Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
La grave situazione locale che caratterizza la rimessione del processo è necessariamente costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. (La Corte, nella fattispecie escludendo che pochi articoli di stampa circa il preteso coinvolgimento di un giudice in un'organizzazione criminale potessero determinare la richiesta grave situazione locale, ha specificato che la situazione medesima deve essere tanto abnorme e consistente da far ravvisare l'esistenza di un condizionamento causato da una vera e propria coartazione fisica o psichica tale da incidere sulla libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2007, n. 25029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25029 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 20/03/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 493
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 045574/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UL, n. 07/08/1971, ricorrente;
contro
2) ESPINOSA HERNANDEZ JARIO, N. IL 08/09/1948;
3) GAYO CHENA JAVIER, N. IL 16/08/1973;
Avverso ORDINANZA del 09/06/2006 ISTANZA DI RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO N. 249/2005
di VIBO VALENTIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti CRISTOFORI A. e MAIELLO V., entrambi per LO;
i quali insistono per l'accoglimento dell'istanza di remissione;
In subordine si chiede l'accoglimento degli atti del procedimento n. 11991/03 R.G.N.R. Procura Salerno (8380/04 RG GIP). OSSERVA
IO LO propone personalmente, il 28.11.06, richiesta di rimessione per legittimo sospetto nel processo pendente a suo carico presso il Tribunale di Vibo Valentia.
L'istante precisa che gli vengono contestati i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di importazione dei medesimi nell'ambito del cosiddetto clan Mancuso. Il processo è il risultato di una più complessa attività investigativa svolta dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro, ove svolse le funzioni di magistrato addetto alla direzione distrettuale antimafia il Dott. CH, presidente del collegio incaricato della celebrazione del processo. Le indagini si sono valse della utilizzazione come infiltrato di un collaboratore di giustizia narcotrafficante, cui si è consentito di svolgere anche attività criminosa, che sarebbe stata giustificata sulla base della normativa contro il terrorismo internazionale tramite un decreto del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Dopo aver svolto alcune premesse in diritto sui presupposti per l'applicazione dell'art. 45 c.p.p., l'istante prosegue affermando che recentemente è stata emessa una ordinanza cautelare nei confronti, tra l'altro, di un magistrato di Vibo Valentia, la Dr.ssa QU, presidente della sezione civile, cui si contesta anche di aver favorito gli interessi del clan Mancuso. Gli uffici giudiziali Vibonesi, secondo il richiedente, sono piombati in uno stato di "vero e proprio assedio, mediatico e politico parlamentare", e grande risalto si è dato all'esistenza di "collegamenti affaristico - istituzionali tra parte degli uffici giudiziali vibonesi e il clan CU. In particolare da una intervista dell'on. Angela Napoli risulta la necessità di fare piena luce sul ruolo che possono avere avuto altri magistrati e l'esigenza di valutare l'opportunità di trasferimento di un altro ancora.
La QU, in una conversazione intercettata, avrebbe affermato che volevano cacciarla per mettere al suo posto CH (il fatto è apparso in un articolo di stampa solo quattro giorni dopo la presentazione delle conclusioni nel processo di cui si tratta da parte del P.M.), il quale CH, secondo il richiedente, oltre a presiedere il collegio si sarebbe occupato a suo tempo, come applicato alla DDA, della prima fase dell'attività investigativa "che scaturì nel successivo utilizzo in forma di ausiliario di P.G. del collaboratore di giustizia".
Notizie sono apparse in ordine alla probabilità che altri magistrati ed avvocati del foro locale siano sottoposti ad indagine. In conseguenza di ciò si è verificata ed è in atto "una grave situazione locale tale da determinare turbativa nello svolgimento" del processo ed "influire sulla libera determinazione delle persone che vi partecipano", con nascita di motivi di legittimo sospetto. Questi, secondo l'istante, dipendono dalla idoneità perturbatrice della situazione sugli organi giudiziali locali, alla quale contribuisce anche il fatto che davanti al medesimo Tribunale, presieduto dallo stesso dr. CH, pende altro procedimento a carico del c.d. clan Mancuso. La situazione determina nell'istante il ragionevole dubbio che possa venire a mancare serenità ed imparzialità dei giudici, essendo coinvolti nelle indaghi avvocati e magistrati, anche in considerazione del fatto che la vicenda è quotidianamente citata dai media. Le gravi situazioni locali possono turbare lo svolgimento del processo, e non è implausibile affermare che il collegio sia sottoposto a sollecitazioni, tensioni e pressioni che influenzino serenità ed effettiva terzietà dei giudici, in presenza di evenienze in continua evoluzione. La coscienza dei magistrati ne è turbata, e divengono dubitabili la loro serenità ed indipendenza, per il clima di elevata tensione e diffuso apparente discredito nei confronti di magistrati "in rapporto di naturale frequentazione professionale, istituzionale, con i Magistrati designati ed applicati alla celebrazione del presente dibattimento". Va considerato che una eventuale sentenza di assoluzione, prosegue l'istante, potrebbe evidenziare indirettamente profili di illegittimità dell'operato dei Carabinieri, con pubblico discredito dell'immagine e della reputazione degli inquirenti, e alimenterebbe ulteriori pericolosi sentimenti di sfiducia istituzionale, come quelli seguiti all'arresto della dottoressa QU, e delle conseguenti notizie;
una eventuale assoluzione paradossalmente potrebbe generare una percezione di favoritismo nei confronti della classe forense, visto che dalle indagini della procura di Salerno risulterebbero comportamenti illeciti a favore di avvocati;
le critiche manifestate sulla stampa da parte dell'opinione pubblica, anche qualificata, nei confronti di alcuni magistrati del Tribunale di Vibo, sull'ambiente giudiziario e sul foro, nonché la richiesta di atti (ordinanza cautelare del GIP di Salerno e risultati dell'inchiesta disposta nel 2005 dal Ministero della giustizia) da parte del Consiglio superiore della magistratura costituiscono circostanze concrete che obiettivamente evidenziano l'esistenza di una grave e perturbata situazione locale, e potrebbero influire anche in divenire sulla capacità di libera determinazione del giudicante. Tramite l'apparenza di una decisione formalmente improntata alla massima indipendenza, potrebbe realizzarsi un insidioso condizionamento dell'imparzialità del collegio, che anche inconsapevolmente verrebbe a risentire della suggestione e del condizionamento degli elementi perturbatori. Ciò integra motivo di legittimo sospetto incidente su imparzialità, serenità, indipendenza e trasparenza del giudice.
Dopo aver precisato che la richiesta ha lo scopo di tutelare l'imparzialità della decisione e "non di gettare ombre sulla capacità personale dei suoi giudici ad interpretare in maniera rigorosa la funzione che è loro propria, essendo la loro integrità morale carattere unanimemente riconosciuto ed apprezzato", il richiedente conclude per raccoglimento dell'istanza e la rimessione del procedimento.
Cass., S.U., n. 13687 del 28/01/2003 Rv. 223638 (coni, Cass., 2^, n. 3055 del 03/12/2004 Rv. 230697), ha affermato che "l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa". Cass., 6^, n. 42773 del 10/10/2003 Rv. 227162, ha conseguentemente affermato che, in materia, "il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo si identifica nel condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario"; ancora, Cass., 6^, n. 44570 del 06/02/2004 Rv. 230521, ha ulterioremente precisato che "la "grave situazione locale" che caratterizza l'istituto è necessariamente costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questi assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico d'una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario". Si è inoltre affermato (Cass., 2^, n. 3968 del 14/10/1993 Rv. 196740) che "la richiesta di rimessione del procedimento, dovendo essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano venire seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato. Inoltre, il legittimo sospetto che impone la rimessione del procedimento ad altro giudice deve riferirsi all'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non ad un singolo magistrato o ad un singolo organo collegiale dell'ufficio". Il tema della decisione consiste nel verificare se la situazione di fatto esposta dal richiedente integri la fattispecie prevista dalla norma, cosi come specificata dalle decisioni di questa Corte ora riportate. E cioè se tale situazione locale, intesa come fenomeno esterno alla dialettica processuale e riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, sia connotata da tale abnormità e consistenza da generare il legittimo sospetto di un pericolo concreto di parzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di mancanza di libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo stesso. Va in primo luogo, pertanto, esattamente identificata la situazione esterna alla dialettica processuale. In questa non rientrano le osservazioni che il richiedente ha svolto a proposito delle funzioni esercitate dal presidente del collegio in epoche precedenti all'assunzione del nuovo incarico (il tema sarebbe, semmai, quello della compatibilità, e cioè un argomento endoprocessuale che qui non rileva, ed in ordine al quale - ove effettivamente e non solo asseritamente esistente - i rimedi sarebbero essi pure endoprocessuali). Altrettanto va detto per gli argomenti spesi a proposito del collaboratore di giustizia (o infiltrato che dir si voglia), poiché le valutazioni sulla sua posizione e sul contenuto dell'attività dallo stesso svolta sono esse pure materia del processo.
Risultano astrattamente in tema, invece, i seguenti argomenti:
un magistrato, dirigente la sezione civile, è stato arrestato;
- avvocati (e probabilmente anche magistrati) della sede giudiziaria sono pure coinvolti nelle indagini;
il magistrato arrestato è accusato di aver favorito gli interessi del clan Mancuso, nei confronti di un asserito componente del quale si svolge il processo di cui è chiesta la rimessione;
- il magistrato in questione, in una intercettazione, afferma che la volevano togliere di mezzo per far posto al presidente del collegio;
- altro processo pende nella stessa sede nei confronti di altri appartenenti al clan Mancuso;
- i magistrati screditati erano in rapporto di frequentazione professionale con quelli designati alla celebrazione del processo. - le vicende in questione hanno avuto ampio risalto sulla stampa, sono state oggetto di dichiarazioni da parte di un parlamentare, hanno suscitato l'interesse del Consiglio superiore della magistratura.
La situazione, dunque, è rappresentata come il coinvolgimento, anche rilevante, di alcuni esponenti della magistratura e dell'avvocatura del foro locale in indagini che comprendono anche favoritismi nei confronti del clan Mancuso, di cui si assume il richiedente farebbe parte, e dello scalpore che la notizia del coinvolgimento ha suscitato.
Per giustificare la rimessione, la situazione deve essere tanto abnorme e consistente da delineare l'esistenza di (quantomeno un legittimo sospetto di) un condizionamento determinato da una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla libertà morale, imponga a coloro che partecipano al processo la scelta della parzialità o della non serenità, condizionamento richiesto perché sia integrata l'ipotesi della rimessione.
L'esistenza di un quadro del genere non emerge ne' dagli articoli di stampa (meno di dieci, allegati all'istanza, che riferiscono della vicenda giudiziaria nell'arco di una quindicina di giorni, non continuativamente;
solo in una occasione un articolo avanza l'ipotesi della presentazione di una richiesta di rimessione, peraltro solo dopo avere prospettato l'eventualità di un trasferimento del processo ai sensi dell'art. 11 c.p.p., e con riferimento non al processo a carico di LO bensì al processo a carico di "31 imputati accusati di costituire, a vario titolo, la cosca Mancuso di Limbadi"); ne' dal comunicato del Consiglio superiore della magistratura, pure allegato all'istanza (nel quale si legge, tra l'altro, che i risultati dell'inchiesta del Ministero della giustizia disposta nel 2005 presso gli uffici giudiziali di Catanzaro sono stati acquisiti solo "per completezza dell'istruttoria"), ne' dal contenuto dell'intervista all'on. Napoli;
ne' dal richiamo che la QU fa, in una telefonata, alla persona di CH (trattandosi di una affermazione non accompagnata da alcun supporto, effettuata in un contesto di prospettazioni autogiustificatrici, come tale di nessun rilievo ai fini che qui interessano, contrariamente a quanto assunto dal richiedente). È evidente che il coinvolgimento nelle indagini di alcuni magistrati ed avvocati del luogo (per alcuni dei quali presunto), e la notorietà del fatto, suscitano - in questo come in qualsiasi analogo caso - l'attenzione degli organi di stampa e delle istituzioni. Tuttavia (anche senza considerare da una parte che "le campagne di stampa, quantunque accese, astiose e martellanti o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sè idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice, 'abituato ad essere oggetto di attenzione e critica senza che per cio' solo ne resti menomata la sua indipendenza di giudizio o minata la sua imparzialità" - Cass., 4 aprile 1995, Mazza;
19 gennaio 1995, Gallo;
3 ottobre 1995, Galli;
dall'altra che nel caso in questione nemmeno si è in presenza, come accennato, di una campagna di stampa, ne' di pressioni della pubblica opinione) difettano elementi tanto abnormi e di così consistente spessore da rendere plausibile l'ipotesi che la situazione creatasi abbia comportato la perdita della libertà morale di coloro che al processo partecipano. Non è in conseguenza integrata la fattispecie della quale si richiede l'applicazione, non essendo dimostrata, per l'appunto, ne' l'abnormità e la particolare consistenza della situazione, ne' la capacità di questa a influire sulla libera determinazione di coloro che al processo partecipano. In tale situazione la richiesta subordinata di acquisire copia del procedimento nel quale è stato disposto l'arresto della dr. QU risulta avere come possibile effetto non la conferma di "dati di fatto, non solo certi, ma univocamente significativi" (cfr. Cass., 21 febbraio 1996, Lamberti) che definiscano la situazione, ma una specie di ricerca di dati ipotetici ed eventuali, non conosciuti e non attendibilmente prospettati, dai quali ricavare una ancor più ipotetica compromissione della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, e va pertanto anch'essa rigettata.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007