Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, la mancanza assoluta della motivazione (nella fattispecie il provvedimento risulta composto dell'imputazione e del dispositivo) non determina l'inesistenza della pronunzia - posto che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato se non impugnato - bensì determina la sua nullità. (Conf. non massimate sez.V ud. 11/3/2005, n.584; sez. II ud. 12/4/205, n. 449).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2004, n. 14989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14989 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/10/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 01517
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 011299/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO e dal P.M. presso il TRIBUNALE di ROSSANO;
nei confronti di:
1) LL SA N. IL 29/07/1963;
avverso sentenza del 08/06/2001 TRIBUNALE di ROSSANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar (annullamento con rinvio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.6.2001 il tribunale di Rossano, in composizione monocratica, assolveva RR AL OS dal reato di cui all'art. 479 c.p., perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la predetta sentenza il procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rossano proponevano ricorso immediato per Cassazione. Essi chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 125 co. 3^ e 546 co. 1^ lett. e) e 3 c.p.p., giacché la stessa sentenza era del tutto priva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
La sentenza impugnata, invero, è totalmente priva della motivazione, constando solamente della intestazione - comprensiva del capo d'imputazione e delle conclusioni delle parti - e del dispositivo. E, in effetti, dall'esame degli atti risulta che la sentenza ha seguito la sorte dei numerosi procedimenti, in ordine ai quali il presidente del tribunale di Rossano, in sede di formazione delle tabelle per il biennio 2002/2003, dapprima dispose, con provvedimento del 15.4.2003, "il deposito dei fascicoli penali, già oggetto di sequestro da parte del procuratore della Repubblica di Salerno, nello stato in cui si trovano" e, poi, con provvedimento del 12.5.2003, ordinò che il deposito dei fascicoli fosse effettuato "con idoneo scaglionamento" per la dichiarata "esigenza di affermazione del diritto".
Ne è conseguita, quindi, nella specie, la definizione del giudizio mediante lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 545 c.p.p., senza che fosse mai redatta la motivazione della sentenza.
Pertanto, la sentenza impugnata non può essere ricondotta ad un cosciente atto di volizione, riferibile al magistrato che ebbe a pronunciarla, se non nel dispositivo.
Dalla completa omissione della motivazione non deriva, peraltro, l'inesistenza della pronuncia, posto che il dispositivo letto in udienza è ex se provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato, se non impugnato, mentre in caso di impugnazione (ed in presenza dell'interesse ex art. 568 co. 4 c.p.p.) la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione e dovrà procedere a nuovo giudizio lo stesso giudice di primo grado. Nella fattispecie, infatti, non ricorre soltanto mancanza di motivazione - che comporterebbe la rimessione del processo al giudice di appello, posto che, ai sensi dell'art. 604 c.p.p., richiamato dall'art. 569 ult. co. dello stesso codice, il giudice di appello può annullare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado soltanto nei casi di nullità tassativamente indicati dal citato art. 604 co. 1^ e 4^ c.p.p. - ma anche vera e propria inesistenza giuridica della sentenza - documento, alla quale, solo ai fini dell'impugnazione, può essere equiparata quella (come è nella specie) della sentenza costituita unicamente dal dispositivo;
con la conseguenza inevitabile e fisiologica della regressione del procedimento al giudice di primo grado, secondo l'espressa previsione dell'art. 185 co. 3^ c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rossano per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 15 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005