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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
FALCONIERI WALTER, TO
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1366/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1884 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2025/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2019 emesso dal Comune di Casarano per un totale di €. 245.586,00.
La ricorrente ha eccepito l'inesigibilità della pretesa intimata contestando il vizio di legittimità dell'atto per violazione della normativa sulla formazione degli atti amministrativi in modalità esclusivamente digitale e la mancanza dell'attestazione di conformità all'originale informatico apposta da soggetto autorizzato sulla copia analogica comunicata alla contribuente;
il difetto di contraddittorio preventivo;
il difetto di sottoscrizione;
la decadenza del potere accertativo e la prescrizione del credito, il difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si è ritualmente costituito il Comune di Casarano che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente ha prodotto memorie illustrative ed arresti giurisprudenziali di questa e di altre
Corti, insistendo per l'accoglimento del ricorso ed ha sottolineato che il Comune di Casarano non ha mai prodotto in giudizio la determina dirigenziale del 12/02/2018 che autorizzerebbe il funzionario responsabile del tributo alla firma a stampa, e che nella delibera G.C. n. 38/2021 non vi è alcuna autorizzazione alla firma a stampa di detto funzionario.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al regolamento comunitario e-IDAS e al codice dell'amministrazione digitale (Cad) gli enti locali hanno quale regola generale quella di adottare i propri atti in formato digitale, compresi gli accertamenti tributari.
Gli atti di accertamento redatti in formato digitale devono essere corredati dalla firma informatica dei responsabili dell'Ufficio tributi competente e, per acquisire efficacia, devono essere notificati tramite il messo notificatore oppure attraverso il servizio postale.
In base all'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (Cad - Dlgs n. 82/2005) «le copie su supporto analogico di documento informatico […] hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
». Tuttavia la giurisprudenza (Cassazione ordinanza n. 23213/2024) ha chiarito che è richiesta una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato.
Nel caso concreto l'atto impugnato è firmato digitalmente in modo regolare, è chiaramente indicato il nome del responsabile del procedimento ed è evidenziato che informazioni sull'atto - notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento - possono essere richieste all'ufficio informazioni appositamente istituito presso il Comune. L'Ufficio ha pertanto offerto strumenti utili alla verifica dell'avviso di accertamento ritualmente notificato, garantendo alla contribuente la tempestiva ed esaustiva consultazione dell'originale informatico dell'atto stesso. Né la ricorrente ha evidenziato qualsivoglia discordanza tra i fatti e quanto riportato nell'avviso de quo che, comunque, riporta il relativo protocollo informatico (Prot. n. 0010682 del
13/03/2025) con l'attestazione che il documento stesso costituisce copia analogica dell'atto originale generato in forma digitale.
Le irregolarità formali denunciate dalla ricorrente si ritengono dunque insussistenti.
Le modalità di redazione degli atti secondo l'articolo 23 del Cad si collegano anche agli articoli 6 e 7 dello
Statuto del contribuente, che stabiliscono i principi di conoscenza, semplificazione, collaborazione, chiarezza e motivazione. Tuttavia, come stabilito dalla Cassazione (n. 30047/2018), l'obbligo dell'articolo 7 non comprende la necessità di allegare, all'atto impugnato, quello di conferimento dell'incarico che tuttavia, nel caso di specie, è stato versato agli atti del processo, avendo l'ente resistente prodotto la delibera n. 38 del 1/02/2021 con la quale è stato nominato il Dott. Nominativo_2 (Responsabile del Settore I - Affari Generali, Servizio Tributi, nominato con Decreto Sindacale n. 29/2020 del 31/12/2020, prot. n. 38862), responsabile del tributo. È comunque sufficiente la sola indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile,
i cui poteri sono riportati nell'atto impugnato con la indicazione della delibera comunale specifica. Non sussiste pertanto l'eccepito difetto di sottoscrizione.
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 212/2000. Tra le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale 219/2023, di modifica dello statuto del contribuente (legge 212/2000), vi è l'introduzione dell'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti alle Corti di giustizia tributaria. Tuttavia il comma
2 del nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione;
decreto che è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024.
Il decreto, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione specifica per i tributi locali, risultando incentrato solo su quelli erariali. Nondimeno, in base a quanto dallo stesso previsto, si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
dunque, pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce una serie di indicazioni che possono essere utili per definire quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione. Così, nell'ambito di tali categorie (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati ed atti e di pronta liquidazione) sono da includersi gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento ed i conseguenti solleciti, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione - si pensi alla liquidazione del tributo dovuto per un'area fabbricabile dichiarata dal contribuente - sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione (ad esempio, la variazione della rendita catastale, le variazioni di titolarità degli immobili, eccetera). La censura di parte ricorrente è pertanto infondata.
La normativa in tema di accertamento dei tributi locali prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; inoltre, all'accertamento relativo all'annualità 2019, deve applicarsi il termine di sospensione di 85 giorni previsto dall'art. 67 del D.L. 18/2020 -convertito dalla L. 27/2020- così come interpretato dalla Corte di Cassazione con decreto n. 1630/2025: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici e degli enti impositori”. Conseguentemente la sospensione de quo ha avuto l'effetto di spostare in avanti i termini di decadenza riferiti (anche) all'attività di accertamento e notifica, di ulteriori 85 giorni. Pertanto, nel caso di specie, il termine ultimo per la notifica è da individuarsi nella data del 26/03/2025.
Rebus sic stanti bus si sottolinea che in materia di decadenza (ossia il termine entro cui l'ente deve emettere l'atto), la giurisprudenza, sulla scia della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002, ritiene che si consideri la data di spedizione quale “data di perfezionamento per il notificante” e pertanto, poiché dalla documentazione versata in atti si evince che l'atto opposto è stato spedito il 19/03/2025, richiamandosi al principio della scissione tra il momento in cui la notifica si perfeziona per il notificante (il Comune) e il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, deriva che l'avviso di accertamento impugnato è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla contribuente, sì che non si è verificata né la decadenza del potere accertativo né la prescrizione del credito.
La motivazione di un atto impositivo emesso dagli enti locali è fornita dalla indicazione degli immobili, con le rendite ed altri dati desunti dalla banca dati dell'anagrafe. Non vi è discrezionalità, per cui la motivazione
è costituita dal riporto dei soli dati catastali. In ogni caso la contribuente è stata posta in grado di avere cognizione piena di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Nondimeno si sottolinea che è ius receptum che il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché esso sia stato impugnato dalla contribuente la quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. In ogni caso l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che la ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione.
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e le relative sanzioni al 30%. È pertanto infondata anche la censura attinente l'asserita illegittimità delle sanzioni irrogate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in €. 2.500,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
FALCONIERI WALTER, TO
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1366/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1884 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2025/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2019 emesso dal Comune di Casarano per un totale di €. 245.586,00.
La ricorrente ha eccepito l'inesigibilità della pretesa intimata contestando il vizio di legittimità dell'atto per violazione della normativa sulla formazione degli atti amministrativi in modalità esclusivamente digitale e la mancanza dell'attestazione di conformità all'originale informatico apposta da soggetto autorizzato sulla copia analogica comunicata alla contribuente;
il difetto di contraddittorio preventivo;
il difetto di sottoscrizione;
la decadenza del potere accertativo e la prescrizione del credito, il difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si è ritualmente costituito il Comune di Casarano che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente ha prodotto memorie illustrative ed arresti giurisprudenziali di questa e di altre
Corti, insistendo per l'accoglimento del ricorso ed ha sottolineato che il Comune di Casarano non ha mai prodotto in giudizio la determina dirigenziale del 12/02/2018 che autorizzerebbe il funzionario responsabile del tributo alla firma a stampa, e che nella delibera G.C. n. 38/2021 non vi è alcuna autorizzazione alla firma a stampa di detto funzionario.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al regolamento comunitario e-IDAS e al codice dell'amministrazione digitale (Cad) gli enti locali hanno quale regola generale quella di adottare i propri atti in formato digitale, compresi gli accertamenti tributari.
Gli atti di accertamento redatti in formato digitale devono essere corredati dalla firma informatica dei responsabili dell'Ufficio tributi competente e, per acquisire efficacia, devono essere notificati tramite il messo notificatore oppure attraverso il servizio postale.
In base all'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (Cad - Dlgs n. 82/2005) «le copie su supporto analogico di documento informatico […] hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
». Tuttavia la giurisprudenza (Cassazione ordinanza n. 23213/2024) ha chiarito che è richiesta una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato.
Nel caso concreto l'atto impugnato è firmato digitalmente in modo regolare, è chiaramente indicato il nome del responsabile del procedimento ed è evidenziato che informazioni sull'atto - notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento - possono essere richieste all'ufficio informazioni appositamente istituito presso il Comune. L'Ufficio ha pertanto offerto strumenti utili alla verifica dell'avviso di accertamento ritualmente notificato, garantendo alla contribuente la tempestiva ed esaustiva consultazione dell'originale informatico dell'atto stesso. Né la ricorrente ha evidenziato qualsivoglia discordanza tra i fatti e quanto riportato nell'avviso de quo che, comunque, riporta il relativo protocollo informatico (Prot. n. 0010682 del
13/03/2025) con l'attestazione che il documento stesso costituisce copia analogica dell'atto originale generato in forma digitale.
Le irregolarità formali denunciate dalla ricorrente si ritengono dunque insussistenti.
Le modalità di redazione degli atti secondo l'articolo 23 del Cad si collegano anche agli articoli 6 e 7 dello
Statuto del contribuente, che stabiliscono i principi di conoscenza, semplificazione, collaborazione, chiarezza e motivazione. Tuttavia, come stabilito dalla Cassazione (n. 30047/2018), l'obbligo dell'articolo 7 non comprende la necessità di allegare, all'atto impugnato, quello di conferimento dell'incarico che tuttavia, nel caso di specie, è stato versato agli atti del processo, avendo l'ente resistente prodotto la delibera n. 38 del 1/02/2021 con la quale è stato nominato il Dott. Nominativo_2 (Responsabile del Settore I - Affari Generali, Servizio Tributi, nominato con Decreto Sindacale n. 29/2020 del 31/12/2020, prot. n. 38862), responsabile del tributo. È comunque sufficiente la sola indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile,
i cui poteri sono riportati nell'atto impugnato con la indicazione della delibera comunale specifica. Non sussiste pertanto l'eccepito difetto di sottoscrizione.
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 212/2000. Tra le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale 219/2023, di modifica dello statuto del contribuente (legge 212/2000), vi è l'introduzione dell'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti alle Corti di giustizia tributaria. Tuttavia il comma
2 del nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione;
decreto che è stato emanato in data 24/04/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024.
Il decreto, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione specifica per i tributi locali, risultando incentrato solo su quelli erariali. Nondimeno, in base a quanto dallo stesso previsto, si definisce automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
dunque, pur mancando dei riferimenti ai tributi locali, il decreto fornisce una serie di indicazioni che possono essere utili per definire quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione. Così, nell'ambito di tali categorie (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati ed atti e di pronta liquidazione) sono da includersi gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento ed i conseguenti solleciti, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione - si pensi alla liquidazione del tributo dovuto per un'area fabbricabile dichiarata dal contribuente - sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell'ente che sostituiscono la dichiarazione (ad esempio, la variazione della rendita catastale, le variazioni di titolarità degli immobili, eccetera). La censura di parte ricorrente è pertanto infondata.
La normativa in tema di accertamento dei tributi locali prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; inoltre, all'accertamento relativo all'annualità 2019, deve applicarsi il termine di sospensione di 85 giorni previsto dall'art. 67 del D.L. 18/2020 -convertito dalla L. 27/2020- così come interpretato dalla Corte di Cassazione con decreto n. 1630/2025: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici e degli enti impositori”. Conseguentemente la sospensione de quo ha avuto l'effetto di spostare in avanti i termini di decadenza riferiti (anche) all'attività di accertamento e notifica, di ulteriori 85 giorni. Pertanto, nel caso di specie, il termine ultimo per la notifica è da individuarsi nella data del 26/03/2025.
Rebus sic stanti bus si sottolinea che in materia di decadenza (ossia il termine entro cui l'ente deve emettere l'atto), la giurisprudenza, sulla scia della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002, ritiene che si consideri la data di spedizione quale “data di perfezionamento per il notificante” e pertanto, poiché dalla documentazione versata in atti si evince che l'atto opposto è stato spedito il 19/03/2025, richiamandosi al principio della scissione tra il momento in cui la notifica si perfeziona per il notificante (il Comune) e il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, deriva che l'avviso di accertamento impugnato è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla contribuente, sì che non si è verificata né la decadenza del potere accertativo né la prescrizione del credito.
La motivazione di un atto impositivo emesso dagli enti locali è fornita dalla indicazione degli immobili, con le rendite ed altri dati desunti dalla banca dati dell'anagrafe. Non vi è discrezionalità, per cui la motivazione
è costituita dal riporto dei soli dati catastali. In ogni caso la contribuente è stata posta in grado di avere cognizione piena di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Nondimeno si sottolinea che è ius receptum che il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché esso sia stato impugnato dalla contribuente la quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. In ogni caso l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che la ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione.
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e le relative sanzioni al 30%. È pertanto infondata anche la censura attinente l'asserita illegittimità delle sanzioni irrogate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in €. 2.500,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.