CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 marzo 2021 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato IG IA per il reato di cui agli artt. 624-bis e 61, comma 1, n. 11 cod. pen., commesso il 27 settembre 2010. Penale Sent. Sez. 5 Num. 187 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/09/2022 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato e NI LI (concorrente nel reato), utilizzando le chiavi nella disponibilità di quest'ultima, si sarebbero introdotti nell'abitazione di EN FA EN e si sarebbero impossessati della somma di 60,00 euro e di svariati beni e oggetti preziosi. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Sostiene che non potrebbe ritenersi integrato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., poiché, mentre tale fattispecie presuppone che il reo entri nell'abitazione senza il consenso del proprietario, nel caso in esame, NI LI (concorrente nel reato) sarebbe entrata nell'appartamento della persona offesa con il consenso di quest'ultima, che le aveva consegnato le chiavi per espletare le sue mansioni di badante. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di un'idonea motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Da entrambe le sentenze di merito si evincerebbe «che a carico di IG IA non esistono indizi probatoriamente rilevanti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e, ancor meno, indizi gravi, precisi e concordanti». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Canzio Bonazzi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che non è contestata la circostanza che il furto sia avvenuto proprio nel momento in cui la persona offesa, EN FA EN, era ricoverata in ospedale. 2 Ebbene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la NI aveva ricevuto le chiavi per entrare nell'appartamento e svolgere le sue mansioni di badante della persona offesa, quando quest'ultima non era ancora ricoverata in ospedale. Dopo il ricovero, la NI doveva svolgere le proprie mansioni in ospedale e non era più autorizzata a entrare nell'appartamento. In base a tale ricostruzione - basata su motivazione adeguata, esente da vizi logici e non censurabile in sede di legittimità - la fattispecie concreta appare perfettamente riconducibile a quella astratta prevista dall'art. 624-bis cod. pen. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Del tutto inconferente è il riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. Va solo osservato che la sentenza impugnata si sofferma ampiamente sulla posizione del ricorrente (pagine 3, 4 e 5 della sentenza), fondandone la responsabilità sulle dichiarazioni rese dai testi NI (figlia della persona offesa) e EZ (vicina di casa). Si tratta di una motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico né travisamento di prova, limitandosi, sostanzialmente, a sollecitare un'inammissibile rivalutazione di merito. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 marzo 2021 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato IG IA per il reato di cui agli artt. 624-bis e 61, comma 1, n. 11 cod. pen., commesso il 27 settembre 2010. Penale Sent. Sez. 5 Num. 187 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/09/2022 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato e NI LI (concorrente nel reato), utilizzando le chiavi nella disponibilità di quest'ultima, si sarebbero introdotti nell'abitazione di EN FA EN e si sarebbero impossessati della somma di 60,00 euro e di svariati beni e oggetti preziosi. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Sostiene che non potrebbe ritenersi integrato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., poiché, mentre tale fattispecie presuppone che il reo entri nell'abitazione senza il consenso del proprietario, nel caso in esame, NI LI (concorrente nel reato) sarebbe entrata nell'appartamento della persona offesa con il consenso di quest'ultima, che le aveva consegnato le chiavi per espletare le sue mansioni di badante. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di un'idonea motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Da entrambe le sentenze di merito si evincerebbe «che a carico di IG IA non esistono indizi probatoriamente rilevanti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e, ancor meno, indizi gravi, precisi e concordanti». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Canzio Bonazzi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che non è contestata la circostanza che il furto sia avvenuto proprio nel momento in cui la persona offesa, EN FA EN, era ricoverata in ospedale. 2 Ebbene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la NI aveva ricevuto le chiavi per entrare nell'appartamento e svolgere le sue mansioni di badante della persona offesa, quando quest'ultima non era ancora ricoverata in ospedale. Dopo il ricovero, la NI doveva svolgere le proprie mansioni in ospedale e non era più autorizzata a entrare nell'appartamento. In base a tale ricostruzione - basata su motivazione adeguata, esente da vizi logici e non censurabile in sede di legittimità - la fattispecie concreta appare perfettamente riconducibile a quella astratta prevista dall'art. 624-bis cod. pen. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Del tutto inconferente è il riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. Va solo osservato che la sentenza impugnata si sofferma ampiamente sulla posizione del ricorrente (pagine 3, 4 e 5 della sentenza), fondandone la responsabilità sulle dichiarazioni rese dai testi NI (figlia della persona offesa) e EZ (vicina di casa). Si tratta di una motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico né travisamento di prova, limitandosi, sostanzialmente, a sollecitare un'inammissibile rivalutazione di merito. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/09/2022.