Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2012, n. 38982
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Sentenza 21 settembre 2012

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La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e di mantenimento, diversamente da quel che avviene per la liberazione anticipata, deve tener conto dell'intero periodo di detenzione, purché congruo, senza che la valutazione della regolare condotta in carcere possa essere circoscritta temporalmente.

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 26062 del 09
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 1 Num. 26062 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: BONI MONICA SENTENZA sul ricorso proposto da: TALLARICO TOMMASO N. IL 01/08/1969 avverso l'ordinanza n. 20647/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO, del 15/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI; lette/matite le conclusioni del f'G Dott. cettilo c4c143.~ /14,4-uuto Uditi difenso Avv.; ,Z.444:141-,k,;:d2 c(fi4″1- Data Udienza: 09/05/2013 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 22 marzo 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Milano respingeva l'istanza proposta dal detenuto Tommaso Tallarico diretta ad ottenere la remissione del debito dell'ammontare di euro 1.856,52, maturato per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2012, n. 38982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38982
Data del deposito : 21 settembre 2012

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