CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19935 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 4 Num. 19935 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova nei confronti di OS Alessandro, giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 73, comma 5 T.U. Stup., per avere detenuto a fine di cessione illecita a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo marijuana, occultata all'interno di un'autovettura al medesimo intestata e in uso, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'OS, a mezzo del difensore avv. Paolo Antonini. 2.1. Con un primo motivo lamenta il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sul fatto che l'OS era in compagnia di UO NU , indicato come noto spacciatore, ritenendolo collaboratore del medesimo. Quindi la corte territoriale ha posto a base del giudizio nei confronti dell'OS circostanze che non riguardano la detenzione dello stupefacente nel veicolo di questi;
e ha attribuito al medesimo un fatto riferibile al NI. 2.2. Lamenta, poi, la violazione di legge ed il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto l'OS collaboratore del UO mentre egli non deve risponde di concorso nel reato di altri, ovvero della detenzione illecita della droga trovata al UO;
ribadisce che la ricostruzione dei giudici di merito è illogica perché ha ad oggetto un fatto diverso da quello contestato all'OS. Sotto questo profilo, la sentenza risulta carente di motivazione anche perché non risponde al rilievo difensivo che segnalava la mancanza di mezzi e strumenti necessari per dividere la sostanza e confezionare più dosi. 2.3. Lamenta, ancora, la violazione della legge;
l'esplicazione del motivo si incentra sull'evocazione di un precedente arresto di questa Corte, con il commento conclusivo che il caso trattato nell'occasione era molto simile a quello che qui occupa e che la Corte di cassazione aveva ritenuto fondate le doglianze difensive nonostante si trattasse della detenzione di 46 grammi di droga e di imputato disoccupato e pregiudicato, a differenza dell'OS. 2.4. Vizio di motivazione viene rinvenuto anche nel passo nel quale la Corte di appello ha replicato ai rilievi in merito alla portata dimostrativa del luogo di occultamento dello stupefacente. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito hanno formulato solo congetture in ordine al fatto che sarebbe stato meglio occultare la droga nell'abitazione invece che in autc, così non dando credito alla versione dell'imputato che aveva giustificato la presenza nel veicolo con l'intento di non farlo scoprire al figlio minore della convivente. Né la Corte di appello ha correttamente valutato il fatto che l'OS portava nel calzino una piccola quantità di cocaina, residuo di quella che aveva iniziato a consumare. 2.5. Vizio di motivazione è censurato per aver la Corte di appello omesso di replicare al rilievo che evidenziava le diciiarazioni della testimone ZZ, la quale aveva affermato che OS le aveva riferto che lo stupefacente era per il proprio uso. 2.6. Vizio di motivazione viene denunciato anche in ragione del fatto che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla circostanza, riferita ancora dalla ZZ, per la quale l'OS aveva una situazione reddituale che gli consentiva di procurarsi quel quantitativo trovato in suo possesso. L'affermazione della corte territoriale secondo cui la vicinanza al UO lascia ipotizzare un'attività di collaborazione a questi, verosimilmente finalizzata ad ottenere in cambio la possibilità di ricavare dosi per consumo personale, è manifestamente contraddittoria. 2.7. Deduce, poi, violazione della legge processuale per aver adottato una presunzione assoluta di destinazione della droga all'uso illecito, così ponendo in capo all'imputato l'onere di dimostrare la destinazione all'uso personale. 2.8. Infine deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni che sostengono la misura della pena individuata dai giudici di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1. Tutti i motivi, salvo l'ultimo, che risulta assorbito dall'annullamento della sentenza sul punto relativo alla responsabilità, possono essere trattati congiuntamente, attenendo alla motivazione che sostiene l'affermazione di colpevolezza. 1.2. Non appare inutile ribadire che il reato di cui si tratta non è integrato dalla mera detenzione di sostanza stupefacente ma dalla detenzione a fini di cessione illecita a terzi;
ciò implica che grava sull'accusa dare dimostrazione di tale finalità. La quale, deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio;
sicchè la difesa può limitarsi a rappresentare (e provare) circostanze atte a porre il ragionevole dubbio circa la destinazione ad uso lecito. Proprio l'asimmetria dell'onere probatorio impone al giudice un particolare impegno motivazionale. Nel caso di specie, la versione difenskia si fondava su una pluralità di dati. In primo luogo, la cocaina non era confezionata in ragione delle dosi ricavabili (16) ma ripartita in quattro involucri;
tale circostanza assume valore in relazione alla accertata indisponibilità, da parte dell'OS, di materiali atti al confezionamento e all'uso personale dimostrato dalla detenzione di una dose di cocaina nel calzino, già in parte consumata. In secondo luogo, la collocazione sotto al sedile del conducente del marsupio nel quale era la cocaina era circostanza non significativa della destinazione illecita ri ma dell'uso di ordinaria diligenza di colui che lascia oggetti di un qualche valore nel veicolo dal quale si allontana;
collocazione che trovava causa nella volontà di evitare che lo stupefacente, se in casa, potesse essere rinvenuto dal minore figlio della convivente. L'incontro con il UO era stato occasionale e non espressione di una frequentazione;
a differenza di questi l'OS era immune da qualsivoglia precedente penale o di polizia. L'OS era titolare 'di reddito che gli permetteva di acquistare e consumare droga senza ricorrere allo spaccio della stessa;
come si trae anche dalla dichiarazione della ZZ. A fronte di tali puntuali rilievi la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione degli indizi. Come è ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280414). Il giudice può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la cd. "praesumptio de praesumpto" contrasta con la regola della certezza dell'indizio (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195). Neppure può far ricorso a mere congetture;
difatti, se il controllo della Cassazione non può estendersi alla scelta delle massime di esperienza - costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste - esso però può avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385). Alla Corte di Cassazione spetta quindi e soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziarlo, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 1.3. La motivazione è manifestamente illogica laddove, sul punto decisivo della detenzione di un quantitativo di cocaina non ripartito secondo le dosi ricavabili e in assenza di strument atti a pesare e confezionare singole dosi, ha fatto ricorso ad una mera congettura e l'ha declinata in termini manifestamente illogici. La Corte distrettuale ha asserito che la mancanza di materiale atto al confezionamento è giustificabile perché "la vicinanza al UO lascia ipotizzare un'attività di mera collaborazione nell'attività di spaccio altrui, verosimilmente finalizzata ad ottenere, quale contropartita, la possibilità di ricavare anche delle singole dosi per consumo personale". Sicché è stato dedotto dall'accompagnamento al UO che la droga attribuita all'OS fosse in realtà del UO. Al contrario, l'imputazione elevata nei confronti dell'OS attribuisce unicamente a quest'ultimo io stupefacente in parola, mentre quella che il UO aveva sulla persona è rimasta estranea alla contestazione. D'altra parte, la stessa sentenza non indica un qualche elemento che sostenga la tesi di una comune detenzione, se non il fatto che i due fossero insieme. Essendo del tutto congetturale che gli strumenti per il confezionamento fossero nella disponibilità del UO, risulta manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte di appello replica al rilievo difensivo che anche dalla circostanza che la cocaina non fosse confezionata in ragione delle dosi ricavabili trae la destinazione della stessa all'uso personale. Anche la motivazione in ordine alla inverosimiglianza della giustificazione data dall'OS alla presenza in auto della droga è manifestamente illogica perché opera una serie di considerazioni critiche in via del tutto astratta, senza alcun ancoraggio alla concreta situazione: non espone alcuna informazione in merito alla relazione tra gli adulti, tra questi e il minore;
in merito alle condizioni abitative dell'OS. Opera, quindi, una affermazione astratta (tenere in casa la droga è più sicuro che tenerla in auto, sia rispetto ala scoperta da parte del minore che da parte delle forze di polizia) la cui valenza come massima di esperienza dipende dalle circostanze concrete. 4 2. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/1/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 4 Num. 19935 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova nei confronti di OS Alessandro, giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 73, comma 5 T.U. Stup., per avere detenuto a fine di cessione illecita a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo marijuana, occultata all'interno di un'autovettura al medesimo intestata e in uso, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'OS, a mezzo del difensore avv. Paolo Antonini. 2.1. Con un primo motivo lamenta il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sul fatto che l'OS era in compagnia di UO NU , indicato come noto spacciatore, ritenendolo collaboratore del medesimo. Quindi la corte territoriale ha posto a base del giudizio nei confronti dell'OS circostanze che non riguardano la detenzione dello stupefacente nel veicolo di questi;
e ha attribuito al medesimo un fatto riferibile al NI. 2.2. Lamenta, poi, la violazione di legge ed il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto l'OS collaboratore del UO mentre egli non deve risponde di concorso nel reato di altri, ovvero della detenzione illecita della droga trovata al UO;
ribadisce che la ricostruzione dei giudici di merito è illogica perché ha ad oggetto un fatto diverso da quello contestato all'OS. Sotto questo profilo, la sentenza risulta carente di motivazione anche perché non risponde al rilievo difensivo che segnalava la mancanza di mezzi e strumenti necessari per dividere la sostanza e confezionare più dosi. 2.3. Lamenta, ancora, la violazione della legge;
l'esplicazione del motivo si incentra sull'evocazione di un precedente arresto di questa Corte, con il commento conclusivo che il caso trattato nell'occasione era molto simile a quello che qui occupa e che la Corte di cassazione aveva ritenuto fondate le doglianze difensive nonostante si trattasse della detenzione di 46 grammi di droga e di imputato disoccupato e pregiudicato, a differenza dell'OS. 2.4. Vizio di motivazione viene rinvenuto anche nel passo nel quale la Corte di appello ha replicato ai rilievi in merito alla portata dimostrativa del luogo di occultamento dello stupefacente. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito hanno formulato solo congetture in ordine al fatto che sarebbe stato meglio occultare la droga nell'abitazione invece che in autc, così non dando credito alla versione dell'imputato che aveva giustificato la presenza nel veicolo con l'intento di non farlo scoprire al figlio minore della convivente. Né la Corte di appello ha correttamente valutato il fatto che l'OS portava nel calzino una piccola quantità di cocaina, residuo di quella che aveva iniziato a consumare. 2.5. Vizio di motivazione è censurato per aver la Corte di appello omesso di replicare al rilievo che evidenziava le diciiarazioni della testimone ZZ, la quale aveva affermato che OS le aveva riferto che lo stupefacente era per il proprio uso. 2.6. Vizio di motivazione viene denunciato anche in ragione del fatto che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla circostanza, riferita ancora dalla ZZ, per la quale l'OS aveva una situazione reddituale che gli consentiva di procurarsi quel quantitativo trovato in suo possesso. L'affermazione della corte territoriale secondo cui la vicinanza al UO lascia ipotizzare un'attività di collaborazione a questi, verosimilmente finalizzata ad ottenere in cambio la possibilità di ricavare dosi per consumo personale, è manifestamente contraddittoria. 2.7. Deduce, poi, violazione della legge processuale per aver adottato una presunzione assoluta di destinazione della droga all'uso illecito, così ponendo in capo all'imputato l'onere di dimostrare la destinazione all'uso personale. 2.8. Infine deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni che sostengono la misura della pena individuata dai giudici di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1. Tutti i motivi, salvo l'ultimo, che risulta assorbito dall'annullamento della sentenza sul punto relativo alla responsabilità, possono essere trattati congiuntamente, attenendo alla motivazione che sostiene l'affermazione di colpevolezza. 1.2. Non appare inutile ribadire che il reato di cui si tratta non è integrato dalla mera detenzione di sostanza stupefacente ma dalla detenzione a fini di cessione illecita a terzi;
ciò implica che grava sull'accusa dare dimostrazione di tale finalità. La quale, deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio;
sicchè la difesa può limitarsi a rappresentare (e provare) circostanze atte a porre il ragionevole dubbio circa la destinazione ad uso lecito. Proprio l'asimmetria dell'onere probatorio impone al giudice un particolare impegno motivazionale. Nel caso di specie, la versione difenskia si fondava su una pluralità di dati. In primo luogo, la cocaina non era confezionata in ragione delle dosi ricavabili (16) ma ripartita in quattro involucri;
tale circostanza assume valore in relazione alla accertata indisponibilità, da parte dell'OS, di materiali atti al confezionamento e all'uso personale dimostrato dalla detenzione di una dose di cocaina nel calzino, già in parte consumata. In secondo luogo, la collocazione sotto al sedile del conducente del marsupio nel quale era la cocaina era circostanza non significativa della destinazione illecita ri ma dell'uso di ordinaria diligenza di colui che lascia oggetti di un qualche valore nel veicolo dal quale si allontana;
collocazione che trovava causa nella volontà di evitare che lo stupefacente, se in casa, potesse essere rinvenuto dal minore figlio della convivente. L'incontro con il UO era stato occasionale e non espressione di una frequentazione;
a differenza di questi l'OS era immune da qualsivoglia precedente penale o di polizia. L'OS era titolare 'di reddito che gli permetteva di acquistare e consumare droga senza ricorrere allo spaccio della stessa;
come si trae anche dalla dichiarazione della ZZ. A fronte di tali puntuali rilievi la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione degli indizi. Come è ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280414). Il giudice può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la cd. "praesumptio de praesumpto" contrasta con la regola della certezza dell'indizio (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195). Neppure può far ricorso a mere congetture;
difatti, se il controllo della Cassazione non può estendersi alla scelta delle massime di esperienza - costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste - esso però può avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385). Alla Corte di Cassazione spetta quindi e soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziarlo, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 1.3. La motivazione è manifestamente illogica laddove, sul punto decisivo della detenzione di un quantitativo di cocaina non ripartito secondo le dosi ricavabili e in assenza di strument atti a pesare e confezionare singole dosi, ha fatto ricorso ad una mera congettura e l'ha declinata in termini manifestamente illogici. La Corte distrettuale ha asserito che la mancanza di materiale atto al confezionamento è giustificabile perché "la vicinanza al UO lascia ipotizzare un'attività di mera collaborazione nell'attività di spaccio altrui, verosimilmente finalizzata ad ottenere, quale contropartita, la possibilità di ricavare anche delle singole dosi per consumo personale". Sicché è stato dedotto dall'accompagnamento al UO che la droga attribuita all'OS fosse in realtà del UO. Al contrario, l'imputazione elevata nei confronti dell'OS attribuisce unicamente a quest'ultimo io stupefacente in parola, mentre quella che il UO aveva sulla persona è rimasta estranea alla contestazione. D'altra parte, la stessa sentenza non indica un qualche elemento che sostenga la tesi di una comune detenzione, se non il fatto che i due fossero insieme. Essendo del tutto congetturale che gli strumenti per il confezionamento fossero nella disponibilità del UO, risulta manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte di appello replica al rilievo difensivo che anche dalla circostanza che la cocaina non fosse confezionata in ragione delle dosi ricavabili trae la destinazione della stessa all'uso personale. Anche la motivazione in ordine alla inverosimiglianza della giustificazione data dall'OS alla presenza in auto della droga è manifestamente illogica perché opera una serie di considerazioni critiche in via del tutto astratta, senza alcun ancoraggio alla concreta situazione: non espone alcuna informazione in merito alla relazione tra gli adulti, tra questi e il minore;
in merito alle condizioni abitative dell'OS. Opera, quindi, una affermazione astratta (tenere in casa la droga è più sicuro che tenerla in auto, sia rispetto ala scoperta da parte del minore che da parte delle forze di polizia) la cui valenza come massima di esperienza dipende dalle circostanze concrete. 4 2. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/1/2023.