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29 agosto 2014
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17 maggio 2016
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Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 1. All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 .
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , e dalla relativa normativa di attuazione.
(( 3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 . Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale. )) 4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 .
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , e dalla relativa normativa di attuazione.
(( 3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 . Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale. )) 4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.
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