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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3122/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKTJKM000073 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Sentenza N.541/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva rigettato il Ricorso.
L'appellante rileva di non essere responsabile della disfunzione dichiarativa della esistenza di un certificato successivo all'unico ricevuto, in quanto il responsabile va individuato nella figura del datore di lavoro
Società_1 s.r.l. poi dichiarata fallita.
L'appellante osserva che detta Società non ha corrisposto le ritenute come risulta dal certificato, per cui sussiste esonero da ogni onere e debito da parte del contribuente;
conclude con dichiarazione di nullità della Sentenza di 1° Grado per difetto di pronunzia di cui all'art. 112 c.p.c. con estraneità del contribuente con disposizione dell'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto le imposte non versate sono imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Latina si costituisce in giudizio ed evidenzia che, in merito agli emolumenti corrisposti al contribuente e non dichiarati, è risultato che la Società_1 s.r.l. ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli emolumenti nell'anno 2018 per l'importo di Euro 5.430,29; sottolinea che il lavoratore non ha corrisposto all'obbligo della dichiarazione indipendentemente dalla formale ricezione o meno della certificazione unica.
Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte, in merito alla mancanza di prova in ordine agli emolumenti corrisposti al contribuente e non dichiarati, rappresenta che l'Agenzia ha depositato in atti certificazione proveniente dal datore di lavoro che dimostra l'avvenuto pagamento degli emolumenti per Euro 5.430,00.
Da ciò ne consegue che l'avvenuto pagamento, che peraltro non è stato contestato, riguardava in ogni caso un obbligo della dichiarazione stante la ricezione della certificazione unica.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 500,00
(Cinquecento/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 500,00
(Cinquecento/00).
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3122/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKTJKM000073 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Sentenza N.541/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva rigettato il Ricorso.
L'appellante rileva di non essere responsabile della disfunzione dichiarativa della esistenza di un certificato successivo all'unico ricevuto, in quanto il responsabile va individuato nella figura del datore di lavoro
Società_1 s.r.l. poi dichiarata fallita.
L'appellante osserva che detta Società non ha corrisposto le ritenute come risulta dal certificato, per cui sussiste esonero da ogni onere e debito da parte del contribuente;
conclude con dichiarazione di nullità della Sentenza di 1° Grado per difetto di pronunzia di cui all'art. 112 c.p.c. con estraneità del contribuente con disposizione dell'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto le imposte non versate sono imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Latina si costituisce in giudizio ed evidenzia che, in merito agli emolumenti corrisposti al contribuente e non dichiarati, è risultato che la Società_1 s.r.l. ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli emolumenti nell'anno 2018 per l'importo di Euro 5.430,29; sottolinea che il lavoratore non ha corrisposto all'obbligo della dichiarazione indipendentemente dalla formale ricezione o meno della certificazione unica.
Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte, in merito alla mancanza di prova in ordine agli emolumenti corrisposti al contribuente e non dichiarati, rappresenta che l'Agenzia ha depositato in atti certificazione proveniente dal datore di lavoro che dimostra l'avvenuto pagamento degli emolumenti per Euro 5.430,00.
Da ciò ne consegue che l'avvenuto pagamento, che peraltro non è stato contestato, riguardava in ogni caso un obbligo della dichiarazione stante la ricezione della certificazione unica.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 500,00
(Cinquecento/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 500,00
(Cinquecento/00).