Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1149
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse fornito adeguata dimostrazione che l'infezione fosse attribuibile a una causa non imputabile, basandosi su una CTU limitata e su motivazioni apparenti. La struttura non ha provato di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere.

  • Accolto
    Responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria

    La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale. Sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo stata accertata la riconducibilità causale dell'infezione al decesso e provata la colpa della struttura sanitaria.

  • Accolto
    Risarcimento danno non patrimoniale iure proprio (perdita rapporto parentale)

    La Corte ha liquidato il danno secondo le tabelle milanesi aggiornate al 2024, considerando parametri quali età della vittima primaria e secondaria, assenza di convivenza, presenza di altri fratelli e qualità della relazione affettiva.

  • Accolto
    Risarcimento danno non patrimoniale iure hereditatis (inabilità temporanea)

    È stata riconosciuta un'inabilità temporanea al 100% per 80 giorni, liquidata sulla base del punto base giornaliero delle tabelle milanesi, considerando lo stato di allettamento, confusione e impossibilità di svolgere le normali attività quotidiane.

  • Accolto
    Risarcimento danno patrimoniale (spese mediche e amministrative)

    Sono state liquidate le spese documentate per ambulanza e copie cartelle cliniche, suddivise tra gli eredi.

  • Rigettato
    Risarcimento danno non patrimoniale iure hereditatis (danno terminale/agonia)

    La prova della percezione della fine imminente e della consapevolezza della morte da parte della vittima non sussiste nel caso di specie. Le istanze di prova orale e i richiami alle cartelle cliniche non sono significativi di tale consapevolezza.

  • Accolto
    Restituzione spese legali e di registro

    La riforma delle sentenze di primo grado e di appello comporta l'obbligo per la struttura sanitaria di restituire le somme ricevute in esecuzione delle medesime e dell'importo corrisposto per tassa di registro, con gli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1149
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 1149
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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