TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2026, n. 3346
TAR
Ordinanza cautelare 4 agosto 2025
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per il calcolo degli oneri di urbanizzazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo sia stato effettuato in base all'effettiva cubatura autorizzata dal Permesso di Costruire e ai criteri stabiliti dalla Deliberazione C.C. n. 12 del 1.02.2007, vigente al momento del rilascio del Permesso di Costruire. La convenzione è stata ritenuta vincolante per entrambe le parti.

  • Accolto
    Illegittimità della rivalutazione pretesa dall'amministrazione

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che, non essendo mai stato approvato il progetto esecutivo delle opere del II stralcio e non essendo stata sottoscritta la convenzione integrativa, la CC S.r.l. non è mai stata formalmente autorizzata a eseguire le opere a scomputo. Pertanto, l'obbligazione è di valuta e soggetta al principio nominalistico, non essendo dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali.

  • Rigettato
    Contestazione della cubatura non residenziale inclusa nel calcolo

    Il Tribunale ha rigettato questa censura, affermando che il permesso di costruire ha assentito anche una quota della volumetria non residenziale, pertanto il calcolo è corretto.

  • Rigettato
    Richiesta di detrazione di spese aggiuntive e differenze applicative

    Il Tribunale ha rigettato queste pretese, ritenendo che le spese aggiuntive non siano adeguatamente documentate e che la convenzione urbanistica vincoli entrambe le parti ai criteri stabiliti.

  • Accolto
    Negazione del diritto di pagamento rateale

    Il Tribunale ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per questo capo, dato che nel corso del giudizio è intervenuta una determinazione dirigenziale che ha autorizzato il pagamento rateale. Tuttavia, ha respinto l'eccezione di cessazione della materia del contendere/difetto di interesse per presunta acquiescenza, poiché la mera conformazione ai provvedimenti impugnati non equivale a rinuncia all'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2026, n. 3346
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3346
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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