Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 novembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 novembre 1986 |
Giurisprudenza • 25
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3762Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03762/2025 REG.PROV.COLL. N. 10005/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10005 del 2018, proposto da UNINT - Università degli studi internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, 47; contro Ministero …Leggi di più...
- scuole superiori per mediatori linguistici·
- art. 17 legge n. 127/1997·
- disparità di trattamento·
- giurisdizione amministrativa·
- regolamento ministeriale·
- qualificazione docenti·
- eccesso di potere·
- armonizzazione normativa·
- corrispondenza ordinamenti didattici·
- principio di legalità
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare le disponibilita' di qualificato personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresi' interpreti con comprovata esperienza professionale.
3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 2. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.