Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;
b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;
b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.