Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 20. Sospensione dall'esercizio professionale 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.
2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.
Commentari • 32
- 1. Avvocati sospesi ufficio processo: hanno obbligo formativo?Redazione · https://ildiritto.it/ · 27 maggio 2024 · 37.01726
Il CNF premette che “la sospensione obbligatoria prevista dall'articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall'articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all'articolo 20 della legge 247/2012”. Pertanto, “come previsto dall'articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo per la durata della sospensione”.
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Giurisprudenza • 59
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 14/02/2024, n. 87Provvedimento: […] in quanto priva di fondamento documentale, oltre che giuridico: dal combinato disposto degli artt. 20 e 21 legge 247/2012 e art. 6 del regolamento di attuazione del medesimo art. 21, commi 8 e 9 si evidenzierebbe che il venir meno dell'obbligo di pagamento dei contributi conseguirebbe unicamente alla cancellazione – nel caso di specie avvenuta solo il 2.5.2017 - e quindi solo in ipotesi di cancellazione dall'albo degli avvocati, salvo il caso della sospensione volontaria ex art. 20 Legge 247/2012. […] Non risulta documentato che nel periodo precedente alla cancellazione la stessa avesse esercitato la facoltà di cui all'art. 20 comma 2 legge 247/2012, […]Leggi di più...
- incompatibilità professionale·
- cancellazione dall'albo·
- art. 6 regolamento di attuazione·
- iscrizione all'albo avvocati·
- inammissibilità appello incidentale·
- spese processuali·
- contributi previdenziali·
- art. 21 legge 247/2012·
- opposizione a cartella di pagamento·
- sospensione dall'albo