Art. 2.
Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:
del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;
dei 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;
del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;
dell'80 per cento dal 1 gennaio 1966.
Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:
del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;
dei 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;
del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;
dell'80 per cento dal 1 gennaio 1966.