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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5684/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1756/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169010670334 IRPEF-ALTRO 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo ex art.17bis del D.Lgs 546/92 notificato in data 19/10/2016 all'Agenzia delle Entrate di Catania e alla SS Sicilia SPA il Sig. Resistente_1 impugnava la intimazione di pagamento 29320169010670334 con la quale l'Amministrazione Finanziaria ingiungeva il pagamento delle somme dovute relativamente alle seguenti cartelle:
1) 29320090041450033 – tassa auto a.i. 2003
2) 29320100041347615 – Irpef – Iva 2004
Eccepiva:
- La intervenuta prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
- La inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza;
- La omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- La nullità delle cartelle per indeterminatezza delle sanzioni e interessi.
La CTP di Catania, sezione 01, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al ruolo contenuto nella cartella di pagamento 29320090041450033 in quanto rientrante nella previsione di cui all'art 4, comma 1, del DL 119/2018 e accoglieva parzialmente il ricorso relativamente alla cartella n.
29320100041347615.
La Direzione Provinciale di Catania propone appello ai fini della riforma parziale della sentenza parziale di cui si chiede la riforma con conferma della debenza delle sanzioni ed interessi contenuti nella cartella di pagamento n . 29320100041347615 ritenendo a tale riguardo viziata la decisione dei giudici per erronea interpretazione di legge e violazione e falsa applicazione dell'art.20 del decreto legislativo 472/97.
L'appellato non è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'Ordinanza n. 4969 del 26 febbraio 2024 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) ha ribadito che i crediti erariali relativi a sanzioni amministrative tributarie e interessi si prescrivono in cinque anni, e non in dieci, in assenza di una sentenza passata in giudicato. La sentenza chiarisce che la prescrizione quinquennale è la regola ordinaria (art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.), mentre la prescrizione decennale si applica solo in caso di definitivo accertamento giudiziale (art. 2953 c.c.).
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO AR ZO DO VA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5684/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1756/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169010670334 IRPEF-ALTRO 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo ex art.17bis del D.Lgs 546/92 notificato in data 19/10/2016 all'Agenzia delle Entrate di Catania e alla SS Sicilia SPA il Sig. Resistente_1 impugnava la intimazione di pagamento 29320169010670334 con la quale l'Amministrazione Finanziaria ingiungeva il pagamento delle somme dovute relativamente alle seguenti cartelle:
1) 29320090041450033 – tassa auto a.i. 2003
2) 29320100041347615 – Irpef – Iva 2004
Eccepiva:
- La intervenuta prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione;
- La inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza;
- La omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- La nullità delle cartelle per indeterminatezza delle sanzioni e interessi.
La CTP di Catania, sezione 01, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al ruolo contenuto nella cartella di pagamento 29320090041450033 in quanto rientrante nella previsione di cui all'art 4, comma 1, del DL 119/2018 e accoglieva parzialmente il ricorso relativamente alla cartella n.
29320100041347615.
La Direzione Provinciale di Catania propone appello ai fini della riforma parziale della sentenza parziale di cui si chiede la riforma con conferma della debenza delle sanzioni ed interessi contenuti nella cartella di pagamento n . 29320100041347615 ritenendo a tale riguardo viziata la decisione dei giudici per erronea interpretazione di legge e violazione e falsa applicazione dell'art.20 del decreto legislativo 472/97.
L'appellato non è costituito.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'Ordinanza n. 4969 del 26 febbraio 2024 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) ha ribadito che i crediti erariali relativi a sanzioni amministrative tributarie e interessi si prescrivono in cinque anni, e non in dieci, in assenza di una sentenza passata in giudicato. La sentenza chiarisce che la prescrizione quinquennale è la regola ordinaria (art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.), mentre la prescrizione decennale si applica solo in caso di definitivo accertamento giudiziale (art. 2953 c.c.).
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO AR ZO DO VA