Legge 11 ottobre 1986, n. 697

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    Giurisprudenza25

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    • 1TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/07/2025, n. 14282
      Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2025 N. 14282/2025 REG.PROV.COLL. N. 06416/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6416 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da I.Co.Tea.C.A.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale …
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      • corsi CLIL·
      • scuole superiori di mediazione linguistica·
      • disparità di trattamento·
      • giurisdizione amministrativa·
      • art. 14 D.M. 249/2010·
      • riconoscimento titoli di studio·
      • competenza ministeriale·
      • eccesso di potere·
      • diritto costituzionale allo studio·
      • master di primo e secondo livello

    • 2TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3762
      Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03762/2025 REG.PROV.COLL. N. 10005/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10005 del 2018, proposto da UNINT - Università degli studi internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, 47; contro Ministero …
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      • scuole superiori per mediatori linguistici·
      • art. 17 legge n. 127/1997·
      • disparità di trattamento·
      • giurisdizione amministrativa·
      • regolamento ministeriale·
      • qualificazione docenti·
      • eccesso di potere·
      • armonizzazione normativa·
      • corrispondenza ordinamenti didattici·
      • principio di legalità

    • 3TAR Bari, sez. I, sentenza 02/12/2024, n. 1226
      Provvedimento: Pubblicato il 02/12/2024 N. 01226/2024 REG.PROV.COLL. N. 00918/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 918 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia; contro U.S.P. - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio; Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, U.S.R. - …
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      • CLIL·
      • graduatoria docenti·
      • violazione di legge·
      • accreditamento enti di formazione·
      • art. 3 L. 241/1990·
      • compensazione spese processuali·
      • corsi di perfezionamento·
      • crediti formativi universitari·
      • eccesso di potere·
      • Scuole superiori mediatori linguistici

    • 4TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/02/2025, n. 3762
      Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03762/2025 REG.PROV.COLL. N. 10005/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10005 del 2018, proposto da UNINT - Università degli studi internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, 47; contro Ministero …
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      • art. 17 legge n. 127/1997·
      • riordino scuole superiori mediatori linguistici·
      • giurisdizione amministrativa·
      • regolamento ministeriale·
      • base legislativa·
      • qualificazione docenti·
      • armonizzazione ordinamenti didattici·
      • violazione principio di legalità·
      • eccesso di potere·
      • corrispondenza ordinamenti didattici

    • 5Trib. Milano, sentenza 17/01/2024, n. 176
      Provvedimento: N. R.G. 7254/2023 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7254 del Ruolo Generale per l'anno 2023 TRA , con l'avv. Marco Fusari. Parte_1 ATTRICE E , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con i convenuti in epigrafe: “- previa disapplicazione degli atti amministrativi che escludono la ricorrente dalle graduatorie, accertare e dichiarare che il titolo di studio posseduto …
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      • titolo di studio idoneo·
      • equipollenza titoli di studio·
      • graduatorie provinciali supplenze (GPS)·
      • disapplicazione atti amministrativi·
      • crediti formativi·
      • D.M. 10 gennaio 2002 n. 38·
      • riconoscimento scuole superiori interpreti e traduttori
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    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare le disponibilita' di qualificato personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresi' interpreti con comprovata esperienza professionale.
      3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    • Art. 2. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.