Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso essersi verificata l'estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, ma accertato con sentenza passata in giudicato nel 2015 ed ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., disposta in sede esecutiva).
Commentario • 1
- 1. Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
01759-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent.n. sez. 1500/2019 GERARDO SABEONE Relatore- C.C. -22/11/2019 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 22302/2019FRANCESCA MORELLI MA TERESA BELMONTE -Estensore- ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO FE nato il [...] avverso la ORDINANZA del 12/12/2018 della CORTEDI APPELLO DI CATANZARO visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita nella CAMERA DI CONSIGLIO del 22/11/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ssa CATERINA MAZZITELLI Visto il decreto del Presidente di Sezione del 2 marzo 2020, in cui si dà atto del sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore;
Dato atto che il Presidente del Collegio ha comunicato in data 4 marzo 2020 di avere individuato nella scrivente il Consigliere estensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d' Appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento di precedente provvedimento da parte della Corte di Cassazione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione, concesso a DI CO, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 04 aprile 2005 ( irrevocabile il 16/09/2005), sul presupposto di una revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., per il sopravvenire di altra sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 24 dicembre 2015. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato il quale, con il patrocinio difensivo, denuncia violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 163, 167, e 168 cod. pen.. Deduce che il beneficio della sospensione condizionale della pena non era revocabile in quanto "l'irrevocabilità dell'accertamento del nuovo reato intervenuta oltre il quinquennio ( ovvero il 24 settembre 2015) comporta l'immodificabilità del beneficio".
3. Il Procurato Generale presso questa Corte di Cassazione, in sede di contraddittorio cartolare, con la memoria pervenuta in data 01 ottobre 2019, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Secondo quanto emerge dai provvedimenti resi dalla Corte di appello ( ordinanza impugnata) e da questa stessa Corte di legittimità ( sentenza di annullamento con rinvio, del 26 giugno 2017), DI CO, condannato, dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 4 aprile 2005 (irrevocabile il 16/09/2005), per il reato di cui all'art. 589 cod. pen, commesso il 21 agosto 1999, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. La medesima Corte distrettuale, in funzione di G.E., con la ordinanza impugnata - pronunciata nel giudizio nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione di un precedente provvedimento del 25 maggio 2016, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del Procuratore Generale distrettuale ha disposto la revoca del predetto beneficio, ai sensi dell'art. 68 comma - 1 n. 1 cod. pen. ( c.d. revoca di diritto o obbligatoria). Risulta, infatti, che il CO ha subito altra condanna, per fatti di usura commessi nell'anno 2007, con sentenza della stessa Corte di appello del 29 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 24/09/2015. 2.1. Come premesso, la difesa sostiene che la irrevocabilità della seconda sentenza di condanna, intervenuta solo il 24 settembre 2015, quando era ormai decorso il quinquennio dalla data del 24 settembre 2005, in cui si era formata l'irrevocabilità della condanna inflitta per il primo reato, abbia prodotto la estinzione del reato. Secondo la prospettazione della difesa, l'estinzione del reato prima della irrevocabilità della seconda condanna, comporta che, ai sensi dell'art. 167 cod. pen, non possa più avere luogo la esecuzione della pena, e, quindi, neppure possa più disporsi la revoca della sospensione condizionale. A tal fine, dovrebbe, infatti, tenersi 2 conto del momento della irrevocabilità della seconda sentenza, a prescindere dalla data di commissione del fatto.
3.La deduzione è errata. Come osservato dal Procuratore Generale, infatti, la condizione alla quale è sottoposta l'estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile. Si vuole dire, anche alla luce della complessiva lettura delle disposizioni afferenti la sospensione condizionale della pena tra l'altro, da quelle che - concernono la revoca del beneficio a norma dell'art. 168 cod. pen. - che il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo, deve essere ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma che l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017 Rv. 269824).
3.1. Il provvedimento impugnato si è attenuto a tale condiviso orientamento e il ricorso va rigettato perché propone questioni smentite dalla richiamata pronuncia.
4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso in Roma, 22 novembre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte il Presidente Gera Sabeqne Motivazione approvata dal Presidente CORTY SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO TLFUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo