetti al rispetto delle regole stradali, addotta a sostegno dell'inverosimiglianza della versione difensiva di SS;
alla stigmatizzazione del comportamento del collaboratore, post factum, nei confronti del parcheggiatore querelante, illegittimamente negando il diritto di SS di difendersi provando (e, al riguardo, significativa doveva ritenersi la richiesta del collaboratore, nella denuncia-querela a sua volta presentata il 28 ottobre 2011, di acquisire i filmati 3 др interessanti l'area di parcheggio al momento della lite, sulla base dei quali ricostruire la reale dinamica del fatto, purtroppo non più disponibili allorché furono richiesti dal pubblico ministero circa un mese dopo;
all'omessa valutazione del complessivo comportamento di SS, posto che la pretesa violazione attribuitagli era rimasta isolata nell'ambito di circa ventitré anni di regolare condotta come collaboratore di giustizia dal 1991 ad oggi, come riconosciuto anche recentemente dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, giusta documentazione allegata al ricorso.
3. Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 11 febbraio 2015, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché, a suo avviso, fondato su censure di merito non sindacabili nel giudizio di legittimità, a fronte di un provvedimento del Tribunale puntualmente e coerentemente motivato.
4. I difensori di fiducia di SS hanno depositato memoria difensiva in replica alle conclusioni del pubblico ministero, in cui insistono nella richiesta di accoglimento del ricorso, rimarcando in particolare il denunciato vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Non sussiste la denunciata violazione di legge con riguardo agli artt. 47 ter, comma 6, Ord. Pen. e 16 nonies d.l. n. 8 del 1991. La detenzione domiciliare cui può essere ammesso il collaboratore di giustizia in deroga alle disposizioni ordinarie, a norma dell'art. 16 nonies inserito dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, art. 14, nel d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, può essere revocata, oltre che nei casi specifici previsti dallo stesso art. 16 nonies, comma 7, ultimo periodo, che richiama gli articoli 13 quater e 16 septies del medesimo d.l. n. 8 del 1991, ossia per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione o per richiesta di revisione delle sentenze che abbiano applicato circostanze attenuanti in materia di collaborazione a soggetti rivelatisi immeritevoli di esse per dichiarazioni false o reticenti o per la successiva commissione di delitto per cui sia obbligatorio l'arresto in flagranza, anche nel caso, previsto in via generale dall'art. 47 ter, 4 ope comma 6, Ord. Pen., in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. E al riguardo è stato già affermato, proprio in tema di revoca della detenzione domiciliare, che, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, dep. 1996, Verderale, Rv. 203654). Ne discende, nel caso in esame, che alcuna illegittimità può ravvisarsi nella decisione del Tribunale per avere autonomamente valutato il comportamento del condannato in detenzione domiciliare come incompatibile con la prosecuzione della misura, prescindendo dall'esito del procedimento penale e prima della definizione di esso. In proposito va precisato che, come il presupposto delle condotte di collaborazione, ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve formare oggetto di accertamento ad opera del tribunale di sorveglianza richiesto dell'applicazione dei benefici, senza che a tal fine assuma rilievo l'eventuale provvedimento amministrativo di ammissione dell'interessato alle speciali misure di protezione, e ciò per l'autonomia voluta dal legislatore, pur nel previsto dialogo istituzionale, tra le valutazioni e deliberazioni riservate, rispettivamente, alle autorità giudiziarie e amministrative in tema di protezione di coloro che collaborano con la giustizia secondo le disposizioni di cui al capo II del d.l. n. 8 del 1991, cit., e le decisioni del tribunale di sorveglianza in tema di benefici penitenziari (Sez. 1, n. 25044 del 13/01/2012, Casella, Rv. 253334); analogamente e specularmente non sussiste, contrariamente all'assunto del ricorrente, un onere consultivo preventivo delle autorità competenti alla proposta, applicazione e controllo delle misure speciali di protezione, da parte del tribunale di sorveglianza che sia investito della valutazione del comportamento del collaboratore di giustizia in detenzione domiciliare, potenzialmente incompatibile con la prosecuzione della misura.
1.2. Sussiste, invece, il denunciato vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata ed esso assorbe la pur dedotta mancata assunzione di prova decisiva, la quale può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti 5 сре determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (c.f.r., ex multis, Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817). Nel caso in esame, invero, ricorre travisamento della prova per avere il Tribunale dato per certo il rinvio a giudizio di SS per il delitto di lesione volontaria, mentre tale rinvio non solo non è stato disposto, ma l'imputato è stato definitivamente prosciolto, previa derubricazione della lesione da grave e lieve, a seguito di remissione della querela. Al riguardo il ricorrente ha allegato copia della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, in data 3 novembre 2014, all'esito dell'udienza tenutasi nella stessa data, in cui il fatto ascritto è significativamente ridimensionato e derubricato nei termini suddetti, con la conseguente declaratoria di improcedibilità per remissione di querela. La valutazione del Tribunale circa il comportamento di SS, il 27 ottobre 2011, pur legittima nella sua autonomia rispetto allo sviluppo e agli esiti del procedimento penale, non si sottrae, quindi, a censura nella misura in cui muove da un dato storico processuale non rispondente a realtà, dando per certo il disposto rinvio a giudizio del collaboratore alla data del 7 ottobre 2014 di decisione sulla revoca, mentre all'epoca pendeva la sola richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero sfociata, pochi giorni dopo, nella sentenza di improcedibilità del Giudice dell'udienza preliminare. A tale vizio per travisamento di dato processuale di palese rilevanza si aggiunge un altro elemento di patologia motivazionale, pur denunciato dal ricorrente, costituito dall'omessa valutazione globale del comportamento del detenuto domiciliare nel corso dell'esecuzione ultradecennale della misura. Come osservato dal giudice delle leggi, i principi di colpevolezza, proporzionalità e individualizzazione della pena operano tanto nella determinazione quanto nell'esecuzione della pena che deve tendere alla rieducazione del reo, a norma dell'art. 27, comma terzo, Cost. (c.f.r. sentenze Corte cost. n. 306 del 1993, n. 299/1992; n. 203/1991; n. 282/1989; n. 343/1987; n. 50/1980). Ne discende che la revoca di un beneficio penitenziario postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, specie se storicamente problematico, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto. Nel caso di specie, per ammissione dello stesso Tribunale, il collaboratore di giustizia, SS, oltre ad avere reso un contributo particolarmente qualificato 6 que all'accertamento di gravissimi delitti, quale membro apicale di potente organizzazione camorristica, perciò ammesso a programma speciale di protezione fin dal 1991 senza soluzione di continuità, aveva presentato, con riguardo all'episodio lesivo per cui era stato querelato il 28 ottobre 2011, una controquerela nei confronti del suo accusatore, depositata nello stesso giorno, : sulla base di una descrizione del fatto che l'ordinanza impugnata definisce opposta rispetto a quella resa dalla presunta persona offesa. Tale situazione di contrasto dialettico avrebbe reso necessaria una particolare prudenza nella valutazione del rilievo da attribuire all'episodio di interesse e, comunque, avrebbe imposto un apprezzamento di esso non avulso dal percorso compiuto dal collaboratore nel corso del lungo periodo di detenzione domiciliare, sulla base delle relazioni delle autorità preposte alla vigilanza. Di tale valutazione unitaria e comparativa non vi è traccia nell'ordinanza impugnata, che ha circoscritto la sua analisi al singolo episodio del 27 ottobre 2011, optando per la maggiore attendibilità della ricostruzione resa dal parcheggiatore a sfavore dell'opposta versione del collaboratore circa la dinamica del litigio, senza considerare il complessivo andamento della misura e il grado di rieducazione già raggiunto dall'interessato, sbrigativamente annullato sulla base della sola violazione suddetta, per la quale, come si è detto, SS neppure era stato rinviato a giudizio al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza. Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato non si sottrae alla censura di omesso apprezzamento di tutti gli elementi rilevanti ai fini della revoca della misura alternativa alla detenzione, in corso di esecuzione nei confronti di collaboratore di giustizia da oltre un decennio senza alcun rilievo, recentemente prorogata e accompagnata, pur dopo la denunciata violazione, dal mantenimento delle speciali misure di protezione.
2. Per tale duplice vizio motivazionale, consistito nel travisamento dello stato del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente, indicato come rinviato a giudizio mentre era destinatario solo di richiesta di rinvio a giudizio, e nella limitazione del giudizio di revoca del beneficio al singolo episodio, oggetto di querela, connotato nella stessa descrizione accusatoria da dolo d'impeto, senza operare alcuna comparazione tra la gravità di esso e la condotta sociale e familiare dell'interessato nel corso della ultradecennale detenzione domiciliare trascorsa senza rilievo alcuno, con ininterrotta continuità delle speciali misure di protezione, si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma che provvederà uniformandosi alla presente sentenza. 7 фи
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo sorveglianza di Roma. Così deciso il 21/10/2015. Il consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzei၃၇ella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8 F esame al Tribunale di It presidente ঊ Arturo Cortese