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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
PROVITERA GIUSEPPE, Relatore
EO OL, IU
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2102/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Società_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00434930 83 000 770 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4456/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
Resistente:insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Società_1 Spa (società incorporante della societa_3 Srl, già Società_2 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2024 00434930 83 000, notificata a mezzo PEC il 07.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione all'importo di € 52.781,95, non sgravato, e di cui al ruolo n.
2024/550284 – codice atto n. 35729781811 per IRPEF ed altro anno 2017. Il ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto, rilevandone la carenza della motivazione, in quanto l'Ufficio aveva emesso un provvedimento di sgravio parziale n. 2025S235051, senza dare alcuna spiegazione riguardo al mancato sgravio dell'ulteriore importo di € 52.781,95, relativo alla rata n. 6, della quale nella cartella si contestava il mancato pagamento nei termini con decadenza dalla rateizzazione;
al proposito evidenziava e documentava che la rata n. 6, con scadenza 02.01.2023, era stata pagata il
13.03.2023 con mod. F24, applicando il ravvedimento operoso.
Si sono costituite la Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha poi prodotto memoria illustrativa.
La controversia è stata trattata e decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte - in base ai principi espressi dalla S.C. (Cass. n. 22918/2022; 9323/2017;
9008/2017; 16836/2014; 2373/2013) - che l'atto in questione, al pari dell'avviso di accertamento, ha carattere anche di “provocatio ad opponendum”, sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”; tuttavia, non può obliterarsi che è richiesta l'indicazione nell'avviso non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente ("ab origine" nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
D'altra parte, va tenuto presente che il difetto di motivazione dell'atto, che non indichi il presupposto dell'accertamento stesso, non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché l'atto sia stata impugnato dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, al fine di accertare se sussista il difetto di motivazione dell'impugnato atto, va verificato se il contribuente sia stato messo in grado di replicare alla pretesa e, principalmente, se abbia compiutamente replicato alle richieste, dimostrando in tal modo di ben conoscerle.
Tuttavia, l'eventuale insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, suscettibile di comportarne l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi deducendo anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, avendo l'atto la funzione di garantire una difesa nel merito anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum".
Ciò posto, va rilevato che, nella fattispecie in esame, la motivazione dell'atto impugnato (ribadita anche nelle controdeduzioni dell'Ufficio: “La 6^ rata è stata versata il 13.03.2023, peraltro versata dall'incorporante
Società_1 spa, quindi non si è abbinata.
L'Ufficio ha provveduto ad abbinare le rate dalla 6^ alla 13^.
L'ultima rata, cioè la 13^, è stata pagata il 02.01.2025, oltre i 90 dalla 12 pagata il 30.09.2024.”) presenta delle argomentazioni e dei passaggi tra loro del tutto contraddittori, che ne inficiano la legittimità.
Al proposito, è sufficiente appena rilevare che, da un lato viene contestato - nella cartella impugnata - il ritardato pagamento della rata n. 6 (della quale parte ricorrente ha documentato il pagamento nei termini del ravvedimento operoso) dall'altro invece - nelle controdeduzioni della agenzia delle Entrate - è fatto riferimento al pagamento oltre i termini della rata n. 13, non compresa nella cartella impugnata.
E' di palese evidenza la inconciliabilità, con conseguente contraddittorietà atta ad ingenerare confusione e notevole difficoltà nell'organizzare la linea difensiva, tra il contestare dapprima il tardivo pagamento di una rata e successivamente quello di un'altra; ne consegue, sempre in base ai principi espressi dalla S.C. (v.
Cass. n. 6289/2022; 2382/2018; 23228/17; 21406/12; 25197/2009), la illegittimità della motivazione e la nullità dell'atto opposto, atteso che l'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto è volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel successivo eventuale giudizio di impugnazione, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione - già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - e di garantire l'agevole esercizio del diritto di difesa, che nel caso di specie appare alquanto difficoltoso e compresso.
Invero, il processo tributario è strutturato sull'impugnazione di uno degli atti specificamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed il suo oggetto è rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato, sicché l'indagine sul rapporto tributario non è a tutto campo, ma necessariamente perimetrata dal riscontro della consistenza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione
Finanziaria con l'atto impositivo impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso enunciati,
e nei soli limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado;
petitum e causa petendi del giudizio tributario vengono quindi delineati, per un verso, dalla verifica degli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della pretesa impositiva e, per altro, dal tenore dei motivi di impugnazione;
è entro questi limiti invalicabili che il giudice tributario valuta la legittimità dell'atto e, in assenza di vizi formali che lo invalidino, attinge al merito della lite.
La motivazione dell'atto impositivo, infatti, non si limita a definire l'oggetto del giudizio tributario ma, ancor più in radice, costituisce un requisito di validità dell'atto stesso, secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 7 L. n. 212/2000 (oltre che dalle singole leggi di imposta); norma, questa, che richiama, da un lato,
i requisiti motivazionali propri degli atti amministrativi ex art. 3 L. n. 241/1990 e prescrive, dall'altro, che l'imposizione sia sempre sostenuta dalla indicazione precisa dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.
Non può ritenersi, poi, che questa regola trovi limitazione o deroga con riguardo a quegli atti con i quali l'Amministrazione Finanziaria disconosca un'esenzione, un'agevolazione o altro beneficio di legge;
difatti, depongono in tal senso i seguenti elementi:
- l'ampia dizione normativa (art. 7 cit.) la quale associa il dovere di motivazione agli “atti dell'amministrazione finanziaria” globalmente considerati, senza distinguere in base al contenuto dell'atto, sia questo strettamente impositivo oppure di disconoscimento di un trattamento di favore;
- al disconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione si associa, di regola, una pretesa prettamente impositiva e di prelievo, in modo tale che proprio nel disconoscimento sono insiti quei parametri fondanti l'imposizione (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) che costituiscono la struttura fondamentale dell'obbligo motivazionale;
- la finalità essenziale dell'obbligo motivazionale, data dal porre il contribuente inciso in condizione di cogliere con immediatezza tutti gli elementi della pretesa tributaria e di, eventualmente, compiutamente contestarli nell'espletamento pieno del diritto di difesa in sede giurisdizionale, si atteggia alla stessa maniera indipendentemente dal fatto che l'imposizione derivi dall'affermazione della legittimazione tributaria passiva, dalla rideterminazione della base imponibile (ad esempio attraverso una rettifica di valore o l'emersione di una ulteriore posta tassabile), oppure appunto dalla confutazione (che deve perciò anch'essa venire esplicitata in maniera adeguata) dei presupposti esonerativi o agevolativi fatti valere dal contribuente.
Deve quindi ribadirsi che, anche in ambito agevolativo, la motivazione costituisce elemento essenziale dell'imposizione, non potendo ammettersi, in tale ambito, che l'atto si possa basare solo sulla manifestazione autosufficiente della volontà di disconoscimento da parte dell'ente.
E neppure varrebbe obiettare che quando invoca un trattamento di favore (al pari di quanto accade in ipotesi di richiesta di rimborso) il contribuente si pone in realtà - per ciò solo - nella posizione pretensiva propria dell'attore in senso sostanziale, con conseguente accollo dell'onere probatorio circa la effettiva sussistenza ed operatività del beneficio invocato;
in effetti, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. che:
“in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione”.
Il punto è però che questo onere probatorio - certamente gravante sul contribuente che intenda sottrarsi, in tutto o in parte, al dovere generale ed ordinario di contribuzione - opera, appunto, nell'ambito e con riguardo alla contestazione mossa dall'ufficio e, dunque, ancora una volta con riguardo ad un elemento che deve essere sufficientemente indicato, nonché compiutamente e chiaramente esplicitato, nell'atto impositivo.
Infine, come sopra accennato, vale appena rilevare che parte ricorrente ha documentato il pagamento della rata n. 6 (con scadenza al 2.1.2023) in data 13.3.2023, prima della scadenza della rata successiva
(31.3.20239, con il ravvedimento operoso ed applicando gli interessi maturati per il periodo, come riconosciuto anche nelle controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate.
Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso ed esime dal valutare ulteriori questioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento alla parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 600,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, oltre cassa e Iva come per legge. Compensa le spese di giudizio tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
PROVITERA GIUSEPPE, Relatore
EO OL, IU
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2102/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Società_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00434930 83 000 770 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4456/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
Resistente:insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Società_1 Spa (società incorporante della societa_3 Srl, già Società_2 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2024 00434930 83 000, notificata a mezzo PEC il 07.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione all'importo di € 52.781,95, non sgravato, e di cui al ruolo n.
2024/550284 – codice atto n. 35729781811 per IRPEF ed altro anno 2017. Il ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto, rilevandone la carenza della motivazione, in quanto l'Ufficio aveva emesso un provvedimento di sgravio parziale n. 2025S235051, senza dare alcuna spiegazione riguardo al mancato sgravio dell'ulteriore importo di € 52.781,95, relativo alla rata n. 6, della quale nella cartella si contestava il mancato pagamento nei termini con decadenza dalla rateizzazione;
al proposito evidenziava e documentava che la rata n. 6, con scadenza 02.01.2023, era stata pagata il
13.03.2023 con mod. F24, applicando il ravvedimento operoso.
Si sono costituite la Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha poi prodotto memoria illustrativa.
La controversia è stata trattata e decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte - in base ai principi espressi dalla S.C. (Cass. n. 22918/2022; 9323/2017;
9008/2017; 16836/2014; 2373/2013) - che l'atto in questione, al pari dell'avviso di accertamento, ha carattere anche di “provocatio ad opponendum”, sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”; tuttavia, non può obliterarsi che è richiesta l'indicazione nell'avviso non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente ("ab origine" nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
D'altra parte, va tenuto presente che il difetto di motivazione dell'atto, che non indichi il presupposto dell'accertamento stesso, non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché l'atto sia stata impugnato dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, al fine di accertare se sussista il difetto di motivazione dell'impugnato atto, va verificato se il contribuente sia stato messo in grado di replicare alla pretesa e, principalmente, se abbia compiutamente replicato alle richieste, dimostrando in tal modo di ben conoscerle.
Tuttavia, l'eventuale insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, suscettibile di comportarne l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi deducendo anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, avendo l'atto la funzione di garantire una difesa nel merito anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum".
Ciò posto, va rilevato che, nella fattispecie in esame, la motivazione dell'atto impugnato (ribadita anche nelle controdeduzioni dell'Ufficio: “La 6^ rata è stata versata il 13.03.2023, peraltro versata dall'incorporante
Società_1 spa, quindi non si è abbinata.
L'Ufficio ha provveduto ad abbinare le rate dalla 6^ alla 13^.
L'ultima rata, cioè la 13^, è stata pagata il 02.01.2025, oltre i 90 dalla 12 pagata il 30.09.2024.”) presenta delle argomentazioni e dei passaggi tra loro del tutto contraddittori, che ne inficiano la legittimità.
Al proposito, è sufficiente appena rilevare che, da un lato viene contestato - nella cartella impugnata - il ritardato pagamento della rata n. 6 (della quale parte ricorrente ha documentato il pagamento nei termini del ravvedimento operoso) dall'altro invece - nelle controdeduzioni della agenzia delle Entrate - è fatto riferimento al pagamento oltre i termini della rata n. 13, non compresa nella cartella impugnata.
E' di palese evidenza la inconciliabilità, con conseguente contraddittorietà atta ad ingenerare confusione e notevole difficoltà nell'organizzare la linea difensiva, tra il contestare dapprima il tardivo pagamento di una rata e successivamente quello di un'altra; ne consegue, sempre in base ai principi espressi dalla S.C. (v.
Cass. n. 6289/2022; 2382/2018; 23228/17; 21406/12; 25197/2009), la illegittimità della motivazione e la nullità dell'atto opposto, atteso che l'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto è volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel successivo eventuale giudizio di impugnazione, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione - già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - e di garantire l'agevole esercizio del diritto di difesa, che nel caso di specie appare alquanto difficoltoso e compresso.
Invero, il processo tributario è strutturato sull'impugnazione di uno degli atti specificamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed il suo oggetto è rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato, sicché l'indagine sul rapporto tributario non è a tutto campo, ma necessariamente perimetrata dal riscontro della consistenza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione
Finanziaria con l'atto impositivo impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso enunciati,
e nei soli limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado;
petitum e causa petendi del giudizio tributario vengono quindi delineati, per un verso, dalla verifica degli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della pretesa impositiva e, per altro, dal tenore dei motivi di impugnazione;
è entro questi limiti invalicabili che il giudice tributario valuta la legittimità dell'atto e, in assenza di vizi formali che lo invalidino, attinge al merito della lite.
La motivazione dell'atto impositivo, infatti, non si limita a definire l'oggetto del giudizio tributario ma, ancor più in radice, costituisce un requisito di validità dell'atto stesso, secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 7 L. n. 212/2000 (oltre che dalle singole leggi di imposta); norma, questa, che richiama, da un lato,
i requisiti motivazionali propri degli atti amministrativi ex art. 3 L. n. 241/1990 e prescrive, dall'altro, che l'imposizione sia sempre sostenuta dalla indicazione precisa dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.
Non può ritenersi, poi, che questa regola trovi limitazione o deroga con riguardo a quegli atti con i quali l'Amministrazione Finanziaria disconosca un'esenzione, un'agevolazione o altro beneficio di legge;
difatti, depongono in tal senso i seguenti elementi:
- l'ampia dizione normativa (art. 7 cit.) la quale associa il dovere di motivazione agli “atti dell'amministrazione finanziaria” globalmente considerati, senza distinguere in base al contenuto dell'atto, sia questo strettamente impositivo oppure di disconoscimento di un trattamento di favore;
- al disconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione si associa, di regola, una pretesa prettamente impositiva e di prelievo, in modo tale che proprio nel disconoscimento sono insiti quei parametri fondanti l'imposizione (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) che costituiscono la struttura fondamentale dell'obbligo motivazionale;
- la finalità essenziale dell'obbligo motivazionale, data dal porre il contribuente inciso in condizione di cogliere con immediatezza tutti gli elementi della pretesa tributaria e di, eventualmente, compiutamente contestarli nell'espletamento pieno del diritto di difesa in sede giurisdizionale, si atteggia alla stessa maniera indipendentemente dal fatto che l'imposizione derivi dall'affermazione della legittimazione tributaria passiva, dalla rideterminazione della base imponibile (ad esempio attraverso una rettifica di valore o l'emersione di una ulteriore posta tassabile), oppure appunto dalla confutazione (che deve perciò anch'essa venire esplicitata in maniera adeguata) dei presupposti esonerativi o agevolativi fatti valere dal contribuente.
Deve quindi ribadirsi che, anche in ambito agevolativo, la motivazione costituisce elemento essenziale dell'imposizione, non potendo ammettersi, in tale ambito, che l'atto si possa basare solo sulla manifestazione autosufficiente della volontà di disconoscimento da parte dell'ente.
E neppure varrebbe obiettare che quando invoca un trattamento di favore (al pari di quanto accade in ipotesi di richiesta di rimborso) il contribuente si pone in realtà - per ciò solo - nella posizione pretensiva propria dell'attore in senso sostanziale, con conseguente accollo dell'onere probatorio circa la effettiva sussistenza ed operatività del beneficio invocato;
in effetti, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. che:
“in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione”.
Il punto è però che questo onere probatorio - certamente gravante sul contribuente che intenda sottrarsi, in tutto o in parte, al dovere generale ed ordinario di contribuzione - opera, appunto, nell'ambito e con riguardo alla contestazione mossa dall'ufficio e, dunque, ancora una volta con riguardo ad un elemento che deve essere sufficientemente indicato, nonché compiutamente e chiaramente esplicitato, nell'atto impositivo.
Infine, come sopra accennato, vale appena rilevare che parte ricorrente ha documentato il pagamento della rata n. 6 (con scadenza al 2.1.2023) in data 13.3.2023, prima della scadenza della rata successiva
(31.3.20239, con il ravvedimento operoso ed applicando gli interessi maturati per il periodo, come riconosciuto anche nelle controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate.
Quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso ed esime dal valutare ulteriori questioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento alla parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 600,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, oltre cassa e Iva come per legge. Compensa le spese di giudizio tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.