Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Ce 67767 09 09 2 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA C Oggetto Tributaria dagli Il mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 3020/00 - Presidente Cron. 24693 MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno MELONCELLI Consigliere Dott. Achille ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67767 TAPSO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato CARLO BORROMEO, difeso dall'avvocato FEDERICO ITALIA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 212 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 184/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con apposito avviso di accertamento l'Ufficio I.V.A. di Siracusa rettificava la dichiarazione annuale per il 1986 della società Tapso s.p.a. di Siracusa, contestava alla stessa l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione e recuperava a tassazione I.V.A. l'importo di L.321.174.000, oltre ad interessi e pene pecuniarie. La rettifica operata dall'Ufficio si basava su di un verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza di Siracusa in data 17 dicembre 1990; dal documento risultava che esistevano delle discordanze nel conteggio dei compensi spettanti alla società Bonifica s.p.a. di Roma in relazione ad un rapporto negoziale intercorrente con la stessa Tapso. La società Bonifica li aveva fatturati, infatti, in L.2.006.098.387, oltre ad I.V.A. per L.361.097.711. In base a quel rapporto negoziale la società Tapso avrebbe dovuto corrispondere alla società Bonifica, per le prestazioni ricevute, il 5% delle somme che la Cassa per il Mezzogiorno erogava alla Tapso per la realizzazione di un sistema viario, ovvero i cinque undicesimi delle somme accreditate dalla stessa Cassa quale finanziamento delle spese generali del progetto. La Cassa per il Mezzogiorno aveva accreditato alla Tapso L.
4.436.000.000 a titolo di revisione prezzi, e perciò la società Bonifica avrebbe dovuto emettere fatture per un importo pari al 5%, vale a dire per L.221.800.000 (e non per L.2.006.098.387, come aveva fatto effettivamente).
2. La società Tapso impugnava in via giurisdizionale l'avviso di accertamento, e la Commissione Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso ed annullava l'atto dell'Ufficio. Impugnavano in via principale l'Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato, ed in via incidentale la stessa società contribuente che dava atto preliminarmente di avere presentato istanza di condono ai sensi della legge 27.4.89 n.154 per la sanatoria delle irregolarità formali e delle infrazioni minori, nonché un'ulteriore istanza di condono ai sensi della legge n.413 del 1991 mediante dichiarazione integrativa semplice. Nel merito chiedeva la conferma della pronunzia di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia andava in contrario avviso, e, con sentenza in data 15 ottobre / 17 dicembre 1998, accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava l'avviso di rettifica impugnato.
3. Propone ricorso per cassazione la società Tapso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge, ed allegando due motivi di impugnazione. هل reciste L'Amministrazione finanziaria è costituita con controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso avversario.
1. Conve MOTIVI DELLA DECISIONE primo motivo di impugnazione la società ricorrente det ail vizio di contraddittoria e carente motivazione della sentenza di appello. Rileva innanzi tutto che il punto focale della controversia verteva sulla natura del pagamento di L.
4.436.000.000 eseguito dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore della stessa società Tapso s.p.a.: si trattava di stabilire se si trattasse di revisione prezzi su spese generale (con conseguente legittimità della detrazione della fattura di ristorno emessa dalla società Bonifica per i cinque undicesimi), oppure se si trattasse soltanto di revisione prezzi su lavori. La pronunzia di appello aveva affermato in un punto che l'importo accreditato si riferiva a revisione prezzi su lavori, ed invece, in un altro punto, che la somma stessa non atteneva "soltanto ad accredito per revisione prezzi su spese generali". In questo modo secondo la società ricorrente vi sarebbe - stata una contraddizione. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto dei conteggi presentati dalla stessa parte ricorrente, e sosterrebbero che la somma avrebbe dovuto essere riferita interamente a revisione prezzi su lavori, ma ammetterebbero peraltro, implicitamente, 1 che nell'importo accreditato potesse essere ricompresa una somma da riferire a revisione prezzi su spese generali di spettanza della ricorrente. Sarebbe stato necessario, invece, che nell'ambito dell'importo complessivo venissero distinti gli importi da imputare all'uno e all'altra voce.
2. Con un secondo motivo di impugnazione la società denista i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge. A questo proposito fa esplicito riferimento al passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che "non essendo dimostrato che le somme fatturate fossero dovute nell'ammontare esposto ne consegue che risulta corretto l'operato dell'Ufficio...". Non sarebbe risultato in alcun modo che la somma di L.
4.436.000.000 accreditata alla Tapso fosse un finanziamento per lavori oppure un corrispettivo per spese generali;
né sarebbe lecito perciò desumere la correttezza dell'operato dell'Ufficio dal fatto che la circostanza non sia stata chiarita. Secondo la ricorrente una simile deduzione sarebbe non solo illogica, ma anche in contrasto con la disciplina legislativa, che prevede, all'art.54 del D.P.R. n.633 del 1972, che l'Ufficio possa procedere a rettifiche o sulla scorta degli elementi acquisiti, o sulla base di presunzioni semplici che siano anche gravi, precise e concordanti.
3. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. E' infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione sulla asserita carenza, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata. L'impugnazione si basa, in realtà, su una ricostruzione dei fatti diversa rispetta a quella contenuta nella sentenza impugnata, e che, come tale, avrebbe potuto essere oggetto di un'istanza di revocazione, ma non di una censura in sede di legittimità. Il giudice della legittimità, infatti, non può basarsi che sull'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza di appello (a condizione, naturalmente, che sia adeguatamente motivato). Secondo la Commissione Tributaria Regionale, che ha motivato concisamente, ma in modo razionale ed in se stesso compiuto, non risulta provato che la somma di L.4.436.000.000 (che deve essere ricompresa all'interno dell'importo più elevato di L.6.361.380.000, versato dalla Cassa del Mezzogiorno a titolo di saldo sullo stato finale dei lavori) si riferisse come sostenuto dalla ricorrente - a revisione prezzi sulle spese generali (da riconoscersi alla società Bonifica nella misura dei cinque undicesimi, e perciò per un importo di L.2.006.098.387) e non piuttosto come G ritenuto dall'Amministrazione finanziaria a revisione prezzi - sulle spese relative alla realizzazione del sistema viario (da riconoscersi alla società Bonifica nella misura del 5%, e perciò soltanto in L.221.800.000). In realtà, la società ricorrente non ha fornito la prova contraria, che in caso di contestazione sulla pertinenza (totale, o come in questo caso parziale) delle fatture da porre in - detrazione ai fini dell'I.V.A., e perciò anche nella fattispecie in esame, è a carico della parte contribuente.
4. La sentenza non entra in contraddizione con se stessa, là dove afferma in un punto che l'importo in contestazione di L.
4.436.000.000 si riferiva a revisione prezzi sui lavori, e rileva, poco più in basso, che quel finanziamento si riferiva a revisione prezzi sullo stato finale dei lavori e non atteneva "soltanto ad accredito per revisione prezzi su spese generali". La pretesa contraddizione che la ricorrente ha ritenuto di rilevarvi, in realtà è soltanto apparente ed effetto di una relativa improprietà di linguaggio. I due passi della sentenza vanno letti e coordinati all'interno del contesto generale in cui sono collocati: la Commissione Regionale ha inteso affermare che quell'ultimo importo corrisposto a titolo di revisione prezzi si riferiva essenzialmente a revisione prezzi sullo stato finale dei lavori di costruzione (ad importi, pertanto, su cui doveva essere riconosciuta contrattualmente alla società Bonifica soltanto una percentuale del 5%), e che, in ogni caso, non si riferiva, come vorrebbe la società Tapso, alla revisione dei prezzi sulle spese generali, né, tanto meno, soltanto ad essa.
5. E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione con cui la società ricorrente lamenta i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge. E' appena il caso di rilevare che l'eccesso di potere non costituisce, di per se stesso, una forma di nullità che possa esseze censurata in un giudizio civile (il che non esclude naturalmente che i fatti denunziati a questo titolo possano - essere censurati sotto un diverso profilo). Quanto poi al merito delle argomentazioni svolte a sostegno di questo motivo, non rimane che ripetere alcune considerazioni già svolte nella trattazione precedente. Innanzi tutto, in caso di contestazione sulla pertinenza delle fatture da porre in deduzione ai fini dell'I.V.A., l'onere della prova secondo i criteri ordinari è a carico della parte - contribuente, che ne afferma la deducibilità. D'altra parte nel caso di specie sussistevano, come posto in luce dalla sentenza impugnata, elementi certi, costituiti dalla imputazione del versamento finale a saldo da parte della Cassa del Mezzogiorno, idonei, ove letti ed interpretati correttamente, a dimostrare la non pertinenza della fattura contestata, e la sua mancata deducibilità.
6. Conclusivamente dunque il ricorso è infondato, e non può che essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Poiché il controricorso risulta pervenuto fuori termine, e la difesa della resistente (come, del resto, quella dell'altra parte) non ha partecipato alla discussione orale, non sussistono cui spese suscettibili di rifusione sulla Corte debba provvedere. E N 6 8 O 9 I A 1 I Z / A R 4
P.Q.M.
5 / R A 6 . T 2 T S N I . U - R G . B B E P . I Rigetta il ricorso. . R D R L L L T A E A D D . I B E S A A T N I T E N Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002 R S 1 E E I S 3 1 T A E . A Consiglitliere estenso N M Il Presidente re (dr. Francesco Cristarella Oristano) (dr Stefano Monaci) Стий Оги IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATY Oga! .... 21 GIU.2002 0 0 8