Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento con la quale venga concessa la sospensione condizionale per una pena superiore al limite di concedibilità deve essere annullata nella sua interezza e non solo nella parte relativa alla statuizione illegittima, se l'imputato abbia subordinato la richiesta alla concessione del beneficio. (Fattispecie relativa alla concessione della sospensione condizionale in riferimento a pena superiore ai due anni per effetto del ragguaglio tra pena detentiva e la pena pecuniaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 39705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39705 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
M.
39705/09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 30/09/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 1584 ANTONIO AGRO' Dott.
Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott. N. 10206/2009 Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere -
Dott. GIORGIO COLLA
- Consigliere -
Dott. GIORGIO FIDELBO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) DI IO AN N. IL 24/10/1976;
avverso la sentenza n. 1892/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMO, emessa 12/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette/sentite le conclusioni del PGper l'aurenllance to st. limitatamente alle sospensione conditionale;
G amla
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha
applicato nei confronti di Di IO ND in ordine al reato di cui agli artt. 81 cp-73/5 DPR 309/90 la pena sospesa di anni uno mesi dieci di reclusione ed € 6.000,00 di multa, e, a sostegno della richiesta di annullamento, denuncia la violazione della legge penale in riferimento agli artt.163 e 135 cp., sostenendo che il giudice di merito nel
concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva ecceduto il limite dei due anni, per effetto del ragguaglio tra la pena detentiva e la pena pecuniaria, che secondo la previsione normativa è stabilito in € 38 per un giorno di pena detentiva, laddove avrebbe
potuto concedere il beneficio limitatamente alla pena detentiva e non anche alla pena pecuniaria, in virtù della modifica apportata all'art. 163/1 ult. parte cp. dall'art. 1/1 lett.a) legge n.145/2004. Il ricorso è fondato. La sospensione condizionale della pena è stata concessa all'imputato in violazione dell'art.164 cp., in quanto la
condanna, tenuto conto della pena pecuniaria e della sua conversione, eccede i limiti di due anni di reclusione. Nondimeno, poiché la richiesta dell'imputato è stata subordinata alla concessione del detto beneficio, l'annullamento non potrà mai colpire il solo beneficio, come ritiene il P.G., ma l'intera richiesta, con la conseguenza che la sentenza va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al
Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi la trasmissione degli atti al Tribunale di fermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 30/9/2009 Il11 G uruchtpigliere dot. וזDEPOSITATO IN CANCELLERIA
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