CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2023, n. 27614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27614 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IN AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato Inammissibile Penale Sent. Sez. 3 Num. 27614 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. D'AG IO ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato parzialmente la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Como in ordine ai reati di cui all'ad 8 d.Lgs. 74/2000 per aver emesso, quale titolare dell'impresa individuale Idrotermotec, fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 2.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione del comma 2 bis dell'art. 8 d.Lgs. 74/2000, introdotto dalla legge n.157 del 2019, norma che prevede una fattispecie attenuata qualora l'importo annuo delle fatture emesse sia inferiore a euro 100.000. 2.2. Il ricorrente censura altresì l'uniformità del quantum di aumenti di pena, nonostante la diversità degli importi delle fatture per operazioni inesistenti nelle diverse annualità, in considerazione del fatto che tali importi sono tutti inferiori al valore soglia stabilito dal comma 2 bis dell'art. 8 d.Lgs. 74/2000 e decrescenti, da un valore di euro 63.600 nel 2015, anno in cui si è verificata la condotta più grave, fino a ridursi a euro 22.480 nel 2018. Pertanto, il ricorrente chiede che il giudice tenga conto della novazione legislativa anche nell'applicazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione. La Corte di appello„ in accoglimento della doglianza dedotta con i motivi di appello, ha rideterminato la misura degli aumenti disposti a titolo di continuazione ex art 81, comma 2, cod. pen., stabilendo un aumento in misura fissa, senza tuttavia disporre nessuna graduazione in ragione del diverso ammontare complessivo delle fatture per operazioni emesse. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In relazione alla doglianza con cui il ricorrente invoca l'applicazione del comma 2 bis dell'art. 8 d.Lgs. 74/2000, introdotto dalla legge n.157 del 2019, si osserva che i fatti si sono verificati nella vigenza della disposizione di cui all'art. 8 digs.74/2000 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n.157 del 2019. Ragion per cui occorre stabilire se tale ius supervenies si applichi o meno alla fattispecie in concreto in disamina. Per risolvere tale quesito occorre pertanto stabilire se il nuovo regime sia più favorevole al reo, nell'ottica delineata dall'art. 2 cod. pen. Si osserva che la novella legislativa ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art.8 d.lgs.74/2000, prevedendo la sanzione 1 della reclusione da quattro a otto anni. Ha però introdotto un'ipotesi attenuata, per i casi in cui l'importo annuo delle fatture sia inferiore a euro 100.000,00 prevedendo al riguardo la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La disposizione di cui all'art. 8, comma primo, d.lgs. 74/2000 vigente all'epoca della commissione del fatto prevedeva la pena della reclusione da anni uno e mesi sei a sei anni, senza alcuna distinzione tra il caso in cui l'importo annuo delle fatture fosse inferiore a euro 100.000,00 e il caso in cui fosse superiore. Pertanto, la norma successiva, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, non ha introdotto, in concreto, alcun trattamento più favorevole al reo, ma un trattamento sanzionatorio equivalente, avendo il legislatore previsto, per l'ipotesi attenuata, í medesimi limiti edittali vigenti per l'ipotesi base vigente all'epoca della commissione del fatto. Ne segue che, correttamente, il giudice a quo ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile nel caso in disamina ed ha commisurato la pena applicando i limiti edittali previsti al tempo del fatto di reato, non scaturendo dalla novella legislativa alcun effetto pro reo. 2. La Corte di appello ha ritenuto, invece, di accogliere la doglianza, dedotta in appello, concernente la misura degli aumenti disposti a titolo di continuazione ex art 81, comma 2, cod. pen., in relazione alla contenuta entità dell'ammontare complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse nei quattro anni di imposta, peraltro in ordine decrescente nelle varie annualità, stabilendo così un aumento fisso di mesi due di reclusione per ciascuno dei tre anni di imposta ulteriori rispetto al 2015. La Corte territoriale ha, quindi, tenuto conto del non particolarmente rilevante ammontare delle fatture emesse nelle diverse annualità e, nell'ottica dell'esercizio discrezionale del potere di determinazione della pena, ha applicato, per ciascuno dei reati in continuazione, un aumento in misura fissa, ma di entità estremamente esigua per tutti cpel reati in contestazione, compresi quelli per i quali il complessivo importo delle fatture emesse ammonta in misura assai maggiore rispetto l'ultima annualità in contestazione. Pertanto, il giudice ha preso in considerazione, nelle determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio dei reati in continuazione, i diversi importi delle fatture emesse per ciascuna delle annualità in contestazione, applicando un aumento ritenuto congruo anche in relazione alla fattispecie attenuata di cui all'art. 8, comma 2 bis, d.Lgs. 74/2000. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 9 marzo 2023 2
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato Inammissibile Penale Sent. Sez. 3 Num. 27614 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. D'AG IO ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato parzialmente la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Como in ordine ai reati di cui all'ad 8 d.Lgs. 74/2000 per aver emesso, quale titolare dell'impresa individuale Idrotermotec, fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 2.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione del comma 2 bis dell'art. 8 d.Lgs. 74/2000, introdotto dalla legge n.157 del 2019, norma che prevede una fattispecie attenuata qualora l'importo annuo delle fatture emesse sia inferiore a euro 100.000. 2.2. Il ricorrente censura altresì l'uniformità del quantum di aumenti di pena, nonostante la diversità degli importi delle fatture per operazioni inesistenti nelle diverse annualità, in considerazione del fatto che tali importi sono tutti inferiori al valore soglia stabilito dal comma 2 bis dell'art. 8 d.Lgs. 74/2000 e decrescenti, da un valore di euro 63.600 nel 2015, anno in cui si è verificata la condotta più grave, fino a ridursi a euro 22.480 nel 2018. Pertanto, il ricorrente chiede che il giudice tenga conto della novazione legislativa anche nell'applicazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione. La Corte di appello„ in accoglimento della doglianza dedotta con i motivi di appello, ha rideterminato la misura degli aumenti disposti a titolo di continuazione ex art 81, comma 2, cod. pen., stabilendo un aumento in misura fissa, senza tuttavia disporre nessuna graduazione in ragione del diverso ammontare complessivo delle fatture per operazioni emesse. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In relazione alla doglianza con cui il ricorrente invoca l'applicazione del comma 2 bis dell'art. 8 d.Lgs. 74/2000, introdotto dalla legge n.157 del 2019, si osserva che i fatti si sono verificati nella vigenza della disposizione di cui all'art. 8 digs.74/2000 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n.157 del 2019. Ragion per cui occorre stabilire se tale ius supervenies si applichi o meno alla fattispecie in concreto in disamina. Per risolvere tale quesito occorre pertanto stabilire se il nuovo regime sia più favorevole al reo, nell'ottica delineata dall'art. 2 cod. pen. Si osserva che la novella legislativa ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art.8 d.lgs.74/2000, prevedendo la sanzione 1 della reclusione da quattro a otto anni. Ha però introdotto un'ipotesi attenuata, per i casi in cui l'importo annuo delle fatture sia inferiore a euro 100.000,00 prevedendo al riguardo la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La disposizione di cui all'art. 8, comma primo, d.lgs. 74/2000 vigente all'epoca della commissione del fatto prevedeva la pena della reclusione da anni uno e mesi sei a sei anni, senza alcuna distinzione tra il caso in cui l'importo annuo delle fatture fosse inferiore a euro 100.000,00 e il caso in cui fosse superiore. Pertanto, la norma successiva, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, non ha introdotto, in concreto, alcun trattamento più favorevole al reo, ma un trattamento sanzionatorio equivalente, avendo il legislatore previsto, per l'ipotesi attenuata, í medesimi limiti edittali vigenti per l'ipotesi base vigente all'epoca della commissione del fatto. Ne segue che, correttamente, il giudice a quo ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile nel caso in disamina ed ha commisurato la pena applicando i limiti edittali previsti al tempo del fatto di reato, non scaturendo dalla novella legislativa alcun effetto pro reo. 2. La Corte di appello ha ritenuto, invece, di accogliere la doglianza, dedotta in appello, concernente la misura degli aumenti disposti a titolo di continuazione ex art 81, comma 2, cod. pen., in relazione alla contenuta entità dell'ammontare complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse nei quattro anni di imposta, peraltro in ordine decrescente nelle varie annualità, stabilendo così un aumento fisso di mesi due di reclusione per ciascuno dei tre anni di imposta ulteriori rispetto al 2015. La Corte territoriale ha, quindi, tenuto conto del non particolarmente rilevante ammontare delle fatture emesse nelle diverse annualità e, nell'ottica dell'esercizio discrezionale del potere di determinazione della pena, ha applicato, per ciascuno dei reati in continuazione, un aumento in misura fissa, ma di entità estremamente esigua per tutti cpel reati in contestazione, compresi quelli per i quali il complessivo importo delle fatture emesse ammonta in misura assai maggiore rispetto l'ultima annualità in contestazione. Pertanto, il giudice ha preso in considerazione, nelle determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio dei reati in continuazione, i diversi importi delle fatture emesse per ciascuna delle annualità in contestazione, applicando un aumento ritenuto congruo anche in relazione alla fattispecie attenuata di cui all'art. 8, comma 2 bis, d.Lgs. 74/2000. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 9 marzo 2023 2