CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16274 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT IA nato il [...] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit. del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16274 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 01/12/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 29/05/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato LU SC responsabile del reato di furto con destrezza e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione LU SC, attraverso il difensore Avv. Michele Finocchietti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della circostanza aggravante della destrezza, ritenuta per avere l'imputato approfittato di circostanze di tempo e di luogo, omessa motivazione sull'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentate con riferimento alla ritenuta destrezza. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto. Rispondendo al corrispondente motivo di appello, la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante della destrezza rilevando che l'imputato aveva approfittato di circostanze di tempo e di luogo a lui favorevoli per la commissione del reato. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata, oltre a mettere in luce un evidente profilo di genericità, non è in linea - come rilevato dal P.G. presso questa Corte - con il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di 2 momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze sulla causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., che dovrà essere valutata anche alla luce dello ius superveniens rappresentato dal d. Igs. n. 150 del 2022, e delle circostanze attenuanti generiche, escluse dal giudice di appello richiamando la destrezza dell'imputato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che verificherà altresì la sussistenza della causa di procedibilità della querela, dovendosi solo precisare che l'attribuzione al giudice del rinvio del compito di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità esclude, all'evidenza, la formazione del c.d. giudicato progressivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 22/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit. del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16274 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 01/12/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 29/05/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato LU SC responsabile del reato di furto con destrezza e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione LU SC, attraverso il difensore Avv. Michele Finocchietti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della circostanza aggravante della destrezza, ritenuta per avere l'imputato approfittato di circostanze di tempo e di luogo, omessa motivazione sull'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentate con riferimento alla ritenuta destrezza. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto. Rispondendo al corrispondente motivo di appello, la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante della destrezza rilevando che l'imputato aveva approfittato di circostanze di tempo e di luogo a lui favorevoli per la commissione del reato. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata, oltre a mettere in luce un evidente profilo di genericità, non è in linea - come rilevato dal P.G. presso questa Corte - con il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di 2 momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze sulla causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., che dovrà essere valutata anche alla luce dello ius superveniens rappresentato dal d. Igs. n. 150 del 2022, e delle circostanze attenuanti generiche, escluse dal giudice di appello richiamando la destrezza dell'imputato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che verificherà altresì la sussistenza della causa di procedibilità della querela, dovendosi solo precisare che l'attribuzione al giudice del rinvio del compito di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità esclude, all'evidenza, la formazione del c.d. giudicato progressivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 22/03/2023.