Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 2
In tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in cui la Corte ha ritenuto legittima la misura adottata per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., riguardando il giudicato cautelare beni sottoposti a misura cautelare reale ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1990).
Nel caso in cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia stato emesso successivamente al decreto con cui si è disposto il giudizio immediato, il "fumus commissi delicti" - che non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una specifica ipotesi di reato - è già contenuto nella valutazione in ordine alla consistenza della fondatezza dell'ipotesi d'accusa alla base del rito speciale. (La Corte, in motivazione, ha rilevato che la valutazione del "fumus" era stata comunque operata tenendo conto delle concrete risultanze processuali e degli elementi, documentali e testimoniali, ritenuti idonei a legittimare il giudizio immediato).
Commentari • 2
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2015, n. 49188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49188 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
49 1 88 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza camera di . consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 9 settembre 2015 dott. Matilde Cammino Presidente Sentenza n..n.1570/2015 Consigliere - dott. Ugo De Crescienzo Consigliere relatore Reg. gen. n.: 19532/2015 - dott. Giovanni Diotallevi Consigliere - dott. Mirella Cervadoro - dott. Giovanna Verga Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LF n. a Benevento il 9/11/1940 avverso l'ordinanza n. 9/2015 Tribunale di Benevento in data 9 marzo 2015; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv.to Luigi Vittorio FU, di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO MA LF ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 9/2015 Tribunale di Benevento in data 9 marzo 2015 con la quale è stato parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del Tribunale di Benevento in data 3 febbraio 2015, e con il quale è stata rigettata la richiesta diretta al dissequestro del deposito titoli n. 94180, acceso in data 7 gennaio 2010 fino alla concorrenza di euro 212.380, ritenuta profitto illecito del reato di cui agli artt. 81, 644 c.p. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi: a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b), e) c.p.p. in relazione agli artt. 321 c.p.p., art. 12 sexies I. n.356/92, art. 2,3,42,111,24, 27 Cost. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in esame lamentando che il sequestro sia stato adottato in assenza delle condizioni di legge;
in quanto sarebbe stato apposto un vincolo patrimoniale superiore al ritenuto danno cagionato;
ha lamentato inoltre: a) nullità dell'ordinanza per violazione del principio di imparzialità del giudice e del giusto processo ex art. 111 e 3 Cost. Il ricorrente lamenta la mancata astensione dei giudici che in ragione della loro precedente attività giurisdizionale si sarebbero dovuti astenere per gravi ragioni di convenienza. b) Nullità del sequestro preventivo per erronea, illegittima applicazione dell'artt. 321 c.p.p.,art. 644 c.p., art. 12 sexies I. n.356/92, con riferimento alla scelta dei beni da sottoporre a sequestro;
nullità del sequestro preventivo per violazione degli artt. 2,3,42,111,24, 27 Cost., art. 321 c.p.p., art. 644 c.p. Il ricorrente lamenta che il vincolo cautelare non sia stato apposto sugli immobili a lui riconducibili, peraltro chiaramente qualificabili come profitto del reato, anziché sui titoli. c) Nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in relazione al requisito del fumus di cui agli artt. 321 cod. proc. pen., 644 cod. pen. Il ricorrente lamenta in particolare che non sarebbe stata verificata la concreta sussistenza del fumus del reato, avendo valorizzato esclusivamente le dichiarazioni delle persone offese e non avendo eseguita una analisi critica delle singole vicende. Tali elementi non sarebbero sufficienti a ritenere il fumus del reato contestato. d) Nullità dell'ordinanza per motivazione insufficiente о contraddittoria in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen, 644 cod. pen., con riferimento al requisito del fumus e della proporzionalità tra profitto e valore. Il ricorrente contesta in particolare la scelta operata dal collegio, in base alla quale le somme sequestrate dovrebbero essere imputate prima agli interessi e poi alle somme del capitale, in quanto il sequestro sugli interessi andrebbe a colpire una mera aspettativa patrimoniale;
in ogni caso il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere sequestrabili le somme riconducibili al tasso legale. Contesta poi la ricostruzione dei fatti concernenti la vicenda di RT GU, OB CC, De IT EO, FU MB. e) Nullità del sequestro per violazione del giudicato cautelare e del principio del ne bis in idem. Il ricorrente lamenta che i beni sequestrati con il provvedimento impugnato coinciderebbero almeno in parte con quelli oggetto del provvedimento della misura cautelare reale e sequestrati all'esito dell'adozione della misura di prevenzione. In questo caso avrebbe dovuto operare la preclusione del giudicato cautelare CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente, dal punto di vista processuale, la Corte ritiene infondata la dedotta eccezione di violazione del dovere di astensione. Nel merito la stessa appare infondata, in quanto il provvedimento è stato adottato nel corso del dibattimento, ove il giudice del merito è dotato di una piena capacità di giudicare su tutte le questioni che sorgono in tale fase, anche presupposte, accessorie o incidentali, rispetto al thema decidedum principale. In ogni caso l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorchè non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, ne tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015 - dep. 28/09/2015, Amato, Rv. 264637).
3. Parimenti infondata è la dedotta violazione del ne bis in idem in considerazione dell'inosservanza del c.d. giudicato cautelare. Premesso che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, deve ritenersi costituire profitto del reato il vantaggio costituito dall'incremento positivo della consistenza del patrimonio del reo, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto, come devono ritenersi i titoli per un valore corrispondente al denaro, comprensivo degli interessi usurari, ritenuto profitto del reato di usura, in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte;
pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito ( Sez. 6, n. 34565 del 22/05/2014 - dep. 06/08/2014, Eleuteri, Rv. 259902; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014 - dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724). Nel caso in esame tutte le questioni che investono il giudicato cautelare riguardano il sequestro operato ex art. 12 sexies 1.356/90, mentre la misura oggetto del presente procedimento riguarda numerosi episodi di usura continuata, contestata ex art. 644, u.c. c.p.; il medesimo giudizio di irrilevanza, rispetto alla censura dedotta, correttamente è stato formulato anche con riferimento alla misure ed ai provvedimenti riconducibili al procedimento di prevenzione, per le diverse caratteristiche e i differenti presupposti ai quali fa riferimento tale ultimo procedimento.
4. Nel merito occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo per equivalente, prodromico e strumentale alla successiva confisca dei titoli sequestrati anche per evitare, in ogni caso, che il reato, in base agli accertamenti effettuati, venga portato ad ulteriori conseguenze. Peraltro nel caso in esame l'esistenza del fumus commissi delicti, che peraltro non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass., 22 marzo 2007, n. 13639), discende dal fatto che il sequestro è stato disposto dal Tribunale dopo il rinvio a giudizio con decreto di giudizio immediato. Rileva la Corte che, pur non essendo presupposto del rito immediato la sussistenza di un accertamento di responsabilità, tuttavia la scelta di tale rito esprime una valutazione in ordine alla consistenza della fondatezza dell'accusa che esclude la possibilità di particolari sviluppi, sino a pervenire al proscioglimento dell'imputato, in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare, la cui celebrazione appare, quindi, a priori, superflua. (Sez. 3, n. 579 del 07/12/2007 - dep. 09/01/2008, IT, Rv. 238582). Circostanza che supera ampiamente lo spazio di valutazione concesso al giudice nella valutazione del fumus. Correttamente, peraltro, nel caso in esame, la valutazione in ordine al fumus appare esente da censure logico giuridiche, in quanto è stata operata su una base di elementi, testimoniali, e documentali, acquisiti anche nella flagranza del reato, ritenuti, in precedenza, idonei anche a legittimare lo svolgimento del " processo con il giudizio immediato;
e ciò dimostra l'infondatezza di tutti i motivi, che peraltro hanno trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata.
5. Infondata, da ultimo, appare anche l'eccezione relativa alla sproporzione tra i redditi dell'indagato e i beni sequestrati, che allo stato non rileva sulla fondatezza del sequestro preventivo per equivalente che protegge l'interesse recuperare chei beni a costituiscono il profitto del reato, ivi compresi gli interessi usurari eventualmente pagati. Irrilevante appare dunque anche la circostanza che il deposito titoli sia cointestato anche ad un terzo estraneo in quanto l'entità del sequestro non supera il limite della quota che fa capo al MA.
6. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, li 9 settembre 2015 Il Presidente I Consigliere estensore Matilde Cammino Giovanni Diotallevi шк follow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 DIC 2015 IL A M CANCELLIERE DI CA E R P U Claudia Pianelli *