Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
La nozione di "crediti maturati" (entro il 30 aprile 1984), dei quali l'art. 4, comma primo, del D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, prevede la possibilità di cessione ai fini della regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali equivale - come reso manifesto dalla lettera e dalla "ratio" della citata disposizione - a quella di crediti certi, liquidi ed esigibili e, come tali, suscettibili di compensazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la efficacia della cessione all'INPDAI di un credito vantato nei confronti dell'INPS, in mancanza dei requisiti previsti per la compensazione legale a causa della non pretestuosa opposizione del debitore ceduto, incidente sulla certezza del credito stesso).
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- 2. Obbligazioni pecuniarie, rivalutazione, calcolo, precisazioni, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N. 10403/2000) proposto da
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO Soc. Coop. a r. l., in l. c.a., in persona del commissario liquidatore, elett. dom. in Roma, via G. Baglivi n. 8 presso lo studio dell'avv. Sergio Leonardi che, unitamente agli avv. Renato Savagnone e Salvatore d'Italia, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.;
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI I.N.P.D.A.I.;
- intimati -
Sul ricorso (R.G.N. 13354/2000) proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv. Fabio Fonzo, Antonietta Coretti e Fabrizio Correra che lo rappresentano e difendono, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO Soc. Coop. a r.l., in l.c.a.;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - I.N.P.D.A.I.;
- intimato -
nonché
Sul ricorso (R.G.N. 13446/2000) proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - I.N.P.D.A.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Orazio n. 31, presso l'avv. Costantino Tonelli Conti, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO Soc. Coop. a r.l., in l.c.a.;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 24 maggio 1999, n. 269 (R.G.N. 312/1993);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23/5/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fabio Fonzo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Agrario Provinciale di Palermo Soc. Coop. a r.l. conveniva davanti al locale Pretore del lavoro l'INPDAI e l'INPS e, deducendo di svolgere attività di impresa riconducibile all'ambito industriale, chiedeva l'accertamento nei confronti del primo ente del diritto di iscrizione dei propri dirigenti e, conseguentemente, la condanna del secondo al rimborso dei contributi versati dal 1974 al 1984 ed indebitamente ritenuti per un importo complessivo di lire 180.836.713, di cui lire 71.824.223 in favore dell'INPDAI a seguito di cessione del credito effettuato al detto ente con atto del 20 aprile 1984, ai sensi dell'art. 4 del DL, n. 4 del 1984, convertito nella legge n. 30 dello stesso anno.
Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto del ricorso assumendo la natura commerciale dell'attività del Consorzio. Si costituiva in giudizio anche l'INPDAI che, pur aderendo alla prospettazione del Consorzio relativamente alla natura industriale dell'attività svolta, rilevava l'inefficacia della cessione avente ad oggetto crediti contestati e non "maturati" entro il 30 aprile 1984, a norma del citato art. 4 del DL, n. 4 del 1984, per cui chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento dei contributi di legge per l'assicurazione i.v.s., asilo nido, GESCAL e fondo di garanzia TFR, con la maggiorazione delle sanzioni civili e dei relativi interessi di mora.
Il Pretore, con sentenza del 22 giugno 1988, ritenuta la natura essenzialmente commerciale dell'attività del Consorzio, rigettava il ricorso e le domande dell'INPDAI, fondate sullo stesso presupposto disatteso e la decisione, su gravame del Consorzio, veniva confermata dal Tribunale.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione il Consorzio e, in via incidentale, l'INPDAI e la Corte Suprema, con sentenza del 27 giugno 1992, n. 8058, cassava la decisione impugnata affermando il principio che, anche per il periodo anteriore alla legge 15 luglio 1984 n. 2406, era necessaria l'iscrizione presso l'INPDAI dei dirigenti dei Consorzi Agrari.
Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Termini Imerese, designato come giudice di rinvio, dal Consorzio, nelle more posto in liquidazione coatta amministrativa che ribadiva la domanda, formulata nel ricorso introduttivo, di restituzione delle contribuzioni indebitamente ritenute dall'INPS con ripartizione del relativo importo nella misura indicata in favore dell'INPDAI. In questa fase si costituivano tanto l'INPDAI che l'INPS. Il primo ente, riproponendo la contestazione svolta sulla efficacia della cessione liberatoria e rilevando, in ogni caso, la sua operatività per i soli contributi onde l'obbligo a carico del Consorzio di pagamento delle sanzioni civili, ne chiedeva la condanna alla corresponsione della somma di lire 71.824.223, con interessi e relative sanzioni e, in via gradata, nel caso di declaratoria di validità della cessione, al pagamento dei soli accessori, ossia interessi e sanzioni.
L'INPS, nel richiamare la contestazione specifica effettuata in primo grado sulla individuazione dei contributi soggetti a ripetizione offerta dal Consorzio, adduceva l'incompletezza della documentazione indicando tra l'altro una serie di errori ed incongruenze nel computo, comprendente anche dirigenti nei cui confronti l'INPDAI non aveva mai erogato alcuna prestazione. Aderendo parzialmente ai rilievi dell'Istituto, il Consorzio riduceva, con deduzioni scritte allegate al verbale d'udienza del 15 novembre 1995, l'entità della domanda entro il limite di lire 147.843.637. Poiché permanevano divergenze tra le parti sul quantum debeatur veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, il Consorzio, con conclusioni scritte allegate al verbale dell'udienza del 23 febbraio 1999, riduceva ulteriormente la domanda. Il Tribunale, dopo avere acquisito chiarimenti dal consulente in forma di relazione suppletiva, con sentenza del 24 maggio 1999, in riforma della sentenza 22 giugno 1988 del Pretore del lavoro di Palermo: a) dichiarava il diritto del Consorzio Agrario Provinciale di Palermo s.c. r.l., in l.c.a., alla iscrizione dei propri dirigenti presso l'INPDAI; b) per l'effetto, condannava l'INPS: a rimborsargli le somme versate per contributi relativi alle retribuzioni dei suoi dirigenti, che non avevano optato per la pensione INPS, nel periodo lo febbraio 1974/13 dicembre 1984, liquidate in lire 58.855.254 secondo le risultanze del supplemento di CTU, depositato il 16 aprile 1999, da considerarsi richiamato;
a corrispondergli gli interessi, computati al tasso legale su base annua, sul detto importo a far data dal 29 febbraio 1984 sino al soddisfo;
a corrispondergli, a titolo di maggior danno subito per la ritardata restituzione delle contribuzioni indebitamente ritenute e così liquidate, un ulteriore importo pari alla rivalutazione monetaria di detta somma, da computarsi mediante applicazione degli indici ISTAT su base annua a far data dal 29 febbraio 1984 sino al soddisfo, detratto per ciascun anno di riferimento l'importo dovuto per interessi, computati come al punto precedente;
1) dichiarava inefficace la cessione effettuata dal Consorzio nei confronti dell'INPDAI, con atto del 20 aprile 1984, ai sensi dell'art. 4 del DL n. 4 del 1984, convertito in legge n. 30 dello stesso anno, del credito vantato dal cedente nei confronti dell'INPS a titolo di ripetizione di contribuzioni indebitamente ritenute;
2) dichiara improcedibili le domande proposte con la memoria di costituzione in primo grado dell'INPDAI nei confronti del Consorzio, intese ad ottenere il pagamento dei contributi i.v.s., asilo nido, GESCAL, e fondo di garanzia TFR, relativi al periodo 1^ febbraio 1974/31 dicembre 1984, nonché la corresponsione di interessi e sanzioni civili per la ritardata percezione di dette contribuzioni.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: quanto ai rapporti tra Consorzio e INPS, vi era concordia tra le parti, sulla entità della somma che l'Istituto doveva restituire di lire 58.885.254, a titolo di contributi indebitamente percepiti, in conformità del resto alle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio; gli interessi decorrevano dalla presentazione della domanda amministrativa mentre il maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224 c.c., la cui sussistenza era presunta in relazione alla qualità di imprenditore industriale del Consorzio, doveva essere liquidato in misura pari alla rivalutazione monetaria mediante applicazione degli indici ISTAT su base annua a far data dal 29 febbraio 1984 sino al soddisfo, con detrazione per ciascun anno di riferimento dell'importo dovuto per gli interessi;
in ordine alle domande dell'INPDAI, andava dichiarata l'inefficacia della cessione effettuata dal Consorzio Agrario in quanto i crediti ceduti non erano nè certi, ne' liquidi;
essendo stato il Consorzio nelle more posto in liquidazione coatta amministrativa, erano però divenute improcedibili le domande, a suo tempo ritualmente proposte in primo grado, volte al pagamento del credito contributivo e degli accessori (interessi e c.d. sanzioni civili).
Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui hanno resistito con controricorso l'INPS e l'INPDAI, proponendo distinti ricorsi incidentali con un motivo. Il Consorzio ha depositato controricorso ai ricorsi incidentali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono riunirsi in un sol processo le distinte impugnazioni avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale, il Consorzio denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DL, n. 4 del 1984, convertito nella legge n. 30 dello stesso anno, e degli artt. 1241, 1243 e 1266 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza per avere dichiarata l'inefficacia della cessione, operata dal ricorrente all'INPDAI con atto del 20 aprile 1984, trattandosi di crediti ne' certi, a ragione della opposizione spiegata dall'INPS, ne' liquidi. Il Tribunale avrebbe dovuto, al contrario, rilevare che tali requisiti non sono richiesti dall'art. 4 del DL, n. 4 del 1984 e che, in ogni caso, la contestazione sulla certezza è stata sollevata per la prima volta solo in corso di causa mentre sulla liquidità è sufficiente il richiamo della documentazione depositata dal Consorzio a dimostrazione del proprio credito.
Il motivo va rigettato perché infondato.
La nozione di "crediti maturati" (entro il 30 aprile 1984), dei quali l'art. 4, comma 1, del D.L. 21 gennaio 1984, n. 4 (convertito con legge 22 marzo 1984, n. 30) prevede la possibilità di cessione ai fini della regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali equivale - come reso manifesto dalla lettera e dalla ratio della disposizione del citato art.
4 - a quella di crediti, certi, liquidi ed esigibili e, come tali, suscettibili di compensazione legale (Cass., 3 febbraio 1992, n. 1116). Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, nel ritenere inefficace la cessione operata dal Consorzio Agrario con atto del 20 aprile 1984, ha rilevato che il credito offerto in cessione non aveva i requisiti richiesti per la compensazione legale, sia a causa della opposizione dell'INPS, incidente sulla certezza, sia per la non manifesta pretestuosità della contestazione sull'ammontare.
Il ricorso principale deve perciò essere rigettato. Con un unico motivo del ricorso incidentale l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, secondo comma, e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto provato il maggior danno per mezzo di una semplice presunzione, costituita dalla qualità soggettiva di imprenditore industriale del creditore, senza che fosse stato allegato al riguardo alcun elemento probatorio. Il motivo va rigettato perché infondato.
Secondo orientamento giurisprudenziale prevalente, che va in questa sede ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di avere subito dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi (cfr. tra le tante, Cass., 7 febbraio 2001, n. 1770; 15 gennaio 2000, n. 409; vedi anche Cass., 8 maggio 2001, n. 6420). Tali principi sono stati applicati dal Tribunale che, nell'accogliere la domanda del Consorzio intesa ad ottenere il pagamento di un debito pecuniario, presupponente la qualità di imprenditore industriale, ha liquidato il maggior danno da svalutazione sulle somme tardivamente percepite, computato mediante gli indici ISTAT su base annua a far data dal 29 febbraio 1984 sino al soddisfo, con detrazione per ciascun anno di riferimento dell'importo dovuto per gli interessi.
Con un unico motivo l'INPDAI deduce che il Tribunale di Termini Imerese, nel dichiarare improcedibile la domanda di condanna del Consorzio per sopravvenuto assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha disapplicato il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 8058 del 1992 dalla Corte Suprema che, nell'accogliere il ricorso incidentale, ha sancito il diritto-dovere dei dirigenti del Consorzio ad essere iscritti all'INPDAI e, quindi, ad accertare l'obbligo contributivo del Consorzio nei confronti dell'Istituto deducente nel periodo in questione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale formulata dalla difesa del Consorzio a seguito della mancata indicazione da parte dell'INPDAI delle norme violate. Ed invero, gli argomenti addotti, valutati nel loro complesso, si incentrano proprio sulla violazione delle norme che regolano il giudizio di rinvio da parte del Tribunale designato, consentendo quindi l'individuazione delle relative regole che si assumono, nella specie, non osservate.
Il motivo di ricorso va però rigettato perché infondato. La regola della improcedibilità temporanea delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti della impresa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - per differimento dell'esercizio del potere giudiziale sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo innanzi ai competenti organi della procedura concorsuale di cui si tratta non si applica a tutte le azioni proposte nei confronti della impresa in bonis, ma solo a quelle espressamente indicate dall'art. 207 l. fall., e cioè alle domande di riconoscimento di crediti, nonché di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dall'impresa, in quanto rilevanti ai fini della formazione dello stato passivo (cfr. tra le tante, Cass., 7 marzo 2000, n. 2541). Tali criteri sono stati applicati dal Tribunale che, dopo avere premesso che la Corte Suprema, con la sentenza n. 8058 del 1992, ha affermato il principio - a tutti gli effetti - della iscrizione dei dirigenti del Consorzio all'INPDAI, ha esattamente dichiarato l'improcedibilità delle domande spiegate da tale ente nei confronti dello stesso Consorzio per sopravvenuta sua liquidazione coatta amministrativa e conseguente necessità di procedere all'accertamento dei crediti nelle forme dovute.
Il ricorso incidentale deve perciò essere rigettato. In conclusione vanno rigettati il ricorso principale e quelli incidentali.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002