Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2015, n. 3563
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Sentenza 26 giugno 2015

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La società "di comodo" e la titolarità delle sue quote in quanto costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non possono in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo atteso ché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali. Ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre, infatti, un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione di rigetto dell'istanza di riesame concernente il sequestro preventivo delle quote di una società di "comodo" senza l'indicazione dei beni appartenenti alla società fallita che vi sarebbero confluiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2015, n. 3563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3563
    Data del deposito : 26 giugno 2015

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