CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36801 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OV NE, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 9 giugno 2022 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SE DI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Antimo Castiello, che si riporta i motivi di ricorso e ai motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2023 ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, confermando - per quel che rileva in questa sede - la condanna Penale Sent. Sez. 5 Num. 36801 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/06/2023 pronunciata in primo grado, ha ritenuto NE JO responsabile dei reati di furto, tentato furto in abitazione, furto in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti, analiticamente contestati nei plurimi capi di imputazione a lui ascritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato formulando due motivi, trattati congiuntamente, che denunciano: - il vizio di motivazione in ordine alla scelta di procedere con giudizio immediato, anziché con citazione diretta, attesa la mancanza di un titolo cautelare in relazione alla contestazione di cui all'articolo 497-ter cod. pen.; - la violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale ricoperto del ricorrente nella causazione degli eventi;
- il travisamento della prova, con particolare riferimento alla mancata coincidenza cronologica degli orari, tratti dal sistema Gps, e quelli forniti dalle persone offese, in relazione ai singoli episodi di furto oggetto dei diversi capi d'imputazione. 3. Con motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2023, il ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La censura diretta a far valere l'indebito mutamento del giudice naturale è indeducibile, in quanto prospetta l'esistenza di una nullità che non può essere fatta valere in ragione del rito prescelto. È pur vero, infatti, che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta preclude all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma la nullità che si generkè una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in ragione dell'effetto sanante conseguente alla scelta del rito, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525). E ciò, peraltro, senza considerare che l'esistenza del titolo cautelare è solo una delle condizioni che legittimano il ricorso al giudizio immediato, laddove, in concreto, la richiesta è stata avanzata anche in ragione dell'evidenza della prova e del connesso interrogatorio, circostanza in relazione alla quale il ricorrente nulla ha dedotto. 2. Ugualmente inammissibile è la censura afferente al diniego delle attenuanti generiche in quanto non solo non tiene conto che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., 2 quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente : Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549), ma non si confronta neanche con le argomentazioni offerte nella sentenza impugnata a fondamento del diniego: la particolare caratura criminale del ricorrente, desunta dai precedenti penali emersi, e le particolari modalità delle condotte dettagliatamente evidenziate nel corpo della motivazione. In ultimo, il diverso trattamento riservato ad uno dei coimputati (invocato dal ricorrente a giustificazione delle proprie richieste) è ampiamente giustificato e ricondotto, sostanzialmente, alla rilevata diversa personalità e alla differente condotta susseguente al reato. E tanto rende indeducibile la relativa censura (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020). 3. A identiche conclusioni anche con riferimento all'ultima censura, afferente all'ipotizzato travisamento della prova. E ciò sotto plurimi distinti profili. In primo luogo, perché prospetta non già il travisamento di un atto processuale, ma dell'intero fatto storico, così come ricostruito dalla Corte territoriale, risolvendosi, quindi, in una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, pacificamente preclusa in questa sede. In secondo luogo, in quanto non si confronta con le specifiche argomentazioni offerte dalla Corte territoriale che, nel dare conto della censura, evidenzia come le denunciate discrasie (peraltro limitate a pochi minuti di differenza), ben possono essere giustificate in ragione delle sfasature dei dispositivi utilizzati o di una più che ragionevole imprecisione del racconto dei querelanti. In terzo luogo, in quanto non prospetta la decisività del travisamento. E la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità non solo sul rilevamento della geolocalizzazione, ma anche su altri e più pregnanti dati, quali le intercettazioni telefoniche e gli esiti (positivi) della perquisizione effettuata a distanza di due giorni. 4. Ciò considerato, la sopravvenuta procedibilità a querela, per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, com'è noto, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul n...„.........__ 3 , "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il siglere es sore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SE DI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Antimo Castiello, che si riporta i motivi di ricorso e ai motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2023 ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, confermando - per quel che rileva in questa sede - la condanna Penale Sent. Sez. 5 Num. 36801 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/06/2023 pronunciata in primo grado, ha ritenuto NE JO responsabile dei reati di furto, tentato furto in abitazione, furto in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti, analiticamente contestati nei plurimi capi di imputazione a lui ascritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato formulando due motivi, trattati congiuntamente, che denunciano: - il vizio di motivazione in ordine alla scelta di procedere con giudizio immediato, anziché con citazione diretta, attesa la mancanza di un titolo cautelare in relazione alla contestazione di cui all'articolo 497-ter cod. pen.; - la violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante il ruolo marginale ricoperto del ricorrente nella causazione degli eventi;
- il travisamento della prova, con particolare riferimento alla mancata coincidenza cronologica degli orari, tratti dal sistema Gps, e quelli forniti dalle persone offese, in relazione ai singoli episodi di furto oggetto dei diversi capi d'imputazione. 3. Con motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2023, il ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La censura diretta a far valere l'indebito mutamento del giudice naturale è indeducibile, in quanto prospetta l'esistenza di una nullità che non può essere fatta valere in ragione del rito prescelto. È pur vero, infatti, che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta preclude all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma la nullità che si generkè una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in ragione dell'effetto sanante conseguente alla scelta del rito, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525). E ciò, peraltro, senza considerare che l'esistenza del titolo cautelare è solo una delle condizioni che legittimano il ricorso al giudizio immediato, laddove, in concreto, la richiesta è stata avanzata anche in ragione dell'evidenza della prova e del connesso interrogatorio, circostanza in relazione alla quale il ricorrente nulla ha dedotto. 2. Ugualmente inammissibile è la censura afferente al diniego delle attenuanti generiche in quanto non solo non tiene conto che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., 2 quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente : Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549), ma non si confronta neanche con le argomentazioni offerte nella sentenza impugnata a fondamento del diniego: la particolare caratura criminale del ricorrente, desunta dai precedenti penali emersi, e le particolari modalità delle condotte dettagliatamente evidenziate nel corpo della motivazione. In ultimo, il diverso trattamento riservato ad uno dei coimputati (invocato dal ricorrente a giustificazione delle proprie richieste) è ampiamente giustificato e ricondotto, sostanzialmente, alla rilevata diversa personalità e alla differente condotta susseguente al reato. E tanto rende indeducibile la relativa censura (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020). 3. A identiche conclusioni anche con riferimento all'ultima censura, afferente all'ipotizzato travisamento della prova. E ciò sotto plurimi distinti profili. In primo luogo, perché prospetta non già il travisamento di un atto processuale, ma dell'intero fatto storico, così come ricostruito dalla Corte territoriale, risolvendosi, quindi, in una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, pacificamente preclusa in questa sede. In secondo luogo, in quanto non si confronta con le specifiche argomentazioni offerte dalla Corte territoriale che, nel dare conto della censura, evidenzia come le denunciate discrasie (peraltro limitate a pochi minuti di differenza), ben possono essere giustificate in ragione delle sfasature dei dispositivi utilizzati o di una più che ragionevole imprecisione del racconto dei querelanti. In terzo luogo, in quanto non prospetta la decisività del travisamento. E la sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità non solo sul rilevamento della geolocalizzazione, ma anche su altri e più pregnanti dati, quali le intercettazioni telefoniche e gli esiti (positivi) della perquisizione effettuata a distanza di due giorni. 4. Ciò considerato, la sopravvenuta procedibilità a querela, per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, com'è noto, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul n...„.........__ 3 , "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il siglere es sore Il Presidente