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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CA IU, Presidente
IA AN, EL
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6178/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Codice fiscale_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTR220013144U GIOCHI-LOTTERIE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, la società Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. MTR220013144U, notificato in data 17.07.2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Territoriale Calabria, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria, riferito all'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. Indirizzo_1, per l'anno d'imposta 2022 (la società è coobligata in solido con Nominativo_1, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Royal Service Bet di Nominativo_1”, con sede legale in Reggio Calabria, Indirizzo_2).
Parte ricorrente, nel premettere che la controversia riguarda annualità interessata dall'intervento di riforma della L. n. 208/2015 - in relazione alla quale persistono orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti, ancora in difetto di decisioni della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - deduce, in via pregiudiziale: l'illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.
220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64; la discriminazione in riferimento all'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014, con richiesta di disapplicazione dell'art 1, comma 644 della legge n. 190/2014, ritenuta contraria al diritto dell'Unione Europea ex artt. 49 e 56 e ss.
TF (con derivata illegittimità degli avvisi di accertamento); l'illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015, trattandosi di imposta diretta, calcolata sui ricavi (incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali).
Nel merito deduce: 1) Violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett.
b), della legge n. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta; 2) Violazione dell'art. 1, comma
2, lett. B) della L. n. 288/1998, con riferimento al presupposto territoriale dell'Imposta; 3) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5-commi 1 e 6, comma 2, della legge n. 472/1997, 10-comma 3 della legge n.
212/2000, con riferimento all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Evidenzia, quindi, che con la legge n. 208/2015 l'Imposta Unica diventa imposta diretta, calcolata sui ricavi per le annualità successive al 2016; indi, rappresenta essere state indette tre gare per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse su rete fisica, dichiarate contrarie al diritto comunitario dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Gambelli, causa C-243/01, sentenza Placanica, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, cfr. sentenza Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, e sentenza Laezza causa C-375/14) e che, di seguito, non sono state indette ulteriori gare per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse su rete fisica e, con successivi provvedimenti legislativi, le concessioni esistenti sono state ripetutamente prorogate, creando ulteriori profili di discriminazione nei confronti degli operatori esteri già esclusi dal sistema concessorio italiano. Censura, quindi, l'avviso in quanto emesso in forza di una normativa (L. 220/2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita (cfr. art. 1, co 64 L. 220/2010), mentre Il bookmaker Ricorrente_1 svolge attività lecita nel territorio italiano, per come riconosciuto da più interventi giurisprudenziali;
inoltre, l'imposta unica non è applicabile per come interpretata dalla Legge 220/2010 nei confronti del bookmaker Ricorrente_1, essendo tenuti al pagamento della predetta imposta solo ed esclusivamente i punti vendita impegnati in attività di intermediazione “vietata” e, pertanto, illecita. Ancora, rappresenta che la società è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014, per cui va disapplicato l'art 1, comma 644 della legge n. 190/2014, contrario al diritto dell'Unione Europea ex artt. 49 e 56 e ss. TF, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento. Deduce, poi, l'illegittimità dell'atto opposto per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015, che ha stabilito, per come già detto, che l'Imposta Unica è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi;
quindi, non è stato applicato l'art. 1, comma 945 della citata legge, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale.
Con ulteriore e distinto motivo di censura, ampiamente articolato sotto diversi profili, rileva l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario ed ai principi costituzionali, con richiesta di disapplicazione (ai sensi degli artt. 288, terzo comma, TF e 4.3 TUE, nonché in forza dei principi di prevalenza del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri) delle disposizioni di cui all'art.1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, per evidente contrasto con l'art. 56 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, tenuto conto dell'intanto intervenuta giurisprudenza comunitaria in argomento.
La ricorrente chiede, quindi, la sospensione del giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TF.
Inoltre, evidenzia (con ulteriore richiesta di sospensione del giudizio ai fini di un eventuale incidente di costituzionalità) l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 3 del D. Lgs. n. 504/1998, come interpretati dall'art.
1 - commi 64 e 66 - lett. b) della Legge di Stabilità 2011, nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Di seguito, nel merito, deduce: 1) la violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta; 2) la violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'imposta; 3) la violazione degli artt.: 8 del D. Lgs. n. 546/1992; 5, 6 e 10 della legge n. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente e chiedendo di: rigettare tutte le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate;
respingere la richiesta di sospensione del giudizio con rinvio di interpretazione giurisprudenziale ex art. 267, secondo comma, TF, alla CGUE;
respingere la richiesta di sospensione del giudizio e di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del d.lgs 504/1998, dell'art.1, comma 644, lettera g) della legge
190/2014 e dell'art. 1, comma 945, della legge 208/2015, in relazione agli artt. 3,53 e 97 della Costituzione;
ritenere infondati, nel merito, i motivi di ricorso e per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di accertamento impugnato;
condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese, tenuto anche conto che il ricorso è sprovvisto dei requisiti di chiarezza e di sintesi normativamente previsti.
In data 7.1.2026 parte ricorrente ha depositato note illustrative (con allegate decisioni di Corti di Giustizia
Tributaria) nonchè precisazioni per l'udienza di discussione.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, assenti le parti, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Questa Corte evidenzia, in primis, come più Sezioni si siano già pronunciate su fattispecie omologhe, riferibili ad altre, diverse, annualità d'imposta, con decisioni che hanno costantemente ritenuto infondati i ricorsi proposti dalla società ricorrente in ordine alle varie censure sollevate anche con il gravame in trattazione.
Ci si riferisce, nello specifico, (non si tratta di indicazione esaustiva) alle decisioni nn. 3012/2023, 6351/2023,
788/2024, 4142/2024, 4339/2024, 9100/2024 e 4896/2025, ai cui condivisibili contenuti si rimanda anche per la presente fattispecie.
L'orientamento di questa Corte, infatti - dal quale non v'è ragione di discostarsi - innanzi tutto è costante nel senso di non ritenere necessario né un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea né una sospensione del processo ai fini di sollevare un incidente di costituzionalità della normativa applicata.
Su entrambi gli argomenti, contenuti anche nel ricorso in trattazione, è stato efficacemente statuito, infatti, dover essere disattesa, innanzi tutto, la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(ai sensi dell'art. 267-comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), della questione interpretativa prospettata in ricorso, tenuto conto che la stessa Corte UE si è già pronunciata sull'argomento.
Analogamente è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018, escludendo la violazione di precetti costituzionali. Va, inoltre, decisivamente evidenziato, anche con puntuale riferimento al merito delle questioni prospettate, che la materia è stata, di recente, oggetto di analitico approfondimento da parte della Corte di Cassazione con la decisione n. 5705/2024 del 4/03/2024, che ha esaminato una fattispecie sovrapponibile a quella in trattazione, originata dalla decisione della Commissione Tributaria regionale della Toscana n. 1436/01/2021, che aveva rigettato l'appello proposto dalla stessa società (odierna ricorrente) nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 569/03/2020 della
Commissione Tributaria provinciale di Firenze, che aveva respinto il ricorso proposto in primo grado.
E' utile, quindi, rappresentare il ragionamento del giudice di legittimità, trascrivendo, di seguito, significativo stralcio della decisione (punti dal n. 8 al n. 25 – pagg. 7-16):
” 8. Con il motivo in via “pregiudiziale” si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TF,
e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, commi 64 e 66, della legge di stabilità 2011. 9. Con il secondo motivo in via preliminare si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 504/1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., in merito alla insussistenza del presupposto impositivo. 10.
Con il primo motivo di merito si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo dell'imposta in capo al Centro Trasmissione Dati. 11. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998 in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto territoriale dell'imposta. Si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all'estero. 12. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TF, e dei principi del diritto dell'unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio del legittimo affidamento, con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3). 13.Il motivo pregiudiziale, il secondo motivo preliminare e i tre motivi di merito - da trattarsi unitariamente per connessione avendo tutti attinenza, sotto diversi profili, ai presupposti dell'imposta unica sulle scommesse – sono infondati per i motivi di seguito indicati.14.Le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio – anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudice di appello - sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa
Corte (da ultime: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153,
9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534;
Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 6-5, n. 29366 del 2022), che ha svolto le seguenti considerazioni.
Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all'istituzione dell'imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi «(...) debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (...)». Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio. Tale carattere permea, in termini sistematici, l'intera disciplina dei tributi sui giochi. Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l'art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che «Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate », ancorava il presupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito [«agli apparecchi (...) si applica un prelievo»]. Questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con «l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.», norma che, come modificata dall'art. 1 del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 60, prevedeva: «Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato». Tale disposizione, adoperando la parola « svolgono», aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco. Analogamente, in materia di IVA, dove l'art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco. È chiara, d'altra parte, la ratio di una simile impostazione: lo Stato ha interesse, sia fiscale che extrafiscale, a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio - ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento.15. Queste ragioni di ordine storico e sistematico caratterizzano il quadro normativo di riferimento, che è così articolato: - conformemente all'art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
l'art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; - a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze
[1]amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». 16. Il quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale. La Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della
Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. 17. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite.18. Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che, quanto al ricevitore, l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 19. In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del
D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge
13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011
» con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., «giacchè l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011»; quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della Legge 13 dicembre 2010 n.
220, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. 20. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2014 e che viene in rilievo soltanto la posizione del bookmaker, le complessive censure sono infondate.
Peraltro, non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker. La Corte
Costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. Ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021). 21. In ordine all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente", la responsabilità delle ricevitorie dei
"bookmaker" privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del "bookmaker " estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. 22. Quanto agli ulteriori profili della censura, che riguardano le prospettate frizioni col diritto unionale, l'infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale come sopra già illustrato. 23. Nella specie, sulla scorta della richiamata decisione della Corte Costituzionale, il giudice di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2014 in via solidale del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio. 24. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/ CE, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo è infondato. Al riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa;
effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del Giudice
Unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012), Metropol Spielsdtten
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschfinkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto
22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza,
l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche in questo caso non ricorrono gli estremi per l'accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Commissione di Giustizia ex art 267 TF. In questi termini, in ordine alla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala di recente Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7481 del 2022. 25.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2,
l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza. Il motivo è infondato. E' corretta la decisione del giudice del gravame che non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo (anno 2014) successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativa per le annualità in considerazione”.
Le argomentazioni superiormente esposte sono del tutto condivisibili e non appaiono scalfite, nel loro complesso e sui singoli punti in contestazione, dalle decisioni di merito, cui fa riferimento parte ricorrente, intanto intervenute in materia.
Ne consegue, perciò, ad avviso del Collegio, l'infondatezza dello spiegato ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Reggio
Calabria, 23.01.2026 Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Sebastiano Finocchiaro dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CA IU, Presidente
IA AN, EL
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6178/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Codice fiscale_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTR220013144U GIOCHI-LOTTERIE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, la società Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. MTR220013144U, notificato in data 17.07.2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Territoriale Calabria, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria, riferito all'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. Indirizzo_1, per l'anno d'imposta 2022 (la società è coobligata in solido con Nominativo_1, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Royal Service Bet di Nominativo_1”, con sede legale in Reggio Calabria, Indirizzo_2).
Parte ricorrente, nel premettere che la controversia riguarda annualità interessata dall'intervento di riforma della L. n. 208/2015 - in relazione alla quale persistono orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti, ancora in difetto di decisioni della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - deduce, in via pregiudiziale: l'illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.
220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64; la discriminazione in riferimento all'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014, con richiesta di disapplicazione dell'art 1, comma 644 della legge n. 190/2014, ritenuta contraria al diritto dell'Unione Europea ex artt. 49 e 56 e ss.
TF (con derivata illegittimità degli avvisi di accertamento); l'illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015, trattandosi di imposta diretta, calcolata sui ricavi (incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali).
Nel merito deduce: 1) Violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett.
b), della legge n. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta; 2) Violazione dell'art. 1, comma
2, lett. B) della L. n. 288/1998, con riferimento al presupposto territoriale dell'Imposta; 3) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5-commi 1 e 6, comma 2, della legge n. 472/1997, 10-comma 3 della legge n.
212/2000, con riferimento all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Evidenzia, quindi, che con la legge n. 208/2015 l'Imposta Unica diventa imposta diretta, calcolata sui ricavi per le annualità successive al 2016; indi, rappresenta essere state indette tre gare per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse su rete fisica, dichiarate contrarie al diritto comunitario dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Gambelli, causa C-243/01, sentenza Placanica, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, cfr. sentenza Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, e sentenza Laezza causa C-375/14) e che, di seguito, non sono state indette ulteriori gare per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse su rete fisica e, con successivi provvedimenti legislativi, le concessioni esistenti sono state ripetutamente prorogate, creando ulteriori profili di discriminazione nei confronti degli operatori esteri già esclusi dal sistema concessorio italiano. Censura, quindi, l'avviso in quanto emesso in forza di una normativa (L. 220/2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita (cfr. art. 1, co 64 L. 220/2010), mentre Il bookmaker Ricorrente_1 svolge attività lecita nel territorio italiano, per come riconosciuto da più interventi giurisprudenziali;
inoltre, l'imposta unica non è applicabile per come interpretata dalla Legge 220/2010 nei confronti del bookmaker Ricorrente_1, essendo tenuti al pagamento della predetta imposta solo ed esclusivamente i punti vendita impegnati in attività di intermediazione “vietata” e, pertanto, illecita. Ancora, rappresenta che la società è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014, per cui va disapplicato l'art 1, comma 644 della legge n. 190/2014, contrario al diritto dell'Unione Europea ex artt. 49 e 56 e ss. TF, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento. Deduce, poi, l'illegittimità dell'atto opposto per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015, che ha stabilito, per come già detto, che l'Imposta Unica è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi;
quindi, non è stato applicato l'art. 1, comma 945 della citata legge, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato in via principale.
Con ulteriore e distinto motivo di censura, ampiamente articolato sotto diversi profili, rileva l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario ed ai principi costituzionali, con richiesta di disapplicazione (ai sensi degli artt. 288, terzo comma, TF e 4.3 TUE, nonché in forza dei principi di prevalenza del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri) delle disposizioni di cui all'art.1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, per evidente contrasto con l'art. 56 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, tenuto conto dell'intanto intervenuta giurisprudenza comunitaria in argomento.
La ricorrente chiede, quindi, la sospensione del giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TF.
Inoltre, evidenzia (con ulteriore richiesta di sospensione del giudizio ai fini di un eventuale incidente di costituzionalità) l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 3 del D. Lgs. n. 504/1998, come interpretati dall'art.
1 - commi 64 e 66 - lett. b) della Legge di Stabilità 2011, nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
Di seguito, nel merito, deduce: 1) la violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'imposta; 2) la violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'imposta; 3) la violazione degli artt.: 8 del D. Lgs. n. 546/1992; 5, 6 e 10 della legge n. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente e chiedendo di: rigettare tutte le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate;
respingere la richiesta di sospensione del giudizio con rinvio di interpretazione giurisprudenziale ex art. 267, secondo comma, TF, alla CGUE;
respingere la richiesta di sospensione del giudizio e di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del d.lgs 504/1998, dell'art.1, comma 644, lettera g) della legge
190/2014 e dell'art. 1, comma 945, della legge 208/2015, in relazione agli artt. 3,53 e 97 della Costituzione;
ritenere infondati, nel merito, i motivi di ricorso e per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di accertamento impugnato;
condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese, tenuto anche conto che il ricorso è sprovvisto dei requisiti di chiarezza e di sintesi normativamente previsti.
In data 7.1.2026 parte ricorrente ha depositato note illustrative (con allegate decisioni di Corti di Giustizia
Tributaria) nonchè precisazioni per l'udienza di discussione.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, assenti le parti, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Questa Corte evidenzia, in primis, come più Sezioni si siano già pronunciate su fattispecie omologhe, riferibili ad altre, diverse, annualità d'imposta, con decisioni che hanno costantemente ritenuto infondati i ricorsi proposti dalla società ricorrente in ordine alle varie censure sollevate anche con il gravame in trattazione.
Ci si riferisce, nello specifico, (non si tratta di indicazione esaustiva) alle decisioni nn. 3012/2023, 6351/2023,
788/2024, 4142/2024, 4339/2024, 9100/2024 e 4896/2025, ai cui condivisibili contenuti si rimanda anche per la presente fattispecie.
L'orientamento di questa Corte, infatti - dal quale non v'è ragione di discostarsi - innanzi tutto è costante nel senso di non ritenere necessario né un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea né una sospensione del processo ai fini di sollevare un incidente di costituzionalità della normativa applicata.
Su entrambi gli argomenti, contenuti anche nel ricorso in trattazione, è stato efficacemente statuito, infatti, dover essere disattesa, innanzi tutto, la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(ai sensi dell'art. 267-comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), della questione interpretativa prospettata in ricorso, tenuto conto che la stessa Corte UE si è già pronunciata sull'argomento.
Analogamente è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018, escludendo la violazione di precetti costituzionali. Va, inoltre, decisivamente evidenziato, anche con puntuale riferimento al merito delle questioni prospettate, che la materia è stata, di recente, oggetto di analitico approfondimento da parte della Corte di Cassazione con la decisione n. 5705/2024 del 4/03/2024, che ha esaminato una fattispecie sovrapponibile a quella in trattazione, originata dalla decisione della Commissione Tributaria regionale della Toscana n. 1436/01/2021, che aveva rigettato l'appello proposto dalla stessa società (odierna ricorrente) nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 569/03/2020 della
Commissione Tributaria provinciale di Firenze, che aveva respinto il ricorso proposto in primo grado.
E' utile, quindi, rappresentare il ragionamento del giudice di legittimità, trascrivendo, di seguito, significativo stralcio della decisione (punti dal n. 8 al n. 25 – pagg. 7-16):
” 8. Con il motivo in via “pregiudiziale” si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TF,
e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, commi 64 e 66, della legge di stabilità 2011. 9. Con il secondo motivo in via preliminare si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 504/1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., in merito alla insussistenza del presupposto impositivo. 10.
Con il primo motivo di merito si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1 comma 66 L. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo dell'imposta in capo al Centro Trasmissione Dati. 11. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998 in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto territoriale dell'imposta. Si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l'imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all'estero. 12. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TF, e dei principi del diritto dell'unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio del legittimo affidamento, con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3). 13.Il motivo pregiudiziale, il secondo motivo preliminare e i tre motivi di merito - da trattarsi unitariamente per connessione avendo tutti attinenza, sotto diversi profili, ai presupposti dell'imposta unica sulle scommesse – sono infondati per i motivi di seguito indicati.14.Le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio – anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudice di appello - sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa
Corte (da ultime: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153,
9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534;
Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 6-5, n. 29366 del 2022), che ha svolto le seguenti considerazioni.
Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all'istituzione dell'imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi «(...) debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (...)». Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio. Tale carattere permea, in termini sistematici, l'intera disciplina dei tributi sui giochi. Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l'art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che «Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate », ancorava il presupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito [«agli apparecchi (...) si applica un prelievo»]. Questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con «l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.», norma che, come modificata dall'art. 1 del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 60, prevedeva: «Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato». Tale disposizione, adoperando la parola « svolgono», aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco. Analogamente, in materia di IVA, dove l'art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco. È chiara, d'altra parte, la ratio di una simile impostazione: lo Stato ha interesse, sia fiscale che extrafiscale, a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio - ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte - siano soggette al proprio ordinamento.15. Queste ragioni di ordine storico e sistematico caratterizzano il quadro normativo di riferimento, che è così articolato: - conformemente all'art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
l'art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; - a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze
[1]amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». 16. Il quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale. La Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della
Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. 17. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite.18. Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che, quanto al ricevitore, l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 19. In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del
D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge
13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011
» con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., «giacchè l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011»; quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della Legge 13 dicembre 2010 n.
220, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. 20. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2014 e che viene in rilievo soltanto la posizione del bookmaker, le complessive censure sono infondate.
Peraltro, non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker. La Corte
Costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. Ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021). 21. In ordine all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente", la responsabilità delle ricevitorie dei
"bookmaker" privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del "bookmaker " estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. 22. Quanto agli ulteriori profili della censura, che riguardano le prospettate frizioni col diritto unionale, l'infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale come sopra già illustrato. 23. Nella specie, sulla scorta della richiamata decisione della Corte Costituzionale, il giudice di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2014 in via solidale del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio. 24. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/ CE, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo è infondato. Al riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa;
effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del Giudice
Unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012), Metropol Spielsdtten
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschfinkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto
22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza,
l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche in questo caso non ricorrono gli estremi per l'accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Commissione di Giustizia ex art 267 TF. In questi termini, in ordine alla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala di recente Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7481 del 2022. 25.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2,
l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza. Il motivo è infondato. E' corretta la decisione del giudice del gravame che non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo (anno 2014) successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativa per le annualità in considerazione”.
Le argomentazioni superiormente esposte sono del tutto condivisibili e non appaiono scalfite, nel loro complesso e sui singoli punti in contestazione, dalle decisioni di merito, cui fa riferimento parte ricorrente, intanto intervenute in materia.
Ne consegue, perciò, ad avviso del Collegio, l'infondatezza dello spiegato ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Reggio
Calabria, 23.01.2026 Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Sebastiano Finocchiaro dott. Giuseppe Campagna