Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 865
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Discriminazione in riferimento all'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) della L. n. 288/1998, con riferimento al presupposto territoriale dell'Imposta

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5-commi 1 e 6, comma 2, della legge n. 472/1997, 10-comma 3 della legge n. 212/2000, con riferimento all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali. In particolare, la Corte ha evidenziato che per l'anno 2014, essendo già intervenuta la legge interpretativa n. 220/10, non sussisteva più alcuna incertezza oggettiva.

  • Rigettato
    Censura sull'avviso in quanto emesso in forza di una normativa applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione dell'art. 1, comma 644 della legge n. 190/2014 per contrasto con il diritto dell'Unione Europea

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015 per errata individuazione del soggetto obbligato in via principale

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario ed ai principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto infondate le censure, richiamando precedenti decisioni che hanno costantemente respinto ricorsi analoghi della stessa società. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 5705/2024, ha esaminato una fattispecie sovrapponibile, confermando la legittimità dell'imposizione anche per i soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e per l'anno d'imposta 2014. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio con rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE

    La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché la stessa Corte UE si è già pronunciata sull'argomento. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha escluso la violazione di precetti costituzionali.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio per incidente di costituzionalità

    La Corte ha ritenuto non necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, ha già escluso la violazione di precetti costituzionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 865
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 865
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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