CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24198 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24198 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Catania ha accolto la richiesta di riparazione di ingiusta detenzione proposta da AU IO in ragione della privazione della libertà patita dapprima in carcere per quindici giorni, misura poi annullata dal Tribunale del Riesame nel corso delle indagini preliminari e poi per 21 giorni agli arresti domiciliari a seguito della pronuncia di condanna della Corte di Appello, in relazione alle contestazioni di cui agli art.73 e 74 d.P.R. 309/90, e ha liquidato in suo favore la somma di euro 6249,537. Ha escluso il risarcimento di ulteriori profili di pregiudizio evidenziando che la somma liquidata doveva ritenersi comprensiva di ulteriori voci di danno connesse alla privazione ella libertà personale, non risultando al contempo adeguatamente dimostrati i danni patrimoniali riconducibili al fallimento dell'attività commerciale di cui era titolare al momento dell'arresto, né la derivazione dall'adozione della misura cautelare del danno alla salute sofferto dal proprio coniuge e più in generale la ricorrenza di un danno all'immagine autonomamente ristorabile, in ragione dello speciale risalto dato dai mezzi di informazione all'adozione della cautela, anche in ragione della modesta durata della sua esecuzione. Dichiarava altresì compensate le spese del procedimento in considerazione del carattere semi contenzioso del giudizio riparativo e della mancata opposizione del ministero resistente. 3. AU IO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente con il primo articolato motivo, denunzia difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo. Secondo l'assunto della ricorrente la Corte di appello di Catania, limitandosi a mere generiche asserzioni, da un lato aveva mostrato di conoscere i criteri utilizzabili per la quantificazione del danno, ma dall'altro non ne aveva fatto logica e motivata applicazione, soprattutto nella parte in cui aveva escluso la diretta incidenza della detenzione sui molteplici, e documentati, ulteriori profili di pregiudizio lamentati sul versante della vita di relazione, della immagine e del pregiudizio patrimoniale in ragione del fallimento dell'attività commerciale intrapresa. 3.1 Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della liquidazione delle spese processuali. 1 T CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Correttamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di Euro 235,82 (Euro 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, del 17/11/2011 n. 10123, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Invero è stato affermato che il quantum dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto a seguito della valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso (sez.4, 11.1.2019, Piccolo Giovanni, Rv.276259; sez.3, 5.12.2013, D'Adamo, Rv.258833; sez.4. 10.11.2020, Di Domenico Tiziano, Rv.280072). 2. Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penale processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchè l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (sez.4, n.21077 del 1/04/2014 Silletti, Rv. 259237). 3. Invero il giudice nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità di controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez.3, n.29965 del 1/04/2014 Chaaij, Rv. 259940). 2 4. A detti principi, nella sostanza, risulta essersi attenuta la Corte di Appello di Catania la quale ha applicato in maniera corretta misure unitarie indennitarie determinate su base aritmetica e d'altro canto ha escluso gli ulteriori profili di pregiudizio invocati dal ricorrente a causa della sofferta detenzione (danno all'immagine derivato dallo strepitus fori, danno morale in ragione della patita custodia), in assenza di puntuale allegazione e documentazione di tali negative conseguenze, derivando al contrario i lamentati pregiudizi non patrimoniali non tanto dalla protrazione della ingiusta detenzione, bensì dallo sviluppo e dallo svolgimento del processo, laddove le conseguenze fisiologiche della detenzione domiciliare subita risultano adeguatamente compensate nel calcolo aritmetico ponderato per giorno di detenzione. 5. In relazione al secondo motivo di doglianza la corte di cassazione ha avuto modo di evidenziare come il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione dia luogo a un giudizio civilistico ma che lo stesso si appalesa necessario e obbligatorio per chi richieda l'indennizzo ritenendo di avere subito una ingiusta detenzione di talchè la questione della soccombenza della amministrazione pubblica, in tale contesto rappresentata dal Ministero della Economia e delle Finanze, non potrà che essere valutata sulla base delle difese da questa avanzate nonché dalle richieste indennitarie della parte ricorrente, trovando regolamentazione alla stregua dei criteri indicati dall'art.91 e 92 cod.proc.civ. e pertanto sulla base del principio della soccombenza rispetto alle domande avanzate nella sede giudiziale. 5.1 'E stato inoltre affermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non ricorre la soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (sez.U, 26.2.2002, De Benedictis, Rv.222264.01; 26.2.2015, Ministero Dell'Economia Finanze e altro, Rv.263141), mentre, qualora il Ministero si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. 3 Il consigliere estensore Il Presidente proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2 Ottobre 2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv.277357; sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, Murja Franko, Rv.277663). Nella specie il Ministero non ha svolto nessuna seria contestazione della pretesa indennitaria ma si è limitata a rimettersi alla valutazione giudiziale, laddove anche la totale adesione della parte pubblica resistente avrebbe imposto un accertamento sule condizioni legittimanti la pretesa indennitaria e quindi anche sulla ricorrenza di eventuali profili ostativi all'indennizzo a prescindere dalle deduzioni delle parti (sez.4, n.34181, del 5/11/2002 Guadagno). Del tutto correttamente pertanto il giudice distrettuale ha riconosciuto la compensazione delle spese di lite tra le parti ravvisando l'assenza di reale contestazione della pretesa indennitaria. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 Aprile 2023
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24198 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Catania ha accolto la richiesta di riparazione di ingiusta detenzione proposta da AU IO in ragione della privazione della libertà patita dapprima in carcere per quindici giorni, misura poi annullata dal Tribunale del Riesame nel corso delle indagini preliminari e poi per 21 giorni agli arresti domiciliari a seguito della pronuncia di condanna della Corte di Appello, in relazione alle contestazioni di cui agli art.73 e 74 d.P.R. 309/90, e ha liquidato in suo favore la somma di euro 6249,537. Ha escluso il risarcimento di ulteriori profili di pregiudizio evidenziando che la somma liquidata doveva ritenersi comprensiva di ulteriori voci di danno connesse alla privazione ella libertà personale, non risultando al contempo adeguatamente dimostrati i danni patrimoniali riconducibili al fallimento dell'attività commerciale di cui era titolare al momento dell'arresto, né la derivazione dall'adozione della misura cautelare del danno alla salute sofferto dal proprio coniuge e più in generale la ricorrenza di un danno all'immagine autonomamente ristorabile, in ragione dello speciale risalto dato dai mezzi di informazione all'adozione della cautela, anche in ragione della modesta durata della sua esecuzione. Dichiarava altresì compensate le spese del procedimento in considerazione del carattere semi contenzioso del giudizio riparativo e della mancata opposizione del ministero resistente. 3. AU IO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente con il primo articolato motivo, denunzia difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo. Secondo l'assunto della ricorrente la Corte di appello di Catania, limitandosi a mere generiche asserzioni, da un lato aveva mostrato di conoscere i criteri utilizzabili per la quantificazione del danno, ma dall'altro non ne aveva fatto logica e motivata applicazione, soprattutto nella parte in cui aveva escluso la diretta incidenza della detenzione sui molteplici, e documentati, ulteriori profili di pregiudizio lamentati sul versante della vita di relazione, della immagine e del pregiudizio patrimoniale in ragione del fallimento dell'attività commerciale intrapresa. 3.1 Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della liquidazione delle spese processuali. 1 T CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Correttamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di Euro 235,82 (Euro 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, del 17/11/2011 n. 10123, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Invero è stato affermato che il quantum dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto a seguito della valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso (sez.4, 11.1.2019, Piccolo Giovanni, Rv.276259; sez.3, 5.12.2013, D'Adamo, Rv.258833; sez.4. 10.11.2020, Di Domenico Tiziano, Rv.280072). 2. Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penale processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchè l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (sez.4, n.21077 del 1/04/2014 Silletti, Rv. 259237). 3. Invero il giudice nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità di controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez.3, n.29965 del 1/04/2014 Chaaij, Rv. 259940). 2 4. A detti principi, nella sostanza, risulta essersi attenuta la Corte di Appello di Catania la quale ha applicato in maniera corretta misure unitarie indennitarie determinate su base aritmetica e d'altro canto ha escluso gli ulteriori profili di pregiudizio invocati dal ricorrente a causa della sofferta detenzione (danno all'immagine derivato dallo strepitus fori, danno morale in ragione della patita custodia), in assenza di puntuale allegazione e documentazione di tali negative conseguenze, derivando al contrario i lamentati pregiudizi non patrimoniali non tanto dalla protrazione della ingiusta detenzione, bensì dallo sviluppo e dallo svolgimento del processo, laddove le conseguenze fisiologiche della detenzione domiciliare subita risultano adeguatamente compensate nel calcolo aritmetico ponderato per giorno di detenzione. 5. In relazione al secondo motivo di doglianza la corte di cassazione ha avuto modo di evidenziare come il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione dia luogo a un giudizio civilistico ma che lo stesso si appalesa necessario e obbligatorio per chi richieda l'indennizzo ritenendo di avere subito una ingiusta detenzione di talchè la questione della soccombenza della amministrazione pubblica, in tale contesto rappresentata dal Ministero della Economia e delle Finanze, non potrà che essere valutata sulla base delle difese da questa avanzate nonché dalle richieste indennitarie della parte ricorrente, trovando regolamentazione alla stregua dei criteri indicati dall'art.91 e 92 cod.proc.civ. e pertanto sulla base del principio della soccombenza rispetto alle domande avanzate nella sede giudiziale. 5.1 'E stato inoltre affermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero può costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non ricorre la soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (sez.U, 26.2.2002, De Benedictis, Rv.222264.01; 26.2.2015, Ministero Dell'Economia Finanze e altro, Rv.263141), mentre, qualora il Ministero si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. 3 Il consigliere estensore Il Presidente proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sez.4, n.41307 del 2 Ottobre 2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv.277357; sez.3, n.36339 del 27 Giugno 2019, Murja Franko, Rv.277663). Nella specie il Ministero non ha svolto nessuna seria contestazione della pretesa indennitaria ma si è limitata a rimettersi alla valutazione giudiziale, laddove anche la totale adesione della parte pubblica resistente avrebbe imposto un accertamento sule condizioni legittimanti la pretesa indennitaria e quindi anche sulla ricorrenza di eventuali profili ostativi all'indennizzo a prescindere dalle deduzioni delle parti (sez.4, n.34181, del 5/11/2002 Guadagno). Del tutto correttamente pertanto il giudice distrettuale ha riconosciuto la compensazione delle spese di lite tra le parti ravvisando l'assenza di reale contestazione della pretesa indennitaria. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 Aprile 2023