Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL TA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32666 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 74586 dell’agente contabile UNICREDIT s.p.a.,
Tesoriere del Comune di Giavera del NT (TV) per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 30 marzo 2022;
Vista la relazione n. 387/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 14 luglio 2025;
Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela ER, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MI SP, l’avv. Alvise Bragadin in sostituzione dell’Avv. LO GI per l’agente e il dr. Gilberto Gobbo, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Giavera del NT, come da verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con relazione di deferimento n. 387 in data 14 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 74586 reso da IT s.p.a., tesoriere del Comune di Giavera del NT (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, ultima gestione dell’agente.
Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto in questione risultava reso dall’Istituto Tesoriere IT S.p.A. in data 31.12.2020 e redatto sul prescritto schema di cui all’allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3
(vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011. Lo stesso era stato parificato con le scritture contabili dell’Ente dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Giavera del NT tardivamente, solo in data 26 marzo 2025, successivamente al deposito avvenuto il 30 marzo 2022, ben oltre il termine, di cui all’art. 226 TUEL, di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto 2020, avvenuta in data 29.4.2021.
Dall’esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti
– appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare, essendo, inoltre, stata acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l’Ente non aveva fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.
Il Magistrato rappresentava che oggetto del conto era l’ultima gestione dell’agente e che verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto in data 12 aprile 2021.
Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..
Il conto veniva sottoposto all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.
Con decreto presidenziale in data 22 settembre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 12 febbraio 2026.
L’Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell’udienza all’agente in data 8 gennaio 2026.
In data 21 gennaio 2026 l’Agente, con il patrocinio degli avv. Andrea Fioretti, RL AN, CE SI e LO GI, depositava una memoria con la quale, preso atto che nessun rilievo era stato fatto in merito alla gestione di cu era stata affermata la regolarità, rappresentava che la censura relativa al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di obbligo posto dalla legge in capo all’Amministrazione, non poteva che ritenersi estranea all’ambito dell’attività di IT quale agente contabile al quale neppure poteva essere addebitata la tardività del deposito presso la Sezione, essendo, invece, il conto stato presentato all’ente entro il termine di legge, in data 28 gennaio 2021. Concludeva, pertanto, per il discarico.
All’odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale, mentre il difensore dell’agente discuteva riportandosi agli atti.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, dal tesoriere del Comune di Giavera del NT, IT s.p.a., a seguito di aggiudicazione giusta convenzione con scadenza in data 31 dicembre 2020, non prorogata.
Il conto in esame, pertanto, è relativo all’ultima gestione dell’agente: a tal riguardo risultano correttamente adempiuti gli incombenti relativi al passaggio delle consegne, di cui al verbale in data 12 aprile 2021, acquisito agli atti nel corso dell’istruttoria.
2. Osserva il Collegio che, a far data dal 1 gennaio 2015, il modello di rendicontazione del tesoriere degli enti locali originariamente previsto dal D.P.R. 194/1996 (mod. 11) è stato sostituito (art. 77 del D.Lgs. 118/2011) da quello previsto nell’allegato 17 al D.Lgs. 118/2011, che si compone di tre distinte parti: il mod. 17/1 (Entrate), il mod. 17/2 (Spese) e il mod. 17/3
(Quadro riassuntivo della gestione di cassa).
Come rilevato dal Magistrato istruttore, il conto depositato si compone dei previsti modelli: tuttavia, dall’esame del mod 17/3 emerge che la sezione relativa alla concordanza con la tesoreria provinciale non è stata compilata, rinviando ad un “allegato”, acquisito agli atti nel corso dell’istruttoria.
Nonostante tale -seppur tardiva- integrazione, appare ostativa all’esame del conto la sua mancata parificazione, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025).
L’art. 140, comma 3, c.g.c., infatti, dispone che la costituzione in giudizio dell’agente avviene ex lege con il deposito del conto che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve essere “munito dell’attestazione di parifica”: coerentemente, l’art. 139, comma 2, c.g.c., nel dettare le modalità del deposito da parte del responsabile del procedimento, dispone che l’adempimento sia posto in essere “previa parificazione del conto”.
Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ribadito l’imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale:
“Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, “presentati” dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”,
“vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente” (SS.RR. n. n.
4/2020/CONS).
Dalla necessaria preesistenza della parificazione discende l’impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall’art. 28 R.D. n. 1038/1933 (“Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”), peraltro espressamente abrogato
(art. 4, allegato 3, d.lgs. 174/2016).
Del resto, l’art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l’esame del conto al previo accertamento, da parte del giudice designato, dell’avvenuta, previa, parificazione da parte dell’Amministrazione.
Di qui l’irrilevanza, ai fini della procedibilità del conto, della parificazione avvenuta con provvedimento del Responsabile del Servizio finanziario adottato, ora per allora, in data 26 marzo 2025.
3. Osserva, inoltre, il Collegio che il conto oggetto del presente giudizio non è supportato neppure da un provvedimento di approvazione: alla specifica richiesta istruttoria l’Ente, infatti, ha dato riscontro producendo la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 29 aprile 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto che, tuttavia, non annovera, tra i suoi contenuti il conto del tesoriere.
Il deliberato, infatti, si limita ad “approvare ai sensi dell’art.227 del D.Lgsn.267/2000, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, costituito dal Conto del Bilancio, relativi riepiloghi e. f. c. d. e, dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico“ (punto 1) e ad “approvare, inoltre, il prospetto relativo alla composizione dell’Avanzo di Amministrazione” (punto 2),
mentre “prende atto” “di tutti gli ulteriori allegati alla presente deliberazione
( …..) ed in particolare: (…) delle risultanze finali del Conto dell’Economo comunale, degli agenti per la riscossione, dei consegnatari dei beni dell’Ente e dei consegnatari dei titoli azionari per l’anno 2020 che trovano riscontro con la contabilità ufficiale dell’Ente”, senza alcuna menzione (nel deliberato così come nelle premesse dell’atto) del conto del tesoriere che, peraltro, non è neppure incluso negli allegati alla delibera.
4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art.
139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto
(come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall’entrata in vigore della disposizione, l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).
In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez.
Veneto, n. 77/2024).
In particolare, con l’ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che “la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;
la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell’attività di controllo”.
Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all’agente, l’omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest’ultimo.
5.Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato improcedibile.
6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32666 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente IT s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 74586 depositato il giorno 30 marzo 2022, lo dichiara improcedibile.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così deciso in Venezia, all’esito della camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente Daniela ER TA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)