CASS
Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2023, n. 43852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43852 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 16/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 1.8/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Stefano Tocci ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di diniego di applicazione dell'art, 131 bis cod. pen.; inammissibilità nel resto. letta memoria difensiva dell'avv. Andrea Mazza difensore di NO IC il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/2/2023, la Corte di appello di Milano in parziale Penale Sent. Sez. 2 Num. 43852 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 29/09/2023 riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Varese del 9/10/2019, con la quale, in esito al giudizio abbreviato, NO IC era stato condannato per i delitti a lui ascritti ai capi 1, 2, 3, 5 lo assolveva dal delitto di cui all'art. 73 c. IV d.p.r. 309/90 riducendo la pena per i residui delitti e qualificando il delitto di cui al capo 5, ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del difensore di fiducia il quale, con il primo motivo, eccepisce il vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione del limite di pena edittale previsto dalla norma de quo, limite che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, è venuto meno. Deduce con il secondo motivo l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché non consentite per i delitti di cui agii artt. 337 e 582 cod. pen. Con il terzo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni, erroneamente desunto dalla Corte d'appello dai certificati medici prodotti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, mentre sono inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che generici, cpli altri motivi. Pacifica la sussistenza del delitto di ricettazione, la Corte d'appello ha errato nel motivare il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della pena edittale prevista per la fattispecie in esame, pari a sei anni di reclusione, e cioè superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità ( cinque anni ). Tale assunto non tiene conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020. Come è noto, il Giudice delle Leggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen., là dove non consente l'applicazione della speciale causa di non punibilità ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e per i quali tuttavia è previsto un massimo superiore a cinque anni, in particolare statuendo che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell'articolo 648, cod. pen., e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione. La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il Il Consigliere estensore Il Presidente legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione dell'esimente. Ne discende, dunque, in applicazione della citata sentenza, la fondatezza del primo motivo di ricorso da cui discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione. 2. Quanto ai restanti motivi, inammissibile è quello relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.: occorre ricordare infatti che in tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Rv. 282027). Il ricorrente non ha posto censure in merito alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i suddetti reati e quello di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per il quale le intercettazioni sono state disposte sicchè il relativo motivo si profila inammissibile. 3. Il terzo motivo non è consentito perché tende a sollecitare alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( si vedano in particolare pagg. 10 e 11 ). P.Q.Ilvl. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo 5) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29 settembre 2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 1.8/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Stefano Tocci ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di diniego di applicazione dell'art, 131 bis cod. pen.; inammissibilità nel resto. letta memoria difensiva dell'avv. Andrea Mazza difensore di NO IC il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/2/2023, la Corte di appello di Milano in parziale Penale Sent. Sez. 2 Num. 43852 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 29/09/2023 riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Varese del 9/10/2019, con la quale, in esito al giudizio abbreviato, NO IC era stato condannato per i delitti a lui ascritti ai capi 1, 2, 3, 5 lo assolveva dal delitto di cui all'art. 73 c. IV d.p.r. 309/90 riducendo la pena per i residui delitti e qualificando il delitto di cui al capo 5, ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del difensore di fiducia il quale, con il primo motivo, eccepisce il vizio di violazione di legge per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione del limite di pena edittale previsto dalla norma de quo, limite che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, è venuto meno. Deduce con il secondo motivo l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché non consentite per i delitti di cui agii artt. 337 e 582 cod. pen. Con il terzo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni, erroneamente desunto dalla Corte d'appello dai certificati medici prodotti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, mentre sono inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che generici, cpli altri motivi. Pacifica la sussistenza del delitto di ricettazione, la Corte d'appello ha errato nel motivare il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della pena edittale prevista per la fattispecie in esame, pari a sei anni di reclusione, e cioè superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità ( cinque anni ). Tale assunto non tiene conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020. Come è noto, il Giudice delle Leggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen., là dove non consente l'applicazione della speciale causa di non punibilità ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e per i quali tuttavia è previsto un massimo superiore a cinque anni, in particolare statuendo che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell'articolo 648, cod. pen., e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione. La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il Il Consigliere estensore Il Presidente legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione dell'esimente. Ne discende, dunque, in applicazione della citata sentenza, la fondatezza del primo motivo di ricorso da cui discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione. 2. Quanto ai restanti motivi, inammissibile è quello relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.: occorre ricordare infatti che in tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Rv. 282027). Il ricorrente non ha posto censure in merito alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i suddetti reati e quello di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 per il quale le intercettazioni sono state disposte sicchè il relativo motivo si profila inammissibile. 3. Il terzo motivo non è consentito perché tende a sollecitare alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( si vedano in particolare pagg. 10 e 11 ). P.Q.Ilvl. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di cui al capo 5) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29 settembre 2023