Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2025, proposto dalla Cooperativa Sociale Arcadia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marcellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aragona, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 606/2024 del 02.10.2024 – RG n. 1415/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod . proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AL AN e udito per le parte ricorrente il difensore presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, è stata chiesta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda presentata dalla ricorrente, ingiungendo al Comune di Aragona il pagamento della somma pari a euro 19.710,00, oltre accessori per le prestazioni fornite nei confronti di minori destinatari di decreto del Tribunale per i Minorenni e inseriti, anche in uno con le loro madri, presso le comunità alloggio “Casa Penelope”, “Casa Ophelia” e “Casa Atena”, gestite dalla ricorrente medesima.
Il Comune di Aragona, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025, questa Sezione, con ordinanza n. 2163 del 2025 ha chiesto chiarimenti in merito all’andamento della eventuale procedura di dissesto finanziario in cui versa l’ente, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del provvedimento giurisdizionale di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza.
Il Segretario Generale p.t. del Comune di Aragona ha, pertanto, depositato una relazione in cui chiarisce che il predetto ente locale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione n. 31 del 18.05.2018.
Con il decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. com. n. 19634, è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
L’ente ha poi provveduto ad approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2017/2019 e il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, nonché i rendiconti relativi alle annualità 2018 – 2022.
Quanto all’attività dell’OSL, e alle relative incombenze, il Segretario ha fatto presente che detto Organismo ha provveduto alla predisposizione del piano di estinzione delle passività dell'Ente.
Quanto allo stato di esecuzione del provvedimento giurisdizionale per cui è causa è stato rappresentato che con determinazione del Responsabile del Settore competente (5° Settore) si è provveduto alla liquidazione delle spettanze in favore di parte ricorrente, pagamento che non sarebbe ad oggi ancora stato effettuato a causa della strutturale carenza di liquidità in cui risulta versare l’ente.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).
Infatti, il decreto ingiuntivo, confermato in sede di opposizione ovvero non opposto nei termini, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656, c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8settembre 2011, n. 5045 e 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007,n. 6318 e 31 maggio 2003, n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n.2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza: condizione essenziale è che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647, c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
Va, inoltre, osservato come nel caso di specie, pur sussistendo uno stato di dissesto, il giudizio di ottemperanza è ammissibile in quanto afferente un credito che, dalle evidenze di questo giudizio, non è riconducibile alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione Sul punto, in particolare, l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000 stabilisce che “ l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato agli atti di questo giudizio si riporta che la fattura con il relativo importo di euro 19.710,00, oltre accessori, emessa dalla cooperativa sociale, sia del 4 gennaio 2024, a seguito di una convenzione stipulata tra le parti nel dicembre 2023; tutto successivo, pertanto, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, approvato con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022.
Ciò posto, il ricorso è fondato in quanto dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114, cod. proc. amm.:
i) il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà del 27 gennaio 2025 e risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 2 ottobre 2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 11 aprile 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di conformarsi al titolo di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute come indicate in ricorso, oltre alle spese di registrazione del titolo stesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Agrigento, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente locale, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n.115/2002. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n.115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26, c.p.a. e 91, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a favore di parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Aragona di dare ottemperanza al titolo esecutivo indicato in epigrafe, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna il Comune di Aragona al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000 (euro mille/00), oltre accessori come per legge se dovuti e restituzione del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AN | NC NO |
IL SEGRETARIO