Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
S Aula 'A' 051 03/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ROPO LA C SUPR ADICASSAZIONE Oggetto S SIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6897/99 Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA 8339/99 15620 - Consigliere Dott. Pasquale PICONE Cron. Consigliere Dott. Grazia CATALDI Rep. - Consigliere- Dott. Raffaele DI LELLA Ud.29/01/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig.
1.55 per diritti L. FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 12 APR.IL CANCEL 2002 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL AR LU, LAISI GAETANO;
intimati e sul 2° ricorso n° 08339/99 proposto da:2002 quali eredi di IS IG. #393 LL AR LU, LAISI GAETANO, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPOTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato _ avverso la sentenza n. 875/98 del Tribunale di GENOVA, emessa il 04/03/98 R.G.N. 6613/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico EN che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, e condizionata inammissibilità per il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 1.2.1994 al RE di Genova, AR IS RA e AN IS, quali eredi di IG IS, rivendicavano nei confronti delle Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni - il pagamento della somma di £. 3.899.475, a titolo di rivalutazione della c.d. anzianità pregressa per il periodo 9.8.1963/31.10.1976. Resisteva la società convenuta eccependo anzitutto la prescrizione, ex art. 2948, n.4 c.c. del credito vantato dalle controparti, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, eccependo, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi effettuati nel ricorso. Il RE accoglieva la domanda, condannando la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti la somma di £.
4.645.477 con accessori e rimborsi delle spese di lite. Proposto appello da parte della società, e nuovamente costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Genova, con sentenza del 3.4.1998, confermava integralmente la decisione di primo grado, ponendo a carico della società F.S. le spese del gravame. Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito il IS e l'RA con controricorso e ricorso incidentale condizionato, quest'ultimo articolato in un unico motivo. In prossimità dell'udienza, la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente disporsi, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale riguardando entrambi la medesima sentenza di appello. Con il primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2035 e 2948, n. 4 c.c. - la società ricorrente rileva che, diversamente da - 3 quanto ritenuto dal Tribunale di Genova, il regime prescrizionale applicabile ai crediti in questione è quello stesso proprio dei rapporti di lavoro di natura privatistica, il che vale anche per i rapporti dedotti in giudizio, per effetto della privatizzazione operata dalla legge 17.5.1985, n. 210 di riforma dell'Azienda F.S. Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della legge 30.4.1982, n. 220, 15,c.1 della legge n. 42 del 1979 e 4 della legge 1.7.1982, n. 426 - lamenta la ricorrente che, pur di fronte ad una giurisprudenza di legittimità contraria, l'attribuzione della rivalutazione dell'indennità disposta, con decorrenza 1.1.1981, dall'art. 4 più volte citato, si riferisce esclusivamente al personale dell'Azienda autonoma delle F.S. e non anche ai dipendenti delle ditte appaltatrici. Tale tesi fu, del resto, condivisa anche alle organizzazioni sindacali, dal momento che in dipendenza di accordo tra i sindacati e l'Ente F.S., erano stati rivalutati, nella misura prevista dall'art.4 della legge n. 426/82 i servizi prestati a favore di ditte appaltatrici con decorrenza 1.1.1986. -Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato deducendo l'omesso esame di fatto e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. – lamentano i resistenti che il Tribunale non ha tenuto conto della natura non periodica dei benefici economici in questione. Lo stesso Giudice del gravame, inoltre, avrebbe violato l'art. 2697 c.c. non avendo preso atto del mancato adempimento degli specifici oneri probatori indicati nel corso del giudizio di merito. In prossimità dell'udienza la socetà ricorrente ed i resistenti hanno sottoscritto un regolare atto di conciliazione sindacale che pone fine ad ogni pretesa per i titoli fatti valere nella presente controversia, sicché, nei confronti di entrambe le parti deve dichiararsi l'inammissibilità dei rispettivi ricorsi (principale e incidentale) essendo venuto meno ogni loro interesse alla lite. Visto l'esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Miles Phill I IL CANCELLIERE D , Depositato in Cancelleria O L 10 APR. 2002 3 L 0 3 O 1 oggi, A 5 B S . I S . T CANCELLERE A D R N T A , A ' 3 L T A S S L 7 - E E O 8 P P D - S 1 I I M I S 1 N N A G E E O D S G I E A G T A D E N E L O E , T S O T E A I R L T R L I S E D I G D E O R 5