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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
VA DI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
OS RN Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 06/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 324/2025
TRA
con Avv.ti Floriana Alessandrini e Emiliano Irazza Parte_1
Appellante E
con Controparte_1
Avv. Cristina Giordano Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11489/2024 del
14.11.2024,
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11489/2024 pubblicata il 14.11.2024 (R.G. n. 21943.2024) notificata in data 20.01.2025 condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore dei difensori antistatari, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.300,00) oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato interamente versato, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1 BIS,
Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da CP_1 distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
In data 09.06.2025 l' si costituiva nel presente giudizio, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e, in subordine, la quantificazione delle spese di primo grado secondo giustizia, nonché la compensazione delle spese relativamente al presente grado.
La difesa dell' rappresentava come sia possibile per il giudice liquidare i compensi CP_1 in misura inferiore al minimo, principalmente per tre ragioni: 1) il carattere seriale del contenzioso e la semplicità delle questioni trattate;
2) l'assenza dell'attività istruttoria;
3) la definizione della controversia in un'unica udienza.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione.
§§§
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure condannava l' al pagamento dei CP_1
compensi, liquidati in € 1.300,00 oltre IVA e CPA.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 06.06.2024, e ritualmente notificato il 24.06.2024, la adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, al fine di far dichiarare il proprio diritto a vedersi erogare l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980; in data12.01.2024 era intervenuto il decreto di omologa ex art. 45, co. 5 c.p.c. notificato in data 18.01.2024, che riconosceva la sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini dell'indicata prestazione, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. Inoltre, ai fini di una pronta liquidazione, la , in Parte_1 data 24.01.2024, provvedeva a trasmettere all' il modello AP70. Decorso, infatti, il CP_1
termine di 120 giorni senza che l avesse ottemperato, la si vedeva costretta CP_1 Parte_1
a chiedere la corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dal mese di ottobre 2022.
L' restava contumace. CP_1
All'udienza fissata per la discussione, la causa veniva decisa da giudice di prime cure con motivazione contestuale.
Con sentenza n. 11489 del 14.11.2024, il Tribunale accoglieva il ricorso, sul presupposto che, nonostante l'intervenuto decreto di omologa, l' non avesse ancora adempiuto. CP_1
Pertanto, condannava l' medesimo al pagamento in favore dell'istante dei ratei di CP_1
indennità di accompagnamento e relativi interessi legali, maturati dal 20.10.2022, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condannava, infine, l' al pagamento dei compensi di lite che CP_1 liquidava in € 1.300,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha impropriamente condannato al pagamento delle spese legali la parte soccombente in misura inferiore a quanto espressamente stabilito dal D.M. n. 55/014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, cifra che ammonterebbe a euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari a € 1.300,00) con relativa maggiorazione di cui all'art. 4 del detto D.M. n. 55/2014, comma 1bis. Contestualmente, chiedeva disporsi in suo favore il pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, anch'esse da distrarsi.
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse CP_1 corrisposto il dovuto. L'ente, infatti, nonostante il ricevimento della notifica del decreto di omologa e la documentazione amministrativa (ossia il c.d. modello AP-70), come si evince dagli allegati nn.
1-2 del fascicolo di I grado, non ha provveduto a liquidare i relativi importi.
Dunque, l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell' che ha costretto la creditrice a ricorrere al Tribunale;
il deposito del ricorso, infatti, è CP_1 avvenuto in data 06.06.2024, ciò che poteva essere evitato se l , esercitando la dovuta CP_1
diligenza, avesse corrisposto tempestivamente tutto il dovuto. Pertanto, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio CP_1 di primo grado, in quanto soccombente, nel rispetto dei minimi previsti dalla normativa in vigore. Nel caso di specie, peraltro, l' non solo non ha provveduto ad adempiere CP_1 tempestivamente, ma non si è nemmeno costituita nel giudizio di I grado.
Esaminate le tabelle previste nel D.M. 55/2014 menzionato, si rileva che, in accordo con quanto richiesto da parte appellante, la decisione sulla quantificazione di € 1.300,00 a titolo di spese di lite, risulta inferiore ai parametri imposti dal menzionato D.M., ed è quindi censurabile, in quanto non conforme al diritto. Per quanto attiene alla misura dei compensi, infatti, tale decreto, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50% e in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado CP_1
secondo il calcolo che segue.
Il compenso del giudizio di primo grado va liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c. secondo cui, nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate, fino a un massimo di dieci.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
La richiesta maggiorazione ex art.4, co. 1bis del citato D.M. n. 44/2014, modificato dal D.M.
n. 147/2022, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”, non può essere accolta, stante la modalità di redazione degli atti utilizzate, che non corrisponde ai parametri previsti (gli atti indicati come ipertesto non sono navigabili attraverso il link richiamato). Peraltro secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate CP_1 in € 1.865,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, la cui erogazione sarà pari alla differenza tra quanto già versato e quanto ancora da versare.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente in base al valore del presente grado di giudizio, che ammonta, come CP_1
richiesto, ad € 1.865,00, pari alla somma delle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
Pertanto, a nulla vale la dichiarazione di valore determinata dall'appellante con il proprio ricorso introduttivo, giacché il valore della presente causa è dato dalla individuazione del compenso -richiesto e riconosciuto- per il primo grado di giudizio, come sopra espressamente indicato, oggetto esclusivo di riforma.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e in base allo scaglione “fino a € 5.200,00”. Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con relativa attribuzione del compenso ai legali antistatari. Pertanto, l'importo da liquidare si determina, come da dispositivo esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 1.865,00 oltre le CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, detratto quanto già corrisposto dall in ottemperanza della decisione di primo CP_1 grado;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 247,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, 06 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
OS RN VA DI
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
VA DI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
OS RN Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 06/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 324/2025
TRA
con Avv.ti Floriana Alessandrini e Emiliano Irazza Parte_1
Appellante E
con Controparte_1
Avv. Cristina Giordano Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11489/2024 del
14.11.2024,
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11489/2024 pubblicata il 14.11.2024 (R.G. n. 21943.2024) notificata in data 20.01.2025 condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore dei difensori antistatari, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.300,00) oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato interamente versato, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1 BIS,
Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da CP_1 distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
In data 09.06.2025 l' si costituiva nel presente giudizio, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e, in subordine, la quantificazione delle spese di primo grado secondo giustizia, nonché la compensazione delle spese relativamente al presente grado.
La difesa dell' rappresentava come sia possibile per il giudice liquidare i compensi CP_1 in misura inferiore al minimo, principalmente per tre ragioni: 1) il carattere seriale del contenzioso e la semplicità delle questioni trattate;
2) l'assenza dell'attività istruttoria;
3) la definizione della controversia in un'unica udienza.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione.
§§§
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure condannava l' al pagamento dei CP_1
compensi, liquidati in € 1.300,00 oltre IVA e CPA.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 06.06.2024, e ritualmente notificato il 24.06.2024, la adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, al fine di far dichiarare il proprio diritto a vedersi erogare l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980; in data12.01.2024 era intervenuto il decreto di omologa ex art. 45, co. 5 c.p.c. notificato in data 18.01.2024, che riconosceva la sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini dell'indicata prestazione, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. Inoltre, ai fini di una pronta liquidazione, la , in Parte_1 data 24.01.2024, provvedeva a trasmettere all' il modello AP70. Decorso, infatti, il CP_1
termine di 120 giorni senza che l avesse ottemperato, la si vedeva costretta CP_1 Parte_1
a chiedere la corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dal mese di ottobre 2022.
L' restava contumace. CP_1
All'udienza fissata per la discussione, la causa veniva decisa da giudice di prime cure con motivazione contestuale.
Con sentenza n. 11489 del 14.11.2024, il Tribunale accoglieva il ricorso, sul presupposto che, nonostante l'intervenuto decreto di omologa, l' non avesse ancora adempiuto. CP_1
Pertanto, condannava l' medesimo al pagamento in favore dell'istante dei ratei di CP_1
indennità di accompagnamento e relativi interessi legali, maturati dal 20.10.2022, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condannava, infine, l' al pagamento dei compensi di lite che CP_1 liquidava in € 1.300,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha impropriamente condannato al pagamento delle spese legali la parte soccombente in misura inferiore a quanto espressamente stabilito dal D.M. n. 55/014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, cifra che ammonterebbe a euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari a € 1.300,00) con relativa maggiorazione di cui all'art. 4 del detto D.M. n. 55/2014, comma 1bis. Contestualmente, chiedeva disporsi in suo favore il pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, anch'esse da distrarsi.
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse CP_1 corrisposto il dovuto. L'ente, infatti, nonostante il ricevimento della notifica del decreto di omologa e la documentazione amministrativa (ossia il c.d. modello AP-70), come si evince dagli allegati nn.
1-2 del fascicolo di I grado, non ha provveduto a liquidare i relativi importi.
Dunque, l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell' che ha costretto la creditrice a ricorrere al Tribunale;
il deposito del ricorso, infatti, è CP_1 avvenuto in data 06.06.2024, ciò che poteva essere evitato se l , esercitando la dovuta CP_1
diligenza, avesse corrisposto tempestivamente tutto il dovuto. Pertanto, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio CP_1 di primo grado, in quanto soccombente, nel rispetto dei minimi previsti dalla normativa in vigore. Nel caso di specie, peraltro, l' non solo non ha provveduto ad adempiere CP_1 tempestivamente, ma non si è nemmeno costituita nel giudizio di I grado.
Esaminate le tabelle previste nel D.M. 55/2014 menzionato, si rileva che, in accordo con quanto richiesto da parte appellante, la decisione sulla quantificazione di € 1.300,00 a titolo di spese di lite, risulta inferiore ai parametri imposti dal menzionato D.M., ed è quindi censurabile, in quanto non conforme al diritto. Per quanto attiene alla misura dei compensi, infatti, tale decreto, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50% e in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza e minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado CP_1
secondo il calcolo che segue.
Il compenso del giudizio di primo grado va liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c. secondo cui, nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate, fino a un massimo di dieci.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
La richiesta maggiorazione ex art.4, co. 1bis del citato D.M. n. 44/2014, modificato dal D.M.
n. 147/2022, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”, non può essere accolta, stante la modalità di redazione degli atti utilizzate, che non corrisponde ai parametri previsti (gli atti indicati come ipertesto non sono navigabili attraverso il link richiamato). Peraltro secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate CP_1 in € 1.865,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, la cui erogazione sarà pari alla differenza tra quanto già versato e quanto ancora da versare.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente in base al valore del presente grado di giudizio, che ammonta, come CP_1
richiesto, ad € 1.865,00, pari alla somma delle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
Pertanto, a nulla vale la dichiarazione di valore determinata dall'appellante con il proprio ricorso introduttivo, giacché il valore della presente causa è dato dalla individuazione del compenso -richiesto e riconosciuto- per il primo grado di giudizio, come sopra espressamente indicato, oggetto esclusivo di riforma.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e in base allo scaglione “fino a € 5.200,00”. Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con relativa attribuzione del compenso ai legali antistatari. Pertanto, l'importo da liquidare si determina, come da dispositivo esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 1.865,00 oltre le CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, detratto quanto già corrisposto dall in ottemperanza della decisione di primo CP_1 grado;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 247,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, 06 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
OS RN VA DI