CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 417693 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 417693, notificatagli in data 30.6.2025 da Soget spa, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di
Taranto, invocandone l'annullamento, sulla base delle eccezioni di invalidità sotto elencate. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di attribuzione, per essere stata emessa l'intimazione secondo modello approvato dall'agenzia delle entrate anziché dal ministero delle finanze è infondata. Infatti, l'agenzia altro non è che un'articolazione dello stesso ministero, ai più alti livelli, ed è inoltre dotata, secondo statuto, di personalità giuridica ed autonomia gestionale, con carattere di esclusività, in ordine a tutti gli affari riguardanti le entrate tributarie, dall'accertamento alla riscossione, anche coattiva. Pertanto, essa è l'articolazione ministeriale dotata di competenza specifica nella materia, quindi, indiscutibilmente, anche nella predisposizione ed approvazione del modello di che trattasi. In definitiva, si tratta della struttura del ministero competente per definizione ad approvare il modello in questione. Sotto altro profilo, l'intimazione costituirebbe comunque atto a contenuto vincolato, tale da superare persino eventuali irregolarità formali, ove pure ve ne fossero state (art. 21octies, 2°comma, legge 241/1990). Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, in quanto, trattandosi di avvisi di accertamento, il diritto a riscuotere non poteva essere esercitato e decorrere prima della notifica degli avvisi afferenti alla fase preliminare dell' accertamento stesso e poiché il più antico di essi risulta notificato in data 12.1.2021, la prescrizione quinquennale non poteva dirsi maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione,avvenuta in data 30.6.2025.
Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di difetto del potere di riscossione di Soget spa, a causa di presunte irregolarità verificatesi nel corso della gara di aggiudicazione del servizio, si osserva che si tratta, allo stato, di irregolarità soltanto enunciate non dimostrate, quindi e non suscettibili di considerazione in questa sede, nemmeno in via incidentale, tenuto conto anche della validazione della gara stessa riconosciuta dal Comune, come da verbale in atti. La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 417693 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 417693, notificatagli in data 30.6.2025 da Soget spa, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di
Taranto, invocandone l'annullamento, sulla base delle eccezioni di invalidità sotto elencate. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di attribuzione, per essere stata emessa l'intimazione secondo modello approvato dall'agenzia delle entrate anziché dal ministero delle finanze è infondata. Infatti, l'agenzia altro non è che un'articolazione dello stesso ministero, ai più alti livelli, ed è inoltre dotata, secondo statuto, di personalità giuridica ed autonomia gestionale, con carattere di esclusività, in ordine a tutti gli affari riguardanti le entrate tributarie, dall'accertamento alla riscossione, anche coattiva. Pertanto, essa è l'articolazione ministeriale dotata di competenza specifica nella materia, quindi, indiscutibilmente, anche nella predisposizione ed approvazione del modello di che trattasi. In definitiva, si tratta della struttura del ministero competente per definizione ad approvare il modello in questione. Sotto altro profilo, l'intimazione costituirebbe comunque atto a contenuto vincolato, tale da superare persino eventuali irregolarità formali, ove pure ve ne fossero state (art. 21octies, 2°comma, legge 241/1990). Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, in quanto, trattandosi di avvisi di accertamento, il diritto a riscuotere non poteva essere esercitato e decorrere prima della notifica degli avvisi afferenti alla fase preliminare dell' accertamento stesso e poiché il più antico di essi risulta notificato in data 12.1.2021, la prescrizione quinquennale non poteva dirsi maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione,avvenuta in data 30.6.2025.
Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di difetto del potere di riscossione di Soget spa, a causa di presunte irregolarità verificatesi nel corso della gara di aggiudicazione del servizio, si osserva che si tratta, allo stato, di irregolarità soltanto enunciate non dimostrate, quindi e non suscettibili di considerazione in questa sede, nemmeno in via incidentale, tenuto conto anche della validazione della gara stessa riconosciuta dal Comune, come da verbale in atti. La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore