Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e di mantenimento, diversamente da quel che avviene per la liberazione anticipata, deve tener conto dell'intero periodo di detenzione, purché congruo, senza che la valutazione della regolare condotta in carcere possa essere circoscritta temporalmente.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 26062 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26062 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: BONI MONICA SENTENZA sul ricorso proposto da: TALLARICO TOMMASO N. IL 01/08/1969 avverso l'ordinanza n. 20647/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO, del 15/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI; lette/matite le conclusioni del f'G Dott. cettilo c4c143.~ /14,4-uuto Uditi difenso Avv.; ,Z.444:141-,k,;:d2 c(fi4″1- Data Udienza: 09/05/2013 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 22 marzo 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Milano respingeva l'istanza proposta dal detenuto Tommaso Tallarico diretta ad ottenere la remissione del debito dell'ammontare di euro 1.856,52, maturato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2012, n. 38982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38982 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/09/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2465
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 2517/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 8/11/2011 del Magistrato di sorveglianza di Ancona n. 2131/2010.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
sentitala relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte, in persona del sostituto procuratore generale, dott. MURA TO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata in data 8 novembre 2011 il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di remissione del debito avanzata da TA TO, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, con riguardo alla somma di Euro 2.246,64 relativa alle spese processuali di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Lecce in data 31 maggio 2005. A ragione il Magistrato ha addotto l'Inesistenza del requisito della regolare condotta, integrante, insieme alle disagiate condizioni economiche, condizione necessaria della remissione del debito, richiamando i rapporti disciplinari subiti dal TA in date 20/12/2000, 16/02/2001 e 15/11/2002 quando era ristretto nella casa circondariale di Lecce, e il più recente rilievo disciplinare in data 23 agosto 2011 nella casa di reclusione di Fossombrone.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto impugnazione al Tribunale di sorveglianza, convertita in ricorso a questa Corte ex art. 568 c.p.p., comma 5, il TA personalmente, il quale evidenzia che il rilievo mossogli il 23 agosto 2011, all'esito dei chiarimenti da lui offerti al comitato di direzione dell'istituto, si era risolto con fa decisione di non luogo a procedere all'applicazione di alcuna sanzione disciplinare nei suoi confronti per estraneità al fatto contestatogli;
mentre gli altri rilievi disciplinari erano remoti nel tempo e non avevano precluso al Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del dicembre 2009, di riconoscergli il beneficio della liberazione anticipata con riguardo ad undici semestri, valutando positivamente la sua partecipazione all'opera di rieducazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, poiché l'ordinanza impugnata motiva in modo adeguato, esente da vizi logici e giuridici, l'inesistenza, nel caso in esame, di uno dei requisiti essenziali per l'ammissione del condannato detenuto al beneficio della remissione del debito, costituito dalla regolare condotta in carcere.
Nè la congruità della motivazione è inficiata dall'allegata esclusa applicazione di alcuna sanzione disciplinare a seguito del più recente rapporto subito dal TA il 23 agosto 2011, posto che l'ordinanza impugnata richiama precedenti rilievi che determinarono, invece, l'applicazione di sanzioni disciplinari, a carico del ricorrente, negli anni 2000, 2001 e 2002; mentre la pur allegata liberazione anticipata fruita dal TA per undici semestri, giusta ordinanza del Magistrato di sorveglianza del dicembre 2009, non risulta riferita ai semestri inficiati dalle predette sanzioni disciplinari e, in ogni caso, non elide la ritenuta insussistenza del requisito della regolare condotta intramuraria nel corso della subita detenzione per la condanna cui ineriscono le spese processuali delle quali è stata richiesta la remissione. Il D.P.R. 30 febbraio 2002, n. 115, art. 6, comma 2 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che, ai fini della remissione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento, postula la regolarità della condotta in istituto del condannato che è stato detenuto, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, comma 8, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), va riferito all'intero periodo di detenzione, purché congruo, che sia trascorso al tempo della domanda di remissione, la quale, corredata da idonea documentazione, può essere presentata fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese, mentre non è indicato il termine a partire dal quale essa è proponibile (Sez. 1, n. 23588 del 27/05/2008, dep. 11/06/2008, Senapa, Rv. 240204). Ne discende che, ai fini della remissione del debito non è prevista la possibilità di circoscrivere temporalmente la valutazione della regolare condotta in carcere, come è invece disposto per il beneficio della liberazione anticipata, semestralmente calcolato, il quale postula il diverso requisito dell'avere il condannato dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 54, comma 1, cit., e del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà); con la conseguenza che non è contraddittoria la positiva valutazione di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per un numero anche rilevante di semestri e, nel contempo, il rigetto della domanda di remissione del debito per Irregolarità della condotta dallo stesso tenuto in istituto nell'intero periodo di detenzione da valutare ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2 cit.. Nel caso in esame, pertanto, non è censurabile la motivazione del provvedimento impugnato che ha negato il beneficio per condotta non regolare del condannato nell'intero periodo di detenzione carceraria relativa al titolo di riferimento delle spese.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2012