Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19380 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
STEFANO APRILE GIORGIO POSCIA GE IO NA PAOLO VALIANTE FULVIO FILOCAMO
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19380/2025 Roma, li, 23/06/2025
Sent. n. sez. 1722/2025 CC 15/05/2025
R.G.N. 11002/2025
CA 1 Seriale: 692c0d1eab110e13-Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383606b1b1d46e
Firmato Da: GE IO NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3556ee24bd0a8a70
sul ricorso proposto da:
UN OR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere GE IO NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato le richieste volte alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sanitario ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, o dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, presentate da EL TE, detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi due di reclusione, con fine pena fissato al 15/06/2027, nel contempo dichiarando inammissibile l'istanza volta alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen.
2. Ricorre per cassazione EL TE, a mezzo dell'avv. Giuseppe Magliocca, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 94 T.U. stup., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Sussistevano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico, ossia: - lo stato attuale di tossicodipendenza, attestato in una certificazione del Ser.D. di Gubbio del 26/04/2024; - la previsione di un programma di volontariato;
- la disponibilità di un alloggio e di introiti, tali da garantire la autosufficienza economica del condannato;
- l'entità della pena ancora da scontare. A fronte di ciò, il Tribunale di sorveglianza ha desunto la persistenza della pericolosità sociale, in via esclusiva, dal dato della gravità delle condotte che hanno dato luogo alla condanna in esecuzione. Risulta improprio, poi, desumere elementi di segno sfavorevole dalla pregressa proposizione di richieste di misure alternative. Quanto al tema della asserita carenza di revisione critica, dalle relazioni comportamentali in atti emerge l'esatto contrario.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Le valutazioni contenute nell'ordinanza sono frutto di un'opinione severa, ma personale del giudicante, che non collima con gli accertamenti compiuti all'interno e all'esterno del carcere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza appare immune da censure, atteso che in modo adeguato e coerente esso ha posto in evidenza come, dalla condotta posta in essere dal ricorrente, emergessero tanto il fallimento della finalità rieducativa della misura, quanto l'attuale pericolosità sociale, che impediva di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione al reinserimento sociale.
1. Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. É opportuno ricordare che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, i requisiti postulati dalla norma per l'applicazione dell'istituto rivestono una duplice natura: a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dal fatto che il soggetto detenuto versi in uno stato di tossicodipendenza, ovvero di alcolismo;
tale requisito è richiesto a pena di
inammissibilità della domanda - e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l'altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso. Al ricorrere di queste pre-condizioni, l'Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, rv. 255158; Sez. 1, n. 33343 del 4/4/2001, Di Pasqua, rv. 220029). Si deve evidenziare, infine, che il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, non ha una valenza vincolante per la competente Autorità giurisdizionale, che è soggetta soltanto alla legge e non agli apprezzamenti della Pubblica Amministrazione (si veda, sul punto specifico, Sez. 1, 10/9/11/1995, Meloni, rv. 202674).
2.1. Questa Corte, inoltre, ha precisato come l'invocato affidamento in prova per fini terapeutici sia comunque volto anche a garantire la prevenzione dei reati, cosa che ne impedisce la concessione al condannato tossicodipendente che sia ritenuto attualmente pericoloso;
l'attuazione del prescritto programma terapeutico, infatti, postula la collaborazione del soggetto interessato, che deve reputarsi in radice inesistente, laddove questi sia portatore di una persistente pericolosità (si veda Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665-01; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151-01, la quale ha chiarito come sia necessario che attraverso gli esiti dell'osservazione della personalità del condannato - emerga che un processo critico, volto alla resipiscenza, sia stato almeno avviato e Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolaí, Rv. 278174-01, a mente della quale: <Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 01, infine, ha specificamente posto l'accento sulla valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, ritenendo rilevanti l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione).
2.2. Nel caso di specie, la valutazione in punto di persistente pericolosità - compiuta dal Tribunale di sorveglianza - è ampia, esaustiva e priva di spunti di contraddittorietà, sia essa logica che infratestuale;
essa, pertanto, è meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. Nell'ordinanza impugnata, infatti, è stato valutato anzitutto l'aspetto della gravità dei fatti commessi. A tale dato, che è già sicuramente di forte di valenza evocativa oggettiva e documentale, sono stati affiancati: - l'elemento della presentazione di istanze volte all'ottenimento di misure alternative (dato che, in effetti, appare incongruamente richiamato, in quanto sostanzialmente distonico, rispetto alla tipologia di valutazione da compiere); la ritenuta inconsistente della resipiscenza, rilevata nella relazione di sintesi (aspetto che, nell'impugnazione, non viene efficacemente aggredito); - l'ulteriore aspetto di rilievo dirimente rappresentato dalla dimostrata inutilità della frequentazione del SER.D., presso il quale il condannato è stato in carico per ben cinque anni, senza che secondo quanto esposto nell'avversata decisione - ne siano sortiti apprezzabili risultati e, anzi, continuando a commettere reati in costanza di trattamento. La saldezza dell'apparato motivazionale così sintetizzato, in conclusione, non viene minimamente disarticolata dalle assertive e generiche deduzioni difensive.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così è deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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CA 1 Serial: 692c0d1eab110e13- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383606b1b1d46e
Firmato Da: GE IO NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3556ee24bd0a8a70
GE IO NA
STEFANO APRILE
Firmato Da: GE IO NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 692c0d1eab110e13- Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 46383e06b1b1d46e Firmato Da: SILVIA STICCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3556ee24bd0a8a70