Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2015, n. 49188
CASS
Sentenza 9 settembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in cui la Corte ha ritenuto legittima la misura adottata per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., riguardando il giudicato cautelare beni sottoposti a misura cautelare reale ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1990).

Nel caso in cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia stato emesso successivamente al decreto con cui si è disposto il giudizio immediato, il "fumus commissi delicti" - che non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una specifica ipotesi di reato - è già contenuto nella valutazione in ordine alla consistenza della fondatezza dell'ipotesi d'accusa alla base del rito speciale. (La Corte, in motivazione, ha rilevato che la valutazione del "fumus" era stata comunque operata tenendo conto delle concrete risultanze processuali e degli elementi, documentali e testimoniali, ritenuti idonei a legittimare il giudizio immediato).

Commentari2

  • 1Penale Diritto e Procedura
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 luglio 2021

  • 2Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2015, n. 49188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49188
Data del deposito : 9 settembre 2015

Testo completo