Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 444
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del giudizio per adesione alla definizione delle liti pendenti

    L'istanza di estinzione è fondata e assorbente, in quanto la definizione agevolata si applica alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità delle istanze e chiesto l'estinzione del giudizio. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della Legge n.197/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 444
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 444
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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