Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2007, n. 25029
CASS
Sentenza 20 marzo 2007

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La grave situazione locale che caratterizza la rimessione del processo è necessariamente costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. (La Corte, nella fattispecie escludendo che pochi articoli di stampa circa il preteso coinvolgimento di un giudice in un'organizzazione criminale potessero determinare la richiesta grave situazione locale, ha specificato che la situazione medesima deve essere tanto abnorme e consistente da far ravvisare l'esistenza di un condizionamento causato da una vera e propria coartazione fisica o psichica tale da incidere sulla libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2007, n. 25029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25029
    Data del deposito : 20 marzo 2007

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