Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B L D E L A E L G G E 1 1 7 - 8 - N 3 5 3 . 3 I O E R 1 N A I T T D S A I I E L D R O S . L 0 ' T R E G T I O S R E D , A O G I N P S E A S A S T , A S UBBLICA ITALIANA O E N A T M O T L E A L I D P I B D S O , I NOME DEL POPOLO ITALIANO TE SUPREMA DI ZION6128 01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.7044/98 Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Cron. 13384 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano EVANGELISTA Cons. Relatore Ud. 05/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Giovanni Mulas e Carlo De Angelis, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
contro
SC UN, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
Parma n. 215/97,avversO la sentenza del Tribunale di Que 598 1 pronunziata il 4.12.97 (in causa n. 130/97 r.g.) e depositata il 23.12.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5/02/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Pulli per delega dell'avv. De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Parma l'assicurata indicata in epigrafe chiedeva che 1'INPS fosse condannato a corrispondergli la pensione di anzianità senza obbligo di corrispondere la somma richiesta da detto Istituto ex art. 24 della 1. 17.10.67 n. 977, a titolo di rivalsa per compensare la carenza di contribuzione afferente al periodo in cui egli aveva lavorato in agricoltura prima di compiere il quattordicesimo anno di età. Accolta la domanda dal Pretore, proponeva appello 1'INPS ribadendo il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste a titolo di rivalsa. Il Tribunale rigettava il gravame. Il giudice di merito rilevava come detto art. 24 stabilisca che i fanciulli di qualsiasi età adibiti al lavoro in qu violazione delle norme sull'età minima, nonostante l'impossibilità di instaurare un valido rapporto assicurativo, hanno comunque diritto alle prestazioni previdenziali, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del datore per l'importo complessivo delle prestazioni erogate al minore, detratti i contributi omessi. Il Tribunale rilevava, tuttavia, che l'assicurata era stata avviata al lavoro quale componente di famiglia coltivatrice prima di compiere il 14° anno di età e come tale aveva goduto del versamento dei contributi agricoli. Infatti, finchè fu in vigore, la nell'estendere l'assicurazionelegge 26.10.57 n. 1047 invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti che gli accertamenti ai fini della consentì contribuzione fossero effettuati alla data del 31 dicembre di ogni anno, di modo che il minore risultava assoggettato a contribuzione per l'intero anno ove nel corso dello stesso avesse superato i 14 anni. La norma disposizioni sull'età costituiva una eccezione alle l'instaurazione del minima in quanto consentiva rapporto previdenziale e la contribuzione per l'intero anno in cui il minore aveva compiuto i 14 anni. Essendosi tale evenienza verificata nel caso di legittimamente specie ed essendo stata, quindi, Qu 3 corrisposta la contribuzione per detto periodo, non poteva, dunque, procedersi a rivalsa, dato che la stessa l'inadempimento dell'obbligopostula contributivo. Avverso questa sentenza propone ricorso l'INPS, cui risponde con controricorso e memoria l'assicurata. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione del combinato disposto dell'art. 2 della 1. 4.4.52 n. 218 e degli artt. 4 e 5 della 1. 26.10.57 n. 1047, della 1. 9.1.63 n. 9, dell'art. 12 della 1. 22.7.66 n. 613 e degli artt. 1 e 24 della 1. 17.10.67 n. 977. L'art. 2 della 1. 218/52 e l'art. 4 della 1. 1047/57 prevedono che i contributi possono essere accreditati solo dopo il 14° anno di età. Quindi, l'iscrizione dei minori di 14 anni negli elenchi dello S.C.A.U. è erronea e non produce effetti ex art. 12 della 1. 613/66. E', dunque, applicabile l'art. 24 della 1. 977/67 per la mancanza dei contributi e l'obbligo dell'INPS di erogare la prestazione ed è, pertanto, legittima la rivalsa, che viene effettuata nei confronti dell'assicurato quale avente causa dell'originario capo della famiglia coltivatrice. Il ricorso è infondato. La tesi che l'INPS intende dimostrare è che per il Qu 4 periodo antecedente il compimento del 14° anno di età, il ricorrente, in quanto minore, non avrebbe potuto essere assicurato e che il versamento della contribuzione avvenne, pertanto, in violazione di legge. Tale tesi, tuttavia, in relazione alla fattispecie in esame è priva di supporto normativo. Ripercorrendo l'iter argomentativo già delineato da questa Corte nel rigettare il ricorso dell'Istituto in cause di contenuto ana logo (sentenza 8.9.99 n. 9532, conforme alla precedente 22.6. 99 n. 6371 ed a numerose altre), può osservarsi quanto segue. L'art. della 1. 4.4.52 n. 218, nel sostituire gli artt. 6-8-9-12-13 del r.d.l. 14.4.39 n. 636, conv. nella 1. 6.7.39 n. 1272, fissa le categorie degli assicurati e le misure dei contributi dovuti per ciascuna categoria. La tabella B, allegata a detto regio decreto e sostituita dalla legge del 1952, disciplina l'assicurazione per «giornalieri agricoli, uomini, donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18». Tale previsione è riferita ai giornalieri agricoli, ovvero, ad una categoria di lavoratori subordinati, come non possono essere qualificati i lavoratori autonomi che compongono, quali coltivatori diretti, la famiglia colonica, la quale a sua volta costituisce un organismo economico a base Qu 5 associativa formato da tutti quei soggetti che, pur non essendo in regime di convivenza, siano legati da parentela ○ affinità con il coltivatore e risultino associati nella coltivazione del fondo (cfr. ex multis, Cass.
2.8.95 n. 8444, 4.2.93 n. 1382). La materia dell'obbligo contributivo dei componenti della famiglia colonica è regolata dagli artt. 3 e 5 della 1. 26.10.57 n. 1047, che estende l'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e, in particolare dal C. 1 dell'art 5, che fa esclusivo riferimento al nucleo familiare, nell'ambito del quale sono ripartite le giornate lavorative. In particolare, il C. 5, di detto art. 5 stabilisce che gli accreditamenti sono effettuati sulla base della composizione della famiglia colonica quale risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Da ciò deriva che il minore componente della famiglia, ove in detto anno compia il quattordicesimo anno di età, otterrà l'accreditamento dei contributi anche per il periodo ricadente nell'annualità in considerazione antecedente al raggiungimento di quell'età. Infatti, secondo la univoca lettura della disposizione, l'appartenenza all'impresa familiare il giorno 31 dicembre determina il diritto a partecipare al riparto Eu dei contributi per l'intero anno, non rilevando quando il componente, per compimento dell'età minima ovvero per matrimonio, abbia fatto ingresso nella famiglia. Simmetricamente, invece, non ha diritto all'accredito colui che, in qualsiasi momento antecedente a quella data, abbia lasciato l'impresa familiare. Si tratta di una gestione estremamente una norma coerente con dell'assicurazione, come confermato dal semplice criterio del riparto dei contributi, collegato solamente al ruolo della famiglia coltivatrice e non all'effettivo apporto lavorativo del componente. Parte ricorrente, in ogni caso, non indica disposizioni di legge che richiedano esplicitamente il requisito dell'età minima per la costituzione del rapporto assicurativo per detti coltivatori diretti. In particolare non è rilevante l'art. 4, C. 1, della 1. 1047. Esso, statuendo che la misura dei contributi base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla 1. 218/52, non fissa in modo chiaro ed univoco il suindicato requisito di età minima, limitandosi, invece, a ritenere applicabile la tabella solo per quanto riguarda la misura dei contributi. Essendo incontestato agli atti che l'assicurato vantare contribuzione maturata prima del possa raggiungimento del 14° anno nel regime della 1. 1047 qu 7 deve ritenersi che tale contribuzione sia legittimamente accreditata in mancanza di esplicito divieto. Privo di fondamento è il richiamo alla 1. 17.10.67 n. 977, in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il cui art. 3, C. 2, estende al lavoro agricolo il limite minimo di età di 14 anni. L'articolo 24 di detta legge stabilisce che «i fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme 1), e che «gli istituti assicuratori hanno diritto di in materia di assicurazioni sociali obbligatorie» (c. esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi» (c. 2). Da queste norme emerge che la legge, per un' ovvia esigenza di tutela, assicura comunque le prestazioni al minore, anche se adibito al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, tanto se la contribuzione non sia stata versata, tanto se lo sia stata (nel qual caso, in termini generali e prescindendo dal caso di specie, il versamento sarebbe illegittimo). L'azione di qu 8 rivalsa viene esercitata comunque per l'importo complessivo delle prestazioni, con detrazione del solo importo dei contributi omessi. Tale azione, tuttavia, è subordinata alla precisa condizione che ci sia stata adibizione al lavoro in violazione del requisito dell'età minima. Nel caso di specie, invece, è rispettato il requisito dell'età minima e sussiste legittima contribuzione. Come sopra evidenziato, infatti, la famiglia coltivatrice costituisce un particolare organismo economico a carattere associativo, che si svolge secondo uno schema legale diverso da quello del lavoro subordinato, nella quale il rapporto assicurativo è validamente instaurato, alle condizioni sopra evidenziate, anche per i partecipanti minori di 14 anni. Inoltre, come già rilevato, il momento della maturazione dei contributi era antecedente all'entrata in vigore della legge che estendeva il divieto di lavoro al di sotto del 14° anche all'agricoltura. Non è, pertanto, esperibile la rivalsa per tre motivi: per la mancanza, all'epoca, del divieto di lavoro in agricoltura per gli infraquattordicenni, per la mancanza di un datore di lavoro in senso proprio, per la piena legittimità del rapporto assicurativo. In ogni caso, la rivalsa troverebbe ragione solo in una EM ingiustificata applicazione retroattiva della norma di detto art. 24, essendo la fattispecie interessata già concretata all'atto dell'entrata in vigore della legge 977/67. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in £ 25000 oltre £ 2.500.000 per onorari con distrazione a favore dell'avv. Rinaldi. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Il Presidente Plin, Miri hun. Il Consigliere estensore Яоганьи Чиятном P. P Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 APR. 2001 A 3 5 3 . M N 8 - - 7 3 1 1 E G G L E A E oggi,. L L D E R P I I T T R I R N D L A L S S E A I O D 0 1 T ' E . O IL CANCELCANCE G E O G I R T S N , O E A E S R D S P I , T A S A S A O N I L E S D O A B E P T T O D S L D I I , N A M O I E 0 10 1 -