CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
Massime • 1
Ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata della custodia cautelare in caso di retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non assume rilevanza l'eventuale periodo intermedio di non detenzione dell'indagato, dovuto alla sua rimessione in libertà con riferimento alla prima ordinanza coercitiva, posto che l'interruzione della custodia determina il venir meno della finalità, sottesa all'istituto, di "riallineare" le vicende cautelari che avrebbero dovuto avere un avvio contestuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 27/10/2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato Massimo Montesano, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 ottobre 2022, e depositata il 2 novembre 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 23 settembre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CO NI, per vari fatti di reato, tutti Penale Sent. Sez. 3 Num. 5460 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 13/01/2023 riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il gennaio ed il febbraio 2021. Secondo il Tribunale, in particolare, è infondata la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, sia perché non è stato prodotto il pregresso titolo cautelare, sia perché, anche computando la pregressa custodia e sommandola a quella in atto, non sarebbe comunque scaduto il termine massimo di un anno previsto dall'art. 303, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe CO NI, con atto sottoscritto dall'avvocata SE NG, articolando un solo motivo. 2.1. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 297, comma 3, e 303 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della inefficacia della misura cautelare in applicazione dei principi in materia di divieto di c.d. "contestazioni a catena". Si deduce che illegittimamente il Tribunale ha respinto la richiesta di retrodatazione dei termini dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina il 23 settembre 2022, ed eseguita il 10 ottobre 2022, alla data del 18 giugno 2021, data di emissione di altra misura cautelare disposta sempre dal G.i.p. del Tribunale di Latina. Si rappresenta, con riguardo al profilo degli atti disponibili al Tribunale del riesame, che l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina emessa il 18 giugno 2021 è stata allegata all'informativa redatta dalla polizia giudiziaria, e richiamata nella richiesta di applicazione di misura cautelare accolta il 23 settembre 2022, a pag. 84, laddove si riferisce di un sequestro effettuato in occasione dell'esecuzione del provvedimento del 18 giugno 2021. Si aggiunge che la difesa, nel presente procedimento, davanti al Tribunale del riesame, ha prodotto copia di più atti relativi al primo procedimento, e precisamente copia della richiesta di giudizio immediato, copia del decreto di giudizio immediato, copia dell'avviso di fissazione di udienza, nonché copia della sentenza. Si rileva, con riguardo al profilo del computo della pregressa misura cautelare, che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, i termini di applicazione della seconda ordinanza retroagiscono fino alla data di applicazione della prima ordinanza, nella specie applicata il 19 giugno 2021. Si rappresenta, in particolare che le Sezioni Unite hanno osservato: «l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. delinea un sistema che si sostanzia nella mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, sicché per calcolare il relativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento al dies a quo della prima 2 misura. Il che non comporta una sommatoria dei periodi di custodia afferenti alle due misure e non richiede una loro distinta considerazione a seconda delle fasi processuali in cui la conseguente privazione di libertà si è prodotta»; «la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata •della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez. U, 29/07/2020, n. 23166). Si precisa che, nella specie, i fatti oggetto delle due ordinanze sono connessi a norma dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., ed erano desumibili agli atti prima del rinvio a giudizio. Si sottolinea che i fatti esaminati nelle due ordinanze hanno ad oggetto le medesime condotte delittuose e sono concentrati nel medesimo periodo di tempo, tra il novembre 2020 ed il febbraio 2021. Si segnala, con riferimento ai fatti oggetto della prima ordinanza, che l'attuale ricorrente è stato ristretto dapprima agli arresti domiciliari dal 19 giugno 2021 al 16 settembre 2021, e poi in carcere dal 16 settembre 2021 al 23 dicembre 2021, e che il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento emessa il 25 gennaio 2022 e divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2022, con applicazione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 26.667,00 euro di multa. Si rappresenta, poi, che le indagini per entrambi i procedimenti sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Latina, che le intercettazioni utilizzate sono iniziate nel novembre 2020 e terminate nel febbraio 2021, e che l'informativa sulla cui base è stata formulata la richiesta per la seconda ordinanza era già stata depositata al momento dell'emissione della prima ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Innanzitutto, allo stato, appare corretto ritenere che i fatti oggetto dell'ordinanza impugnata siano connessi con quelli per i quali è stata già applicata misura cautelare, e che gli stessi fossero desumibili dagli atti del primo procedimento. 2.1. A norma dell'art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la stessa misura per fatti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. 3 Inoltre, la condizione della desumibilità dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, dell'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure, prevista dall'art. 297, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite, si applica, ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure relative a fatti connessi, solo nel caso di ordinanze emessi in procedimenti diversi. Si è infatti precisato che, nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911-01). 2.2. Nella specie, il ricorrente ha evidenziato elementi significativi, almeno a livello indiziario, per affermare che i fatti oggetto della seconda ordinanza, impugnata in questa sede, sono connessi a quelli oggetto della prima ordinanza, e che le autorità giudiziarie procedenti avevano la possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure. Il ricorrente, in effetti, rappresenta, in primo luogo, che i fatti esaminati nelle due ordinanze hanno ad oggetto le medesime condotte delittuose, concernente la detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, e sono concentrati nel medesimo periodo di tempo, tra il novembre 2020 ed il febbraio 2021. Segnala, in secondo luogo, che le indagini per entrambi i procedimenti sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Latina, che le intercettazioni utilizzate sono iniziate nel novembre 2020 e terminate nel febbraio 2021, e che l'informativa sulla cui base è stata formulata la richiesta per la seconda ordinanza era già stata depositata al momento dell'emissione della prima ordinanza. Né l'ordinanza impugnata offre elementi in contrasto con le deduzioni del ricorrente in ordine a questo profilo. L'unica differenza da essa desumibile è che le plurime cessioni di sostanza stupefacente, per le quali è stata disposta la misura dall'ordinanza impugnata in questa .sede, attengono a fatti accertati tra il gennaio ed il febbraio 2021, ma che si protraevano anche da un paio di anni, mentre la detenzione, oggetto della prima ordinanza, e poi di sentenza divenuta irrevocabile, si riferisce alla 4 costituzionale ha espressamente escluso la necessità della "coesistenza" detenzione di 181 grammi di cocaina e di 87 grammi di hashish tra il 12 aprile ed il 23 aprile 2021. Si deve aggiungere, anzi, che, nel rispondere alla deduzione della inefficacia della misura a norma della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata non esclude l'esistenza della connessione qualificata e del requisito della desumibilità dagli atti, ma osserva che «il termine di fase relativo alle indagini preliminari non sarebbe interamente scaduto neppure in caso di retrodatazione temporale della misura cautelare». 3. Per chiarezza, poi, occorre precisare che nessun ostacolo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. si pone perché i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e la prima misura era ormai cessata al momento dell'applicazione della seconda. In proposito, infatti, è dirimente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura (Corte cost., sent. n. 233 del 2011). 3.1. Può essere utile indicare i principi posti a fondamento della decisione. Precisamente, secondo la Corte costituzionale, la preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. Questo perché, in particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. Sempre secondo la Corte costituzionale, la medesima preclusione vìola, altresì, l'art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del processo (Corte cost., sent. n. 233 del 2011). 3.2. Ma soprattutto, va evidenziato che, in motivazione, la Corte 5 dell'applicazione delle misure cautelari oggetto delle diverse ordinanze, ed ha indicato la necessità di tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all'esecuzione della pena inflitta per il primo reato. 3.2.1. Quanto al primo aspetto, la Corte costituzionale ha escluso che «la "coesistenza" tra le misure cautelari rappresenti, sul piano logico- giuridico, un presupposto necessario affinché si producano le conseguenze lesive che il meccanismo della retrodatazione tende a scongiurare. Il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale dell'imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordinanza cautelare intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti. Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo allorché il secondo titolo - anziché sovrapporsi, per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo, così, almeno in parte, in un unico "periodo custodiale" - sia adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità, con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale». Ed ha anzi ulteriormente precisato: «Altrettanto evidente è l'irrilevanza, sotto il profilo considerato, dello iato temporale che eventualmente intercorra tra la cessazione degli effetti della prima misura e l'applicazione della seconda. Per quanto ampio, esso non elide la circostanza che a un periodo di custodia cautelare - magari interamente patito per scadenza del termine finale - se ne sommi successivamente un altro che - alla luce della regola legale di retrodatazione - non sarebbe dovuto affatto iniziare o, comunque, avrebbe avuto una durata inferiore a quella consentita dai normali criteri di computo» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 5). 3.2.2. Quanto al secondo profilo, la Corte costituzionale ha osservato che, «dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato contestato con la prima ordinanza, nel computo del termine della custodia cautelare applicata con la seconda ordinanza si sarebbe dovuto comunque tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all'esecuzione della pena inflitta per il primo reato. Ciò, in forza dell'espressa previsione dell'art. 297, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo la quale "ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato detentivo per esecuzione di pena". Questa previsione rende palese come, se la custodia cautelare riguarda un reato diverso da quello oggetto della condanna irrevocabile, il passaggio alla fase esecutiva - e, dunque, anche l'ipotizzato fenomeno di "trasformazione" della custodia già sofferta per il reato già giudicato in espiazione di pena, a seguito della regola di detrazione prevista dall'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. - non / 6 precluda l'operatività dell'art. 303 cod. proc. pen. - e, quindi, la rilevanza del decorso dei termini da esso previsti - per il reato ancora da giudicare». Ed ha quindi aggiunto: «Anche nell'evenienza considerata sussiste, dunque, l'esigenza di prevenire possibili fenomeni di aggiramento dei termini massimi di custodia. Tale situazione potrebbe prestarsi, in effetti, ad abusi persino più gravi: quale quello di attendere, prima dell'emissione della seconda ordinanza relativa a fatti diversi, non soltanto l'esaurimento della prima vicenda cautelare, ma anche l'intera espiazione della pena inflitta per il reato cui questa si riferisce, evitando così di rendere operante la regola di computo di cui al citato art. 297, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 6). 4. Tuttavia, pur essendo la regola della retrodatazione applicabile anche quando i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e l'esecuzione della prima misura era ormai cessata al momento dell'imposizione della seconda, deve escludersi la possibilità di calcolare ai fini della decorrenza dei termini di custodia il periodo nel quale il soggetto è stato in condizione di libertà. In questo senso sono esplicitamente orientate sia la giurisprudenza costituzionale, sia la giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nei termini analiticamente precisati in precedenza al § 3, ha però inteso evidenziare: «Unica conseguenza della mancanza di continuità tra le misure è l'assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà, nella verifica della scadenza dei termini della custodia» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 5, in fine). E le Sezioni Unite, in epoca più recente, hanno espressamente richiamato l'indicazione appena indicata della Corte costituzionale. Segnatamente, le Sezioni Unite hanno osservato: «Occorre peraltro ribadire che, nella verifica della scadenza dei termini di custodia per effetto della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., permane, come testualmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011, "l'assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà". Si tratta di una conclusione del tutto logica e compatibile con la descritta ratio della retrodatazione: se l'istituto è finalizzato a "riallineare" vicende cautelari che dovevano avere un contestuale avvio, non può ignorarsi che, nei periodi durante i quali, per qualsiasi ragione, si sia prodotta l'interruzione della 7 custodia, l'indagato non ha subito alcun pregiudizio alla propria libertà personale e, quindi, viene meno la corrispondente esigenza di tutela (Sez. 2, n. 7227 del 11/1/2007, Iannelli, Rv. 235936; Sez. 1, n. 4719 del 28/10/2010 (dep. 2011), Spinelli, Rv. 249905)». 5. Applicando i principi indicati al caso di specie, deve escludersi che il termine massimo di custodia cautelare sia decorso. Invero, pur a ritenere i fatti oggetto dei diversi procedimenti legati da connessione qualificata e tutti desumibili dagli atti del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza, e ferma la regola dell'applicabilità della retrodatazione anche quando i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e l'esecuzione della prima misura era ormai cessata al momento dell'imposizione della seconda, il periodo di custodia cautelare sofferto risulta essere nettamente inferiore a quello massimo per i reati per i quali attualmente si procede anche secondo il computo del ricorrente. Innanzitutto, i reati posti a base dell'ordinanza in corso di esecuzione sono tutti reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, in relazione ad essi, in quanto sanzionati con una pena pari nel massimo a venti anni, la misura cautelare custodiale, nella fase perdurante fino all'emissione del decreto che dispone il giudizio, perde efficacia solo dopo il decorso di un anno, a norma dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Nel ricorso, poi, si rappresenta che l'attuale ricorrente è stato sottoposto nel primo procedimento agli arresti domiciliari dal 19 giugno 2021 al 16 settembre 2021, e successivamente alla custodia in carcere dal 16 settembre 2021 al 23 dicembre 2021; si precisa, inoltre, che il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento emessa il 25 gennaio 2022 e divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2022, con applicazione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 26.667,00 euro di multa. Di conseguenza, stante l'impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà, al momento di applicazione della presente misura erano da computare solo sei mesi e cinque giorni in ragione della precedente ordinanza. Inoltre, in questa sede, essendo il procedimento incidentale conseguente all'impugnazione del provvedimento genetico mediante istanza di riesame, non è computabile il decorso del tempo successivo all'applicazione della seconda misura, peraltro eseguita solo il 10 ottobre 2022. Invero, la sommatoria dei due periodi, quello sofferto per la prima ordinanza e quello sofferto in attuazione della presente ordinanza, potrà essere fatta valere 8 eventualmente con apposita istanza di revoca della misura, anche per consentire al giudice di merito di valutare se il decorso dei termini sia stato sospeso, o se via sia stata proroga. In questo senso è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si è infatti ripetutamente rilevato che, nel procedimento di riesame, non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (così Sez. 3 ., n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01, la quale, in motivazione, ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; per identiche conclusioni, cfr. Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Di Rienzo, Rv. 271168-01, e Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933-01). 6. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato Massimo Montesano, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 ottobre 2022, e depositata il 2 novembre 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 23 settembre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CO NI, per vari fatti di reato, tutti Penale Sent. Sez. 3 Num. 5460 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 13/01/2023 riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il gennaio ed il febbraio 2021. Secondo il Tribunale, in particolare, è infondata la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, sia perché non è stato prodotto il pregresso titolo cautelare, sia perché, anche computando la pregressa custodia e sommandola a quella in atto, non sarebbe comunque scaduto il termine massimo di un anno previsto dall'art. 303, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe CO NI, con atto sottoscritto dall'avvocata SE NG, articolando un solo motivo. 2.1. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 297, comma 3, e 303 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della inefficacia della misura cautelare in applicazione dei principi in materia di divieto di c.d. "contestazioni a catena". Si deduce che illegittimamente il Tribunale ha respinto la richiesta di retrodatazione dei termini dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina il 23 settembre 2022, ed eseguita il 10 ottobre 2022, alla data del 18 giugno 2021, data di emissione di altra misura cautelare disposta sempre dal G.i.p. del Tribunale di Latina. Si rappresenta, con riguardo al profilo degli atti disponibili al Tribunale del riesame, che l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina emessa il 18 giugno 2021 è stata allegata all'informativa redatta dalla polizia giudiziaria, e richiamata nella richiesta di applicazione di misura cautelare accolta il 23 settembre 2022, a pag. 84, laddove si riferisce di un sequestro effettuato in occasione dell'esecuzione del provvedimento del 18 giugno 2021. Si aggiunge che la difesa, nel presente procedimento, davanti al Tribunale del riesame, ha prodotto copia di più atti relativi al primo procedimento, e precisamente copia della richiesta di giudizio immediato, copia del decreto di giudizio immediato, copia dell'avviso di fissazione di udienza, nonché copia della sentenza. Si rileva, con riguardo al profilo del computo della pregressa misura cautelare, che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, i termini di applicazione della seconda ordinanza retroagiscono fino alla data di applicazione della prima ordinanza, nella specie applicata il 19 giugno 2021. Si rappresenta, in particolare che le Sezioni Unite hanno osservato: «l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. delinea un sistema che si sostanzia nella mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, sicché per calcolare il relativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento al dies a quo della prima 2 misura. Il che non comporta una sommatoria dei periodi di custodia afferenti alle due misure e non richiede una loro distinta considerazione a seconda delle fasi processuali in cui la conseguente privazione di libertà si è prodotta»; «la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata •della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez. U, 29/07/2020, n. 23166). Si precisa che, nella specie, i fatti oggetto delle due ordinanze sono connessi a norma dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., ed erano desumibili agli atti prima del rinvio a giudizio. Si sottolinea che i fatti esaminati nelle due ordinanze hanno ad oggetto le medesime condotte delittuose e sono concentrati nel medesimo periodo di tempo, tra il novembre 2020 ed il febbraio 2021. Si segnala, con riferimento ai fatti oggetto della prima ordinanza, che l'attuale ricorrente è stato ristretto dapprima agli arresti domiciliari dal 19 giugno 2021 al 16 settembre 2021, e poi in carcere dal 16 settembre 2021 al 23 dicembre 2021, e che il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento emessa il 25 gennaio 2022 e divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2022, con applicazione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 26.667,00 euro di multa. Si rappresenta, poi, che le indagini per entrambi i procedimenti sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Latina, che le intercettazioni utilizzate sono iniziate nel novembre 2020 e terminate nel febbraio 2021, e che l'informativa sulla cui base è stata formulata la richiesta per la seconda ordinanza era già stata depositata al momento dell'emissione della prima ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Innanzitutto, allo stato, appare corretto ritenere che i fatti oggetto dell'ordinanza impugnata siano connessi con quelli per i quali è stata già applicata misura cautelare, e che gli stessi fossero desumibili dagli atti del primo procedimento. 2.1. A norma dell'art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la stessa misura per fatti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. 3 Inoltre, la condizione della desumibilità dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, dell'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure, prevista dall'art. 297, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite, si applica, ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure relative a fatti connessi, solo nel caso di ordinanze emessi in procedimenti diversi. Si è infatti precisato che, nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911-01). 2.2. Nella specie, il ricorrente ha evidenziato elementi significativi, almeno a livello indiziario, per affermare che i fatti oggetto della seconda ordinanza, impugnata in questa sede, sono connessi a quelli oggetto della prima ordinanza, e che le autorità giudiziarie procedenti avevano la possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure. Il ricorrente, in effetti, rappresenta, in primo luogo, che i fatti esaminati nelle due ordinanze hanno ad oggetto le medesime condotte delittuose, concernente la detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, e sono concentrati nel medesimo periodo di tempo, tra il novembre 2020 ed il febbraio 2021. Segnala, in secondo luogo, che le indagini per entrambi i procedimenti sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Latina, che le intercettazioni utilizzate sono iniziate nel novembre 2020 e terminate nel febbraio 2021, e che l'informativa sulla cui base è stata formulata la richiesta per la seconda ordinanza era già stata depositata al momento dell'emissione della prima ordinanza. Né l'ordinanza impugnata offre elementi in contrasto con le deduzioni del ricorrente in ordine a questo profilo. L'unica differenza da essa desumibile è che le plurime cessioni di sostanza stupefacente, per le quali è stata disposta la misura dall'ordinanza impugnata in questa .sede, attengono a fatti accertati tra il gennaio ed il febbraio 2021, ma che si protraevano anche da un paio di anni, mentre la detenzione, oggetto della prima ordinanza, e poi di sentenza divenuta irrevocabile, si riferisce alla 4 costituzionale ha espressamente escluso la necessità della "coesistenza" detenzione di 181 grammi di cocaina e di 87 grammi di hashish tra il 12 aprile ed il 23 aprile 2021. Si deve aggiungere, anzi, che, nel rispondere alla deduzione della inefficacia della misura a norma della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata non esclude l'esistenza della connessione qualificata e del requisito della desumibilità dagli atti, ma osserva che «il termine di fase relativo alle indagini preliminari non sarebbe interamente scaduto neppure in caso di retrodatazione temporale della misura cautelare». 3. Per chiarezza, poi, occorre precisare che nessun ostacolo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. si pone perché i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e la prima misura era ormai cessata al momento dell'applicazione della seconda. In proposito, infatti, è dirimente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura (Corte cost., sent. n. 233 del 2011). 3.1. Può essere utile indicare i principi posti a fondamento della decisione. Precisamente, secondo la Corte costituzionale, la preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. Questo perché, in particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. Sempre secondo la Corte costituzionale, la medesima preclusione vìola, altresì, l'art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del processo (Corte cost., sent. n. 233 del 2011). 3.2. Ma soprattutto, va evidenziato che, in motivazione, la Corte 5 dell'applicazione delle misure cautelari oggetto delle diverse ordinanze, ed ha indicato la necessità di tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all'esecuzione della pena inflitta per il primo reato. 3.2.1. Quanto al primo aspetto, la Corte costituzionale ha escluso che «la "coesistenza" tra le misure cautelari rappresenti, sul piano logico- giuridico, un presupposto necessario affinché si producano le conseguenze lesive che il meccanismo della retrodatazione tende a scongiurare. Il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale dell'imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordinanza cautelare intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti. Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo allorché il secondo titolo - anziché sovrapporsi, per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo, così, almeno in parte, in un unico "periodo custodiale" - sia adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità, con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale». Ed ha anzi ulteriormente precisato: «Altrettanto evidente è l'irrilevanza, sotto il profilo considerato, dello iato temporale che eventualmente intercorra tra la cessazione degli effetti della prima misura e l'applicazione della seconda. Per quanto ampio, esso non elide la circostanza che a un periodo di custodia cautelare - magari interamente patito per scadenza del termine finale - se ne sommi successivamente un altro che - alla luce della regola legale di retrodatazione - non sarebbe dovuto affatto iniziare o, comunque, avrebbe avuto una durata inferiore a quella consentita dai normali criteri di computo» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 5). 3.2.2. Quanto al secondo profilo, la Corte costituzionale ha osservato che, «dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato contestato con la prima ordinanza, nel computo del termine della custodia cautelare applicata con la seconda ordinanza si sarebbe dovuto comunque tenere conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è sovrapposta all'esecuzione della pena inflitta per il primo reato. Ciò, in forza dell'espressa previsione dell'art. 297, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., secondo la quale "ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato detentivo per esecuzione di pena". Questa previsione rende palese come, se la custodia cautelare riguarda un reato diverso da quello oggetto della condanna irrevocabile, il passaggio alla fase esecutiva - e, dunque, anche l'ipotizzato fenomeno di "trasformazione" della custodia già sofferta per il reato già giudicato in espiazione di pena, a seguito della regola di detrazione prevista dall'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. - non / 6 precluda l'operatività dell'art. 303 cod. proc. pen. - e, quindi, la rilevanza del decorso dei termini da esso previsti - per il reato ancora da giudicare». Ed ha quindi aggiunto: «Anche nell'evenienza considerata sussiste, dunque, l'esigenza di prevenire possibili fenomeni di aggiramento dei termini massimi di custodia. Tale situazione potrebbe prestarsi, in effetti, ad abusi persino più gravi: quale quello di attendere, prima dell'emissione della seconda ordinanza relativa a fatti diversi, non soltanto l'esaurimento della prima vicenda cautelare, ma anche l'intera espiazione della pena inflitta per il reato cui questa si riferisce, evitando così di rendere operante la regola di computo di cui al citato art. 297, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 6). 4. Tuttavia, pur essendo la regola della retrodatazione applicabile anche quando i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e l'esecuzione della prima misura era ormai cessata al momento dell'imposizione della seconda, deve escludersi la possibilità di calcolare ai fini della decorrenza dei termini di custodia il periodo nel quale il soggetto è stato in condizione di libertà. In questo senso sono esplicitamente orientate sia la giurisprudenza costituzionale, sia la giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nei termini analiticamente precisati in precedenza al § 3, ha però inteso evidenziare: «Unica conseguenza della mancanza di continuità tra le misure è l'assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà, nella verifica della scadenza dei termini della custodia» (Corte cost., sent. n. 233 del 2011, in motivazione, § 5, in fine). E le Sezioni Unite, in epoca più recente, hanno espressamente richiamato l'indicazione appena indicata della Corte costituzionale. Segnatamente, le Sezioni Unite hanno osservato: «Occorre peraltro ribadire che, nella verifica della scadenza dei termini di custodia per effetto della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., permane, come testualmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011, "l'assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà". Si tratta di una conclusione del tutto logica e compatibile con la descritta ratio della retrodatazione: se l'istituto è finalizzato a "riallineare" vicende cautelari che dovevano avere un contestuale avvio, non può ignorarsi che, nei periodi durante i quali, per qualsiasi ragione, si sia prodotta l'interruzione della 7 custodia, l'indagato non ha subito alcun pregiudizio alla propria libertà personale e, quindi, viene meno la corrispondente esigenza di tutela (Sez. 2, n. 7227 del 11/1/2007, Iannelli, Rv. 235936; Sez. 1, n. 4719 del 28/10/2010 (dep. 2011), Spinelli, Rv. 249905)». 5. Applicando i principi indicati al caso di specie, deve escludersi che il termine massimo di custodia cautelare sia decorso. Invero, pur a ritenere i fatti oggetto dei diversi procedimenti legati da connessione qualificata e tutti desumibili dagli atti del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza, e ferma la regola dell'applicabilità della retrodatazione anche quando i fatti oggetto della prima misura sono stati accertati con sentenza irrevocabile, e l'esecuzione della prima misura era ormai cessata al momento dell'imposizione della seconda, il periodo di custodia cautelare sofferto risulta essere nettamente inferiore a quello massimo per i reati per i quali attualmente si procede anche secondo il computo del ricorrente. Innanzitutto, i reati posti a base dell'ordinanza in corso di esecuzione sono tutti reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, in relazione ad essi, in quanto sanzionati con una pena pari nel massimo a venti anni, la misura cautelare custodiale, nella fase perdurante fino all'emissione del decreto che dispone il giudizio, perde efficacia solo dopo il decorso di un anno, a norma dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Nel ricorso, poi, si rappresenta che l'attuale ricorrente è stato sottoposto nel primo procedimento agli arresti domiciliari dal 19 giugno 2021 al 16 settembre 2021, e successivamente alla custodia in carcere dal 16 settembre 2021 al 23 dicembre 2021; si precisa, inoltre, che il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento emessa il 25 gennaio 2022 e divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2022, con applicazione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 26.667,00 euro di multa. Di conseguenza, stante l'impossibilità di tenere conto del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà, al momento di applicazione della presente misura erano da computare solo sei mesi e cinque giorni in ragione della precedente ordinanza. Inoltre, in questa sede, essendo il procedimento incidentale conseguente all'impugnazione del provvedimento genetico mediante istanza di riesame, non è computabile il decorso del tempo successivo all'applicazione della seconda misura, peraltro eseguita solo il 10 ottobre 2022. Invero, la sommatoria dei due periodi, quello sofferto per la prima ordinanza e quello sofferto in attuazione della presente ordinanza, potrà essere fatta valere 8 eventualmente con apposita istanza di revoca della misura, anche per consentire al giudice di merito di valutare se il decorso dei termini sia stato sospeso, o se via sia stata proroga. In questo senso è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si è infatti ripetutamente rilevato che, nel procedimento di riesame, non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (così Sez. 3 ., n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01, la quale, in motivazione, ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; per identiche conclusioni, cfr. Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Di Rienzo, Rv. 271168-01, e Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933-01). 6. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/01/2023