Sentenza 26 giugno 2015
Massime • 1
La società "di comodo" e la titolarità delle sue quote in quanto costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non possono in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo atteso ché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali. Ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre, infatti, un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione di rigetto dell'istanza di riesame concernente il sequestro preventivo delle quote di una società di "comodo" senza l'indicazione dei beni appartenenti alla società fallita che vi sarebbero confluiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2015, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2015 |
Testo completo
3 56 3/ 1 6 65 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAPresidente Dott. MARIA VESSICHELLI - - Rel. Consigliere - 973 N. Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI N. 19758/2015 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RU N. IL 04/08/1964 avverso l'ordinanza n. 13/2015 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 05/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
ET MM, in udito il difensore del ricorrente, avv.to Pierluigi Angeloni, che ha insistito per sostituzione dell'avv. l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, del 14.11.2014 il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. presentata nell'interesse di ZI UG, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 10/2/2015, in relazione al reato di cui all'art. 216 R.D. 267/42, avente ad oggetto le quote societarie (97%) della società QAP s.r.l., detenute da ZI UG.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il AZ, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentandola ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. per violazione dell'art. 321, comma primo, c.p.p., in relazione all'art. 253 c.p.p., e dell'art. 316 c.p.p., atteso che il Tribunale ha asserito che il vincolo ablatorio poteva ricadere sulle quote societarie della QAP s.r.l. - intestate, peraltro, ad un terzo estraneo ai fatti in contestazione- senza che, tuttavia, le stesse avessero alcun vincolo di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestato agli indagati, così come richiesto dal disposto di cui agli artt. art. 321, comma 1, e 253 c.p.p.; invero, l'originario decreto con il quale è stato applicato il vincolo ablatorio è stato emesso nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, relative alla società NEO s.r.l, dichiarata fallita in data 26 febbraio 2014, contestate a RA ZZ e EA MB, nelle loro rispettive qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto di detta società, ed il Tribunale, ha confermato il decreto con il quale il GIP ha sottoposto a sequestro preventivo le quote della società QAP s.r.l., detenute dal ricorrente, sul presupposto che al MB, amministratore di fatto della NEO s.r.l, fosse riconducibile anche la società QAP s.r.l. e la costituzione di tale società, unitamente ad altre operazioni, avrebbe contribuito al depauperamento della società NEO e del suo valore patrimoniale;
tale assunto, tuttavia, non trova alcun riscontro nella contestazione -contenuta nella richiesta di sequestro preventivo- ove, pur essendo dettagliatamente indicate le operazioni distrattive in ipotesi poste in essere dalla ZZ e dal MB, rilevanti ex 216 L.F., non vi è alcun riferimento, né alla società QAP s.r.l., né tantomeno ad operazioni 1 distrattive perpetrate attraverso la costituzione di tale ultima società, sicchè le argomentazioni adottate dal Tribunale onde sostenere la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra la res sottoposta a sequestro preventivo ed i fatti-reato oggetto di contestazione sono frutto della violazione del disposto di cui agli artt. 321, comma 1, e 253 c.p.p. che, viceversa, richiedono che la sussistenza del vincolo suddetto sia apprezzata in relazione a specifici fatti oggetto di contestazione;
in ogni caso, la misura cautelare reale non può essere applicata alla c.d. società di "comodo", attraverso la quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale;
inoltre, il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo senza indicare quei beni, appartenenti alla fallita, oggetto di effettivo "trapasso" dalla Neo s.r.l. alla Q.A.P. s.r.I., né possono essere considerati tali i contratti di c.d. service stipulati con altre società, la cui risoluzione non implica, di per sé, alcuna distrazione, in quanto i beni relativi non appartenevano alla fallita e, comunque, il sequestro si è risolto proprio nell'ipotesi di apprensione delle quote di una società in assenza della prova del "trapasso" di beni;
il Tribunale è in tal modo pervenuto alla pronuncia di un provvedimento abnorme che, con l'inibire di fatto l'esercizio dell'impresa al ricorrente, ha finito con il perseguire le finalità proprie delle misure personali interdittive, anziché quelle tipiche delle misure cautelari reali, ovvero ha sostanzialmente attribuito al sequestro preventivo le finalità che sono invece proprie del sequestro conservativo, così incorrendo nella violazione anche dell'art. 316 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento.
1.Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. V, 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008).
2. Va premesso che il Tribunale del riesame ha dato atto che la società QAP s.r.l.- società di attività editoriale e pubblicazione di quotidiani, periodici e riviste, libri e agenzie di stampa, formalmente amministrata da EO RN TO - le cui quote per il 97% sono detenute dal ZI, costituisce, secondo l'assunto accusatorio, una società di comodo 2 g amministrata di fatto da MB EA, quest'ultimo amministratore di fatto anche della fallita N.E.O. (oltre che della LINK s.r.l. e della Media press s.r.l.) ed il collegamento delle società con il predetto, capo di fatto delle medesime, renderebbe concreto il pericolo di reiterazione del reato di bancarotta fraudolenta contestato, aggravandone le conseguenze, atteso che il dissesto della QAP s.r.l., inciderebbe anche sulle ragioni dei creditori della NEO s.r.l. e delle altre società facenti capo al predetto MB, riuscendo a vanificare tutte le azioni creditorie attraverso il progressivo svuotamento del patrimonio aziendale ed il progressivo fallimento delle diverse società. In particolare, il Tribunale, a fondamento della legittimità del disposto sequestro ha richiamato i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate (Sez. 5, n. 21810 del 13/04/2004; Sez. 5 n. 16583 del 22/01/2010).
3. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, non è, tuttavia, in questione la indiscussa legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, in presenza dei necessari presupposti, bensì la sussistenza del nesso strumentale tra le quote detenute dal ZI al 97% della QAP s.r.l. -società di comodo costituita dal MB e amministrata di fatto dallo stesso ed il reato di bancarotta fraudolenta contestato, tra l'altro, al MB, quale amministratore di fatto della NEO s.r.l., già dichiarata fallita il 26 febbraio 2014, nesso questo che non è dato ricavare da quanto evidenziato nel provvedimento impugnato.
3.1.Sul punto è sufficiente richiamare i principi espressi da questa Corte, invocati dallo stesso ricorrente, che vanno ribaditi in questa sede, secondo cui la società "di comodo", in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo, attesoché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra "società 3 di comodo" e reato fallimentare non vi è un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa società, qualora se ne paventi, in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta pre o post-fallimentare, l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito. (Sez. 5, n. 5929 del 06/11/1998). La società o le quote sociali della stessa, infatti, non presentano in sé pericolosità "intrinseca", conseguendone che in base a tale solo fatto la strumentalità tra la società e il reato, non essendo nè specifica, ne' strutturale, ne' essenziale, e non è nemmeno, a ben vedere, meramente occasionale, per cui il sequestro per giustificaresufficiente preventivo (Sez. 5, n. 5929 del 06/11/1998).
3.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si è limitata, come già accennato, ad evidenziare che la QAP sarebbe stata costituita dal MB al fine di attuare lo svuotamento della Neo s.r.l. e vanificare le ragioni dei creditori della stessa considerato, peraltro, il grave stato di dissesto economico in cui la stessa QAP versa, prodromico al fallimento- senza indicare in alcun modo come la società in questione si presterebbe a realizzare tale fine. Manca più precisamente l'indicazione dei beni o delle attività della Neo confluite nella QAP, mediante le quali il MB ha inteso realizzare lo svuotamento della NEO, non essendo sufficiente ad individuarlo la mera presenza quale amministratore di fatto del MB a determinare in sé il pregiudizio dei creditori. Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, occorre infatti un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e tra il reato la persona non e (Sez. 2, n. 19105 del 28/04/2011).
3.3. Le attività di asserito "svuotamento" che vengono enunciate nell'ordinanza impugnata riguardano i trasferimenti di denaro dalla NEO in favore della Link, dell' impresa ZZ e di MB EA e MB RM, sotto forma di rimborso finanziamento soci e anticipazioni amministratore, volti al depauperamento della NEO e del suo valore patrimoniale, in frode ai creditori, ma alcun elemento preciso risulta indicato con riguardo alla continuità aziendale tra la NEO s.r.l. e la QAP s.r.l. e, quindi, al depauperamento della prima in favore della seconda.
4.L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va ordinata la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. :
p.q.m.
Ае annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 626 c.p.p. Così deciso il 26.6.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente SCoRPezzallo Maria Vessichelli Rosa Pezzullo M : DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 27 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise use auj 5